Cassazione Penale, Sentenza n. 37937/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152/2006 (gestione illecita di rifiuti), denunciando: carenza e illogicità della motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato (in particolare l'abitualita' dell'attivita' di gestione e la qualificazione come rifiuto del materiale, che sarebbe stato conservato per reintegro/riutilizzo); omessa valutazione dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuita' del fatto); e violazione delle norme sulla prescrizione per non aver dichiarato l'estinzione del reato ancorche' il termine prescrizionale fosse decorso prima della pronuncia della Corte d'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati e assorbenti il secondo e il terzo motivo: ha rilevato l'omessa motivazione della Corte territoriale circa l'applicabilita' dell'art. 131-bis c.p. nonostante la specifica richiesta difensiva, e ha accertato che il termine massimo di prescrizione (reato contravvenzionale con tempus commissi delicti 19/02/2018, termine ordinario 19/02/2023) era interamente decorso alla data della sentenza di secondo grado anche considerando i periodi di sospensione dagli atti (complessivi 355 giorni), con conseguente estinzione del reato. Percio' la sentenza impugnata e' annullata senza rinvio per prescrizione; non e' stato necessario esaminare il primo motivo sulla responsabilita'.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
art. 256, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006
Punisce la gestione illecita di rifiuti; la sentenza di merito aveva ritenuto integrata la fattispecie ma la Cassazione ha rilevato che, anche se sulla responsabilita' sono nate contestazioni, la questione e' divenuta inutile perche' il reato e' estinto per prescrizione
art. 183, comma 1, lett. bb, d.lgs. n. 152 del 2006
art. 183, comma 1, lett. bb, d.lgs. n. 152 del 2006
Riferimento normativo alle condizioni tecniche perche' un deposito possa qualificarsi come temporaneo; il ricorrente invocava la liceita' del deposito temporaneo nel proprio terreno
Causa di non punibilita' per particolare tenuita' del fatto; la difesa aveva chiesto l'applicazione in appello ma la Corte territoriale non ha motivato in proposito; la Cassazione ha ritenuto l'omessa valutazione un vizio essenziale
Norma riguardante gli effetti dell'estinzione del reato; richiamata con riferimento alle doglianze sulla declaratoria di estinzione
Norma procedurale relativa alla declaratoria di estinzione e relative formalita'; invocata nel motivo relativo alla mancata dichiarazione di prescrizione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Consente il ricorso per cassazione che deduca l'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha ricordato l'ammissibilita' di tale doglianza in cassazione
Massime di principio
- Se l'imputato deduce in appello la particolare tenuita' del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., il giudice dell'impugnazione e' obbligato a motivare espressamente sull'istanza; l'omessa risposta e' vizio rilevabile in Cassazione.
- Quando il termine di prescrizione si e' estinto prima della pronuncia di merito, il giudice deve rilevarlo d'ufficio e dichiarare l'estinzione; l'omessa declaratoria e' sanabile in Cassazione con annullamento per prescrizione.
- Nel calcolo della prescrizione vanno considerati i periodi di sospensione e gli impedimenti documentati; e' fondamentale che difesa e parte pubblica controllino e contestino i conteggi temporali nelle fasi processuali.
- La fondatezza di questioni procedurali (es. mancate valutazioni obbligatorie o prescrizione) puo' assorbire l'esame della responsabilita' materiale, comportando annullamento senza rinvio se il reato e' estinto.
- La difesa deve documentare e argomentare in modo specifico e circostanziato le richieste di applicazione di misure alternative o cause di non punibilita' per costringere il giudice a pronunciarsi espressamente.
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