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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15098/2024 del 12/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Tribunale di Siracusa aveva dichiarato "non doversi procedere" per mancata querela relativamente al furto di energia elettrica (artt. 624 e 625 c.p.) ritenendo che il Pubblico Ministero avesse effettuato tardivamente la contestazione suppletiva dell'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p., dopo il decorso del termine di 90 giorni per la querela (art. 85 D.lvo 150/2022). Il PM ha impugnato sostenendo che la contestazione suppletiva in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) può essere validamente effettuata fino alla chiusura del dibattimento, senza preclusioni temporali, e che il Tribunale avrebbe dovuto applicare le previste garanzie (art. 519 e art. 520 c.p.p.) e decidere sulla imputazione così come modificata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il Tribunale abbia illegittimamente precluso al PM il potere-dovere di formulare la contestazione suppletiva dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p., violando il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e il diritto al contraddittorio. La sentenza impugnata è stata annullata e gli atti sono stati rinviati al Tribunale di Siracusa per il prosieguo del giudizio, con l'ordine di consentire il contraddittorio e di pronunciare sulla imputazione così come validamente contestata dal PM (applicando le garanzie dell'art. 519 c.p.p. e le formalità previste). La Corte ha qualificato l'omissione del Tribunale come nullità assoluta ex artt. 178 e 179 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 517 cod.proc.pen.

    Il pubblico ministero "contesta all'imputato" il reato connesso o la circostanza aggravante emersa dagli atti del dibattimento

    La Corte afferma che l'art. 517 autorizza il PM a contestare in dibattimento circostanze aggravanti anche se già risultanti dagli atti di indagine e senza che il giudice possa previamente sindacare la tardività; il potere del PM è indipendente da limiti temporali relativi alla querela

  • art. 516 cod.proc.pen.

    rubrica "Nuove contestazioni"

    Regola l'esercizio dell'azione penale nel corso del dibattimento e consente al PM di adeguare l'imputazione in base agli elementi emersi, per preservare la correlazione tra accusa e sentenza

  • art. 518 cod.proc.pen.

    il presidente del collegio "può autorizzarla" (riferito alla contestazione di un fatto nuovo)

    A differenza del caso di fatto nuovo (per cui è richiesta l'autorizzazione del presidente), per la contestazione di circostanze aggravanti ai sensi dell'art. 517 non è prevista autorizzazione giudiziale preventiva

  • art. 519 cod.proc.pen.

    "salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva"; il tempo concesso non può essere "inferiore al termine per comparire previsto dall'art. 429 ... non inferiore a venti giorni"

    Una volta effettuata la contestazione suppletiva, l'imputato ha diritto a un termine per difendersi (salvo particolari eccezioni come la recidiva), e il giudice deve garantire adeguategaranzie difensive prima di decidere

  • art. 129 cod.proc.pen.

    prevede l'obbligo (recte dovere) dell'immediata declaratoria, d'ufficio, di determinate cause di non punibilità

    L'art.129 impone al giudice di dichiarare immediatamente cause di estinzione o improcedibilità quando emergono dagli atti in modo incontestabile, ma non legittima una pronuncia de plano che escluda il contraddittorio quando il PM ha validamente modificato l'imputazione

  • art. 85 D.lvo 150/2022

    termine di novanta giorni per la proposizione della querela (richiamato dal Tribunale)

    Riferimento alla norma che ha introdotto termini per la querela; la Corte precisa però che il decorso di tale termine non può essere usato dal giudice per precludere l'esercizio in dibattimento del potere di contestazione suppletiva del PM

  • art. 625 c.p. (n.7)

    aggravante della destinazione "a pubblico servizio"

    La contestazione di tale aggravante è idonea a trasformare la procedibilità del reato da perseguibile a querela di parte in perseguibile d'ufficio; se validamente contestata in dibattimento, il PM abilita la continuazione dell'azione penale

  • art. 178 e art. 179 cod.proc.pen.

    La Corte ha ritenuto che l'omissione del Tribunale di consentire la contestazione suppletiva e il conseguente contraddittorio abbia determinato una nullità assoluta di ordine generale richiamabile ex artt. 178 e 179 c.p.p.

  • art. 112 Cost.

    "il principio di obbligatorietà dell'azione penale"

    La pronuncia richiama il principio costituzionale che impone l'obbligo dell'azione penale, a fondamento del potere-dovere del PM di adeguare l'imputazione in dibattimento

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può effettuare contestazioni suppletive in dibattimento (artt. 516-517 c.p.p.) anche in assenza di un limite temporale legato alla scadenza della querela: il giudice non può precludere tale potere sostanziale in via preventiva
  • Se la contestazione suppletiva introduce una circostanza aggravante che muta il regime di procedibilità (da querela a perseguibilità d'ufficio), il processo deve proseguire sulla imputazione così modificata e il giudice deve garantire le tutele difensive (art. 519 c.p.p.) prima di decidere
  • Il ricorso al riesame ex art. 129 c.p.p. da parte del giudice non è legittimo quando la pronuncia anticipata impedisca il contraddittorio su una imputazione validamente modificata in dibattimento; tale condotta può costituire nullità assoluta
  • L'imputato ha diritto, salvo eccezioni previste per la recidiva, a un termine per preparare la difesa dopo la contestazione suppletiva; il giudice deve sospendere il dibattimento e adottare le formalità previste (art. 520 e 519 c.p.p.)
  • La contestazione di recidiva segue regole particolari (Sez. U. Domingo): la sua ammissibilità in dibattimento è possibile, ma vi sono limiti pratici quando l'evento rende impossibile l'effettivo esercizio dell'azione (es. prescrizione già intervenuta)

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