Cassazione Penale, Sentenza n. 37930/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Hu Yuntai, in qualità di legale rappresentante della "Euro Convenienza s.r.l.", è stato imputato e condannato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000 e art. 81 c.p., per gli anni d'imposta 2015-2018. L'accusa contestava l'indicazione nelle dichiarazioni IVA di elementi passivi fittizi frutto di fatture emesse da fornitori cinesi inesistenti, per un imponibile complessivo di 2.279.670,60 euro e IVA pari a 501.527,52 euro; era stata inoltre disposta la confisca dell'ammontare corrispondente all'IVA evasa. Avverso la conferma di condanna dalla Corte d'appello, il ricorrente ha proposto sei motivi di cassazione: mancata traduzione della sentenza d'appello, contrasto tra motivazione e dispositivo, violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (contestando che il G.U.P. avrebbe accertato un diverso tipo di inesistenza delle fatture), questioni probatorie sulla falsità delle fatture e sull'elemento soggettivo del reato, e censure sul trattamento sanzionatorio e sulla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e ha confermato la condanna e la statuizione di confisca. In sintesi: 1) la mancata traduzione della sentenza di appello non configura di per sé una causa di nullità in assenza di richiesta specifica o di dimostrato pregiudizio; 2) eventuali refusi nella motivazione (riferimento iniziale a un appello "fondato" sul trattamento sanzionatorio) non hanno compromesso la coerenza logica della decisione e pertanto non determinano nullità; 3) non sussiste violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza se la qualificazione delle fatture come inesistenti, sia essa oggettiva o soggettiva, è funzionalmente equivalente ai fini del delitto di dichiarazione fraudolenta; 4) la Corte ha ritenuto congrua la valutazione probatoria dei giudici di merito: gli accertamenti della Guardia di Finanza, i controlli bancari, le indagini sulle "cartiere" e la testimonianza del dipendente che indicava la gestione degli acquisti da parte dell'imputato hanno legittimato la conclusione sulla soggettiva inesistenza delle operazioni e sul dolo (anche in forma di dolo eventuale) volto all'evasione; 5) il trattamento sanzionatorio, le pene accessorie e la confisca del profitto (IVA evasa) sono stati correttamente disposti dalla Corte territoriale. Al ricorrente è stato inoltre imposto l'onere delle spese come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2 d.lgs. n. 74/2000
Norma che punisce la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che la nozione non richieda distinzione tra inesistenza oggettiva e soggettiva ai fini della responsabilità, potendosi applicare anche quando venga accertata la soggettiva inesistenza delle operazioni.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla pena complessiva e alla continuazione tra più annualità di imposta.
art. 613 cod. proc. pen. (come modificato dalla legge 23/06/2017 n. 103)
Modifica che ha inciso sulla facoltà dell'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione e rilevanza nel quadro della traduzione degli atti; la Corte ha ritenuto che l'omessa traduzione della sentenza d'appello non sia automaticamente causa di nullità dopo tale modifica, salvo specifiche richieste o pregiudizio.
art. 521 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa con riferimento al principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha però ritenuto che il diverso inquadramento (oggettivo vs soggettivo) non violi il principio quando il fatto ricade comunque nella fattispecie di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000.
art. 62-bis comma 3 cod. pen.
Norma richiamata in tema di valutazione della recidiva/condizione di incensurato e sua incidenza sul riconoscimento delle attenuanti; la Corte ha ritenuto che l'assenza di precedenti non fosse decisiva alla luce delle circostanze del caso.
art. 18 comma 1 e art. 21 comma 1 del d.P.R. n. 633/1972
Norme tributarie richiamate dalla difesa per sostenere la conformità formale delle fatture alla normativa IVA; la Corte ha ritenuto che la regolarità formale non escluda la soggettiva inesistenza delle operazioni qualora gli accertamenti dimostrino che i fornitori erano società "cartiere".
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo di rifusione delle spese processuali a carico del ricorrente; la Corte ha disposto l'onere delle spese a carico di Hu.
Massime di principio
- L'omessa traduzione di una sentenza d'appello non determina automaticamente nullità: occorre richiesta specifica o dimostrazione di pregiudizio alla difesa affinché i termini per impugnare decorrono dalla traduzione.
- Refusi o affermazioni contraddittorie nella motivazione non invalidano la sentenza se, a una lettura complessiva, la decisione risulta logicamente coerente e le ragioni sono adeguatamente spiegate.
- Nel reato di dichiarazione fraudolenta con l'uso di fatture inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000) non è decisiva la distinzione formale tra inesistenza oggettiva e soggettiva: la valutazione può ricadere sull'una o sull'altra qualificazione purché il fatto rientri nella fattispecie penale prevista.
- La prova della soggettiva inesistenza delle operazioni può essere fornita da un quadro indiziario consolidato (es. fornitori "cartiere", anomalie nei rapporti commerciali, flussi bancari sospetti, cessazioni di attività ripetute); la Corte può ritenere sussistente il dolo anche in forma di dolo eventuale quando il comportamento denoti accettazione del rischio evasivo.
- In sede di legittimità non è consentito riesaminare i fatti sostanziali e riformulare autonomamente una diversa valutazione probatoria se la motivazione dei giudici di merito è razionale e coerente; il ricorrente deve dimostrare vizi di irrazionalità o violazioni di diritto.
- La confisca del profitto del reato tributario è legittima se adeguatamente riferita all'imposta evasa e supportata dall'accertamento della responsabilità penale.
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