Cassazione Penale, Sentenza n. 37951/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 23/05/2024 con cui il GIP ha 'corretto' la sentenza di applicazione della pena su richiesta del 14/05/2024 aggiungendo un ordine di demolizione di opere abusive. Il ricorrente ha contestato che l'omessa statuizione sulla demolizione non poteva essere sanata con la procedura di correzione per errore materiale (art. 130 c.p.p.), essendo tale omissione un error in iudicando che richiede impugnazione, inoltre le opere erano in parte già demolite o di proprietà di un terzo e il beneficio della sospensione condizionale non era stato subordinato alla demolizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 23/05/2024 che aveva disposto la correzione della sentenza aggiungendo l'ordine di demolizione. La Corte ha affermato che l'art. 130 c.p.p. consente la correzione solo di errori materiali o omissioni formali che non alterano la decisione; l'ordine di demolizione richiede accertamenti di fatto (art. 31 d.P.R. 380/2001) e costituisce un error in iudicando emendabile solo con impugnazione. È quindi stata annullata la correzione operata dal GIP, fermo il potere del giudice competente nei reati urbanistici di disporre la demolizione nei relativi procedimenti.
Norme richiamate
La norma regola la correzione di errori materiali o omissioni formali; la Corte precisa che è applicabile solo se la correzione non modifica essenzialmente l'atto e non incide sulla decisione nel suo contenuto sostanziale.
Disciplina l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); qui la sentenza di applicazione della pena è quella cui è stata indebitamente aggiunta la statuizione demolitoria tramite correzione.
Stabilisce i presupposti per l'ordine di demolizione di opere abusive; la Corte osserva che il giudice deve accertare fatti (es. se l'opera è già demolita o acquisita al patrimonio comunale) prima di disporre la demolizione, accertamenti incompatibili con la nozione di 'errore materiale'.
art. 18, comma 1, lett. g) d.lgs. 81/2008
Reato oggetto del procedimento di patteggiamento; citato nella descrizione della sentenza impugnata come parte delle fattispecie per cui è stato applicato il patteggiamento.
Norma richiamata tra le fattispecie contestate nell'ambito del patteggiamento; non incide sul principio processuale affrontato circa la correzione di errori materiali.
art. 2, comma 12, d.lgs. 286/1998
Ulteriore norma sostanziale richiamata nella sentenza di patteggiamento; citata per completezza dei reati originari del procedimento.
Norma penale richiamata tra le fattispecie per cui è stato applicato il patteggiamento; la decisione impugnata ha riguardato invece la statuizione civile/amministrativa sulla demolizione.
Massime di principio
- La procedura di correzione per errore materiale (art. 130 c.p.p.) è ammessa solo per omissioni o errori formali che non alterano il contenuto sostanziale della decisione; non può essere usata per introdurre nuove statuizioni sostanziali.
- L'omessa statuizione sull'ordine di demolizione è normalmente un error in iudicando: va sanata con impugnazione e non con la correzione di errore materiale, salvo che l'errore emerga 'ictu oculi' dal testo della sentenza.
- Per disporre la demolizione ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 il giudice deve svolgere accertamenti fattuali (es. verifica se l'opera è già demolita o acquisita al patrimonio comunale); tali accertamenti non sono compatibili con una correzione meramente formale.
- Se l'ordine di demolizione riguarda opere su area di terzi o opere già rimosse, il giudice non può legittimamente imporre la demolizione tramite procedura di correzione; ciò richiede valutazioni nel corretto giudizio sui reati urbanistici o in sede di impugnazione.
- Se i termini per proporre impugnazione sono decorso, non si può ricorrere all'art. 130 c.p.p. per ottenere statuizioni che comportino modifiche essenziali della decisione.
- In pratica, per ottenere o eliminare un ordine demolitorio è necessario agire nell'ambito del relativo procedimento (o con impugnazione della decisione che lo contiene); il giudice non può supplire tramite correzione formale quando la misura implica accertamenti di merito.
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