Cassazione Penale, Sentenza n. 37932/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna (21/04/2023) che confermava la condanna di Menegatti per il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA (art. 5 d.lgs. 74/2000) relativo all'anno 2015, con Iva evasa accertata pari a euro 114.349,28 e con confisca della somma corrispondente. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) violazione di norme processuali per omessa valutazione dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore (adesione ad astensione dal 14/04/2023) e celebrazione cartolare dell'udienza; (2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e sulla presunta dipendenza da mere presunzioni contabili; (3) vizio di motivazione sull'elemento soggettivo (dolo di evasione) e sul superamento delle soglie di punibilità, con richiamo alla comunicazione annuale Iva presentata; (4) mancata considerazione dell'affidamento a uno studio di commercialisti e dell'errore/omissione non imputabile all'imputato (assenza di colpa in eligendo o vigilando); (5) vizio nella confisca contestata, per illegittimità della ricostruzione del profitto (sostiene che il profitto non coincideva con l'imposta ipoteticamente dovuta se non fosse stato versato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha rigettato. Sulla questione procedurale (1) ha confermato che, nelle udienze camerali celebrate in forma cartolare nel periodo emergenziale, l'adesione tardiva all'astensione non consente il rinvio e la mancata richiesta tempestiva di trattazione orale preclude la applicazione dell'art. 420 ter c.p.p.; pertanto non c'era vizio per celebrazione senza l'avvocato. Sui profili di merito (2-4) la Cassazione ha ritenuto corretta e non contraddittoria la motivazione dei giudici di merito: la condanna si è fondata su documenti contabili e verifiche della Guardia di Finanza che hanno rilevato operazioni active e passive 2015 tali da far emergere Iva a debito per euro 114.349,28; la comunicazione annuale dei dati Iva non è equipollente alla dichiarazione annuale e non esclude penalmente l'omessa presentazione della dichiarazione; il dolo è stato ritenuto desumibile dal comportamento complessivo (precedenti compilazioni, mancati versamenti sin dall'anno precedente, mancata regolarizzazione dopo contestazione, inerzia rispetto a richieste dello studio); l'affidamento a professionisti non esonera dalla responsabilità penale. Sul punto della confisca (5) la Corte ha confermato che il profitto del reato può coincidere, di regola, con l'ammontare dell'imposta evasa e quindi la confisca dell'importo di euro 114.349,28 è legittima. La sentenza di merito (condanna a 1 anno e 6 mesi di reclusione con benefici di legge e confisca dell'importo) è stata quindi confermata; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie sulla base delle risultanze contabili e della prova del dolo di evasione desumibile dal comportamento del contribuente
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12-bis
Prevede la confisca per i reati tributari; la Corte ha interpretato che il profitto del reato può corrispondere all'ammontare dell'imposta evasa e legittimare la confisca del relativo importo
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8-bis
Regola la comunicazione annuale dei dati IVA e la Corte ha chiarito (con richiamo a giurisprudenza consolidata) che tale comunicazione non è equipollente alla dichiarazione IVA e non assolve l'obbligo dichiarativo né esclude responsabilità penale per omessa dichiarazione
Codice di procedura penale, art. 420-ter
Norma sul legittimo impedimento del difensore: la Corte ha precisato che, nelle udienze camerali cartolari celebrate nel periodo emergenziale, l'eventuale legittimo impedimento comunicato tardivamente non legittima il rinvio se non è stata tempestivamente richiesta la trattazione orale
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
art. 23-bis d.l. 137/2020
Richiamato in rapporto ai termini per la presentazione delle conclusioni nelle udienze camerali nel periodo emergenziale; la mancata osservanza dei termini preclude il diritto di partecipare all'udienza camerale
Massime di principio
- La comunicazione annuale dei dati IVA (art. 8-bis DPR 322/1998) non sostituisce la dichiarazione IVA: la sua presentazione non esclude un'autonoma responsabilità penale per omessa dichiarazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 74/2000
- L'affidamento a professionisti per la predisposizione e l'invio telematico delle dichiarazioni non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale: il dovere dichiarativo è personale e indelegabile, per cui manca rilievo scriminante l'errore del professionista
- Il dolo di evasione può essere desunto anche da elementi comportamentali successivi (mancato pagamento, mancata regolarizzazione dopo contestazione, persistente omissione) oltre che da risultanze documentali contabili che dimostrino l'esistenza dell'imposta dovuta
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione libera del materiale probatorio: se il giudizio di merito è sorretto da un apparato motivazionale razionale, la ricostruzione dei fatti dei giudici di merito è preclusa
- In periodi con discipline emergenziali (es. pandemia), la mancata tempestiva richiesta di trattazione orale nel processo d'appello/di cassazione e l'adesione tardiva ad astensioni collettive non impediscono la celebrazione cartolare dell'udienza camerale e non giustificano automaticamente un rinvio per legittimo impedimento
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