Cassazione Civile, Ordinanza n. 05416/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una ditta individuale per l’anno d’imposta 2007, con recupero a tassazione di maggiori IRPEF, IRAP e IVA. L’atto traeva origine da un PVC della Guardia di Finanza e contestava, in sintesi, la deduzione/detraibilità di costi relativi a rapporti con due fornitori: da un lato, un costo per la cessione di diritti d’uso continuativo di un’area parcheggio e servizi connessi; dall’altro, cinque fatture per acconti su presunti acquisti di automezzi, ritenuti dall’Ufficio riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti. La CTP respingeva il ricorso della contribuente, ma la CTR accoglieva l’appello, salvo un piccolo importo per costi non di competenza. L’Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: con il primo deduceva violazione dell’art. 32 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo l’inutilizzabilità della documentazione prodotta tardivamente in appello e l’assenza di prova idonea sulla natura dei rapporti con il primo fornitore; con il secondo deduceva violazione delle norme sulla rettifica dei redditi e sull’IVA e degli artt. 2697 e 2729 c.c., censurando la CTR per avere ritenuto provata l’esistenza e l’inerenza delle operazioni nonostante gli indizi contrari raccolti dall’Ufficio; con il terzo denunciava omesso esame di fatti decisivi, lamentando che la CTR avesse travisato sia il contenuto delle dichiarazioni rese dalla contribuente sia gli esiti del controllo incrociato e del procedimento penale. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendolo non autosufficiente e infondato nella parte relativa alla relazione tecnica di parte, e ha accolto il secondo e il terzo motivo, rilevando che la CTR aveva malgovernato i principi sulla prova presuntiva delle operazioni oggettivamente inesistenti, sull’onere del contribuente di dimostrare l’effettività e l’inerenza dei costi e sul valore, solo indiziario e non vincolante, degli esiti del procedimento penale nel giudizio tributario.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso dell’Agenzia; ha accolto il secondo e il terzo motivo, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La cassazione è stata disposta perché la CTR non ha correttamente applicato i principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, presunzioni, inerenza dei costi e rapporto tra esito del penale e giudizio tributario.
Norme richiamate
commi 3 e 4; richiamo alla disciplina del questionario e delle conseguenze della mancata risposta
Nel caso di accesso/ispezione/verifica, la mancata esibizione della documentazione preclude la sua valutazione solo se si traduce in un sostanziale rifiuto di renderla disponibile; l’onere di provare tale rifiuto grava sull’amministrazione. Il regime è distinto da quello del questionario, in cui il mancato invio nei termini equivale a rifiuto salvo prova della causa non imputabile.
L’onere di provare l’effettività delle operazioni e l’inerenza dei costi, una volta contestati dall’Ufficio e sorretti da presunzioni, grava sul contribuente.
Le memorie e gli scritti difensivi nei termini processuali possono contenere allegazioni tecniche; la relazione tecnica di parte non è trattata come documento in senso stretto.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato per affermare la producibilità, in appello, di allegazioni tecniche nei limiti e termini previsti per gli scritti difensivi.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Consente la rettifica del reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
La rettifica IVA può fondarsi su elementi presuntivi idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni.
Richiamato per la rettifica ai fini IRAP in combinato con le altre norme sull’accertamento.
Il giudice deve valutare gli indizi prima singolarmente e poi nel loro complesso; la presunzione è ammissibile solo se gli elementi sono gravi, precisi e concordanti.
È richiamato solo come oggetto dell’informativa di reato; il suo esito nel penale non vincola automaticamente il giudizio tributario.
Massime di principio
- In tema di accertamento tributario, quando l’Ufficio contesta operazioni oggettivamente inesistenti, può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici; una volta fornita tale prova, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni e la concreta inerenza dei costi.
- La deducibilità dei costi d’impresa richiede la prova dell’esistenza del costo, dei suoi fatti giustificativi e della sua destinazione all’attività imprenditoriale; non basta la mera regolarità formale delle fatture o dei pagamenti.
- Nella valutazione delle presunzioni il giudice di merito deve procedere in due tempi: prima selezionare gli indizi dotati di rilevanza, poi valutarli complessivamente per verificare se, nel loro insieme, siano gravi, precisi e concordanti; una valutazione atomistica è censurabile in cassazione.
- Gli esiti del procedimento penale, compresa l’eventuale archiviazione o il mancato esito dell’iniziativa penale, non producono automatica efficacia vincolante nel processo tributario, ma possono essere valutati solo come elementi di prova da apprezzare criticamente nel contesto complessivo.
- Nel processo tributario, la relazione tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva a contenuto tecnico e non va confusa con un documento in senso stretto; la sua producibilità segue la disciplina degli atti difensivi nei termini processuali previsti.
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