Cassazione Penale, Sentenza n. 15099/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 03/04/2023, aveva dichiarato "non doversi procedere" ai sensi dell'art. 129 c.p.p. per mancata querela relativamente al delitto contestato (furto di energia elettrica, artt. 624 e 625 c.p.) ritenendo decorso il termine per la proposizione della querela (art. 85 D.Lvo 150/2022). In dibattimento il Pubblico Ministero aveva invece chiesto la contestazione suppletiva della circostanza aggravante di cui al n.7 dell'art. 625 c.p. (energia "destinata a pubblico servizio"), che avrebbe reso il reato procedibile d'ufficio. Il PM ha impugnato la decisione sostenendo che le nuove contestazioni in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) possono essere effettuate fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale e che il giudice non può sindacare preventivamente la tardività della contestazione suppletiva.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso del Pubblico Ministero fondato sul piano di diritto: il Tribunale aveva illegittimamente escluso la possibilità per il PM di formulare la contestazione suppletiva in dibattimento e aveva anticipatamente pronunciato la declaratoria di improcedibilità ex art.129 c.p.p. senza rispettare il pieno contraddittorio e senza valutare la contestazione suppletiva e le garanzie previste dall'art.519 c.p.p. Tuttavia, nel prosieguo la Corte ha rilevato che i fatti contestati risalgono al periodo 27.09.2014 - 30.11.2014 e che, per effetto dei termini di prescrizione, il reato si è nel frattempo prescritto. In sostanza la Cassazione ha censurato l'errore giuridico del Tribunale sul piano della procedura di contestazione suppletiva, ma il giudizio rimane sostanzialmente estinto per prescrizione dei reati contestati.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
Disciplina la declaratoria immediata di cause di non punibilità. La Corte ricorda che tale declaratoria richiede pienezza del contraddittorio e non legittima una pronuncia "de plano" che precluda l'intervento delle parti quando siano aperti profili decisivi (es.: contestazione suppletiva).
art. 516 c.p.p.
Regola le nuove contestazioni in dibattimento; consente al PM di modificare l'imputazione in dibattimento per adeguarla alle prove, finalità che tutela il principio accusatorio e la correlazione tra accusa e sentenza.
art. 517 c.p.p.
Consente al PM di contestare in dibattimento un reato connesso o una circostanza aggravante; tale potere è esclusivo del PM e non richiede autorizzazione del giudice né il consenso dell'imputato.
art. 518 c.p.p.
Disciplina la contestazione di un fatto nuovo e attribuisce al presidente del collegio un potere di autorizzazione distinto rispetto alla contestazione suppletiva prevista dall'art.517; la differenza normativa dimostra che per l'art.517 al giudice non è riconosciuto potere di veto preventivo.
art. 519 c.p.p.
Prevede la facoltà per l'imputato, in caso di contestazione suppletiva (salvo recidiva), di chiedere un termine per organizzare la difesa; il giudice deve concedere un termine non inferiore ai 20 giorni per comparire ex art.429 se richiesto.
art. 85 D.Lvo 150/2022
Ha inciso sul regime di procedibilità di taluni reati (introducendo o modificando termini/condizioni per la querela), ma non può essere utilizzata dal giudice per impedire al PM di esercitare in dibattimento il potere di contestazione suppletiva previsto dal codice.
artt. 624 e 625 c.p.
Norme sostanziali sul furto (art.624) e sue aggravanti (art.625); la contestazione della circostanza "destinato a pubblico servizio" di cui al n.7 dell'art.625 incide sul regime di procedibilità, potendo rendere il reato procedibile d'ufficio.
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale: la Corte lo richiama per sottolineare l'obbligo/dovere del PM di esercitare l'azione, anche mediante contestazioni suppletive in dibattimento.
Giurisprudenza (Sez. U., Barbagallo e altre pronunce citate)
Orientamenti della Corte di Cassazione (Sez. U. e SS.UU.) ribadiscono che le contestazioni ai sensi degli artt.516-517 possono essere effettuate dopo l'apertura del dibattimento e che il giudice non ha potere di veto preventivo; è inoltre previsto il diritto dell'imputato a termini a difesa (art.519). Le Sezioni Unite sono richiamate per distinguere i casi di contestazione della recidiva e per chiarire limiti pratici (es. Sez. U. Domingo su recidiva).
Massime di principio
- Il Pubblico Ministero può effettuare in dibattimento, fino alla chiusura dell'istruzione dibattimentale, la contestazione suppletiva di un reato connesso o di una circostanza aggravante (artt.516-517 c.p.p.); il giudice non può impedire preventivamente tale contestazione dichiarandola "tardiva" basandosi su termini di querela esterni al procedimento dibattimentale.
- Se il PM formula una contestazione suppletiva, l'imputato ha diritto, ai sensi dell'art.519 c.p.p., a un termine adeguato per la difesa; il giudice deve garantire il pieno contraddittorio prima di pronunciare proscioglimenti per cause di procedibilità (art.129 c.p.p.).
- La declaratoria immediata ex art.129 c.p.p. è ammissibile solo quando la causa di non punibilità emerge dagli atti in modo manifesto e non richiede alcun approfondimento; non può sostituirsi a un corretto svolgimento del dibattimento quando sono aperti profili decisivi che richiedono il confronto tra le parti.
- La modifica o integrazione dell'imputazione in dibattimento è strumento per evitare la preclusione dell'accertamento pieno del fatto; perciò il PM deve utilizzare la contestazione suppletiva quando emergono elementi che incidono sul regime di procedibilità (es.: circostanze che rendono il reato procedibile d'ufficio).
- Anche se il PM ottiene in Cassazione il riconoscimento del proprio potere a procedere con contestazioni suppletive, va valutato il profilo della prescrizione: se i fatti sono ormai prescritti, l'esito pratico resta in favore dell'imputato.
- In situazioni analoghe, il difensore dovrebbe sollecitare l'applicazione delle garanzie previste dall'art.519 c.p.p. (termine per difesa) e, se il giudice rifiuta di decidere sulla contestazione suppletiva o anticipa una declaratoria di improcedibilità senza confronto, valutare impugnazioni, anche per motivi di nullità procedurale (artt.178 e 179 c.p.p.).
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