Cassazione Civile, Ordinanza n. 19647/2022 del 17/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Veneto che aveva confermato un avviso di accertamento per Ires, Irap e Iva relativo all’anno d’imposta 2007. L’accertamento recuperava a tassazione: la indebita svalutazione delle rimanenze di magazzino (dvd di film, ritenuti svalutati oltre il consentito); la mancata contabilizzazione di una sopravvenienza attiva derivante dalla cessione di un contratto di leasing mobiliare; l’indebita deduzione, per difetto di competenza, di costi relativi a prestazioni di servizi asseritamente ultimate nel 2006; il mancato versamento dell’Iva sui supporti integrativi di prodotti editoriali, in assenza della dichiarazione sostitutiva prevista dalla disciplina speciale. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato la violazione delle norme sulla valutazione delle rimanenze e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che il giudice d’appello avesse confuso valore normale e valore di mercato, e che avrebbe dovuto considerare nozioni di comune esperienza, senza gravare la contribuente di una prova estimativa da terzo. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione della norma sulla sopravvenienza attiva da cessione del leasing, sostenendo che il corrispettivo da sottrarre al valore normale del bene fosse stato erroneamente calcolato dall’Ufficio e dalla CTR. Con il terzo motivo ha lamentato la violazione delle regole di competenza dei componenti negativi e dell’art. 2697 c.c., assumendo che alcuni costi fossero deducibili nel 2007 perché i servizi erano ultimati in quell’anno o, comunque, perché nel 2006 non erano ancora certi e determinabili. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione della disciplina IVA sui prodotti editoriali, contestando che la dichiarazione sostitutiva fosse richiesta a pena di decadenza e sostenendo che l’Ufficio avrebbe dovuto verificare comunque la sussistenza dei presupposti del regime agevolato.
La decisione
La Corte ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché mirava, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge, a una rivalutazione del fatto e della prova in tema di rimanenze; la CTR aveva correttamente ritenuto non dimostrato il minor valore di realizzo e la critica sull’uso del fatto notorio non era ammissibile, poiché il mancato ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene a valutazione di merito. Ha ritenuto inammissibile il secondo motivo perché generico e non specificamente diretto contro la ratio decidendi: la CTR aveva correttamente applicato il criterio della sopravvenienza attiva da cessione del leasing decurtando il valore attuale dei canoni ancora dovuti, non il loro importo nominale comprensivo di interessi. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo per genericità, poiché la società non aveva indicato quali prestazioni fossero effettivamente ultimate nel 2007 né quali costi fossero divenuti solo allora certi e determinabili; inoltre non vi era stata inversione dell’onere della prova, gravando sul contribuente la dimostrazione dei presupposti di deducibilità nel periodo di competenza. Ha ritenuto inammissibile il quarto motivo perché generico: la ricorrente non aveva allegato in modo puntuale i presupposti fattuali del regime IVA agevolato per i supporti integrativi né i relativi dati istruttori, limitandosi a contestare la necessità della dichiarazione sostitutiva. La Corte ha quindi condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
I motivi formalmente costruiti come violazione di legge non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o della prova; il vizio ex n. 5 non può comunque essere utilizzato per ottenere un nuovo esame dei fatti.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza è potere discrezionale del giudice; la censura è ammissibile solo se il giudice ne abbia fatto effettivo uso in modo scorretto, non quando si contesti il mancato ricorso al fatto notorio.
Le rimanenze si iscrivono al costo o, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato; il minor valore non può essere mantenuto se ne vengono meno i motivi.
Richiamato dalla ricorrente in tema di valutazione del bilancio e delle rimanenze, in collegamento con il criterio del valore di realizzo.
art. 92 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Per le rimanenze il criterio generale è quello del costo; il valore normale opera solo se ricorrono i presupposti normativi, e il contribuente deve dimostrare il minor valore di realizzo invocato.
art. 9 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il valore normale è il prezzo mediamente praticato in condizioni di libera concorrenza; in mancanza si ricorre a listini, mercuriali e tariffe, tenendo conto degli sconti d’uso.
art. 88 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
In caso di cessione del contratto di leasing, il valore normale del bene costituisce sopravvenienza attiva; il corrispettivo va determinato considerando il valore attuale dei canoni residui.
art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
I componenti negativi sono deducibili secondo il criterio di competenza; per le prestazioni di servizi rileva il momento di ultimazione e la certezza/determinabilità del costo.
Non vi è violazione della norma se il giudice attribuisce l’onere probatorio a chi intende dedurre un costo o un regime agevolativo, cioè a chi ne invoca i presupposti costitutivi.
art. 74, comma 1, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il regime agevolato per i supporti integrativi di prodotti editoriali richiede la connessione funzionale e la dichiarazione sostitutiva prevista dalla norma; la parte che invoca l’agevolazione deve allegarne e provarne i presupposti.
primo comma, nn. 3, 4 e 6
Il ricorso deve contenere un’esposizione chiara e specifica dei fatti, delle censure e degli elementi posti a fondamento delle doglianze; la genericità comporta inammissibilità.
In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul fatto è ulteriormente limitato, se non vengono indicate le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
comma 1-quater e comma 1-bis
In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di rimanenze di magazzino, il contribuente che invochi un valore inferiore rispetto al costo deve dimostrare, con elementi concreti, il minor valore di realizzo desumibile dal mercato; in cassazione non è ammissibile trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto.
- Il mancato ricorso del giudice al fatto notorio non integra di per sé violazione dell’art. 115 c.p.c.; la censura è proponibile solo se il giudice abbia effettivamente utilizzato nozioni di comune esperienza in modo scorretto, non quando semplicemente non le abbia ritenute necessarie.
- Nella cessione di un contratto di leasing, la sopravvenienza attiva va determinata assumendo il valore normale del bene e sottraendo il valore attuale dei canoni residui ancora a carico del cessionario; non rileva il mero importo nominale dei canoni futuri comprensivo degli interessi di dilazione.
- Per la deducibilità dei costi per prestazioni di servizi vale il criterio di competenza e, quindi, occorre provare quando la prestazione sia stata ultimata e quando il costo sia divenuto certo e determinabile; l’onere di tale prova grava sul contribuente che intenda dedurre il costo nel periodo prescelto.
- Chi invoca un regime fiscale agevolato o derogatorio deve allegare e provare in modo puntuale i relativi presupposti fattuali; la mera contestazione della necessità di una formalità richiesta dalla legge non basta se manca la specifica dimostrazione dei requisiti sostanziali dell’agevolazione.
- In cassazione, la genericità del motivo e il difetto di specifica attinenza alla ratio decidendi conducono all’inammissibilità del ricorso, specie quando il ricorrente si limiti a contrapporre una propria ricostruzione del fatto senza contestare puntualmente il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
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