Cassazione Penale, Sentenza n. 15101/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato non doversi procedere per il reato di furto di energia elettrica (art. 625 c.p.) per mancanza della querela entro il termine previsto dopo la riforma (d.lgs. 10/10/2022, n.150). In dibattimento il Pubblico Ministero aveva però proposto una contestazione suppletiva, aggiungendo la circostanza aggravante (art. 625 n.7 c.p.) secondo cui l'energia elettrica è bene destinato a pubblico servizio, circostanza che avrebbe mutato il regime di procedibilità da querela a procedibilità d'ufficio. Il Tribunale ritenne tardiva tale iniziativa del P.M. e, basandosi sull'improcedibilità, pronunciò proscioglimento. Il Procuratore impugnò in Cassazione sostenendo che il giudice non poteva impedire al P.M. di formulare contestazioni suppletive ai sensi degli artt. 516-517 c.p.p., che la contestazione di aggravanti rientra nella competenza esclusiva del P.M. e che il rifiuto del Tribunale ha violato il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e il contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che il Tribunale ha illegittimamente precluso al Pubblico Ministero il potere-dovere di contestare in dibattimento la circostanza aggravante (art. 517 c.p.p.), anticipando e pronunciando de plano l'improcedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p. senza consentire il necessario contraddittorio e senza valutare la nuova imputazione. La Corte ha richiamato costante giurisprudenza (Sez. U. e pronunce di legittimità) secondo cui la contestazione suppletiva è potere esclusivo del P.M., il giudice non esercita controllo preventivo e, ove la contestazione sia proposta, va riaperto il contraddittorio con i termini previsti dall'art. 519 c.p.p. La sentenza impugnata è stata annullata per nullità (artt. 178 e 179 c.p.p.) e il procedimento è stato rinviato al Tribunale di Siracusa per consentire la prosecuzione del giudizio conformemente ai principi esposti (valutazione della contestazione suppletiva e garanzie difensive).
Norme richiamate
art. 625 cod. pen.
Norma sul furto e sue aggravanti; la contestazione dell'aggravante prevista (beni destinati a pubblico servizio, n.7) può incidere sul regime di procedibilità rendendo il reato procedibile d'ufficio.
art. 516 cod. proc. pen.
Disciplina le "nuove contestazioni" in dibattimento: consente la modifica dell'imputazione da parte del P.M. nel corso del dibattimento per adeguarla agli elementi emersi.
art. 517 cod. proc. pen.
Regola la contestazione di reato concorrente o di circostanza aggravante in dibattimento; attribuisce al P.M. la facoltà (e, in certo senso, il potere-dovere) di contestare senza che sia richiesta autorizzazione del giudice.
art. 518 cod. proc. pen.
Disciplina la contestazione di fatto nuovo e prevede il ruolo del presidente del collegio (che può autorizzarla): si distingue dall'art. 517, che non richiede autorizzazione per le aggravanti già emergenti dagli atti.
art. 519 cod. proc. pen.
Prevede che l'imputato possa chiedere un termine per organizzare la difesa quando il P.M. effettua contestazione suppletiva (salvo la recidiva); garantisce la riapertura del contraddittorio e il tempo minimo per comparire.
art. 521 cod. proc. pen.
Impone la correlazione tra imputazione e sentenza: il giudice deve decidere sulla imputazione effettivamente contestata.
art. 129 cod. proc. pen.
Consente la declaratoria immediata di cause di non punibilità quando tali cause emergono in modo inequivoco dagli atti; non legittima però il giudice a decidere de plano quando esistono contestazioni suppletive da valutare con contraddittorio.
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Nullità di ordine generale e limiti dell'esercizio dell'azione penale: la violazione delle regole sull'imputazione e sull'esercizio dell'azione penale può determinare nullità rilevante che comporta annullamento.
art. 112 Cost.
Principio dell'obbligatorietà dell'azione penale richiamato quale fondamento del potere/dovere del P.M. di esercitare e precisare l'azione nel dibattimento.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma che ha inciso sulle condizioni di procedibilità di taluni reati (termini e regime di querela/procedibilità), motivo per cui il Tribunale aveva valutato la mancata querela; la Corte ha però ritenuto che tale valutazione non poteva precludere la contestazione suppletiva del P.M.
Massime di principio
- La contestazione suppletiva di una circostanza aggravante in dibattimento (art. 517 c.p.p.) è potere del Pubblico Ministero e non richiede autorizzazione preventiva del giudice: il giudice non può impedire tale contestazione limitandone i tempi con riferimento a termini di querela o ad altre decadenze.
- Se il P.M. formula una contestazione suppletiva, il giudice deve valutare la nuova imputazione e garantire il contraddittorio: l'imputato può chiedere il termine previsto dall'art. 519 c.p.p. per organizzare la difesa.
- L'art. 129 c.p.p. (declaratoria immediata di cause di non punibilità) non autorizza il giudice a decidere de plano quando esiste una contestazione suppletiva da valutare; la declaratoria è possibile solo se la causa di non punibilità emerge in modo assolutamente incontestabile dagli atti.
- La qualificazione di un bene come "destinato a pubblico servizio" può mutare il regime di procedibilità (da querela a ufficio); tuttavia tale modifica deve essere valutata nell'ambito del dibattimento se il P.M. l'ha legittimamente contestata.
- La preclusione da parte del giudice all'esercizio del potere di azione penale del P.M. può determinare nullità di ordine generale (artt. 178 e 179 c.p.p.) con conseguente annullamento e rinvio.
- In presenza di contestazioni suppletive il corretto percorso è: ammissione della contestazione da parte del P.M., concessione del termine difensivo ove richiesto (art. 519), prosecuzione dell'istruzione dibattimentale e decisione sulla imputazione così come modificata (art. 521).
- Nel valutare l'ammissibilità di una contestazione suppletiva non rileva esclusivamente il momento in cui gli elementi sono emersi (indagini preliminari o dibattimento): rileva che la contestazione avvenga nel primo segmento processuale utile e che siano garantite le prerogative difensive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15098/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15099/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15100/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15102/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15103/2024 del 12/04/2024
- Sentenza penale · 12 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15104/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →