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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37928/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello, che aveva in parte riformato le pene disposte con rito abbreviato dal GUP o le aveva confermate. Le censure principali erano: per Affinito contestazione della ricorrenza della recidiva specifica infraquinquennale; per Ferretti Aniello carenza di motivazione sulla responsabilità e sulla recidiva qualificata; per Ferretti Salvatore vizi procedurali relativi alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., alla valutazione della continuazione e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; per Natale censura della valutazione probatoria fondata su sole intercettazioni (cosiddetta droga parlata) e della qualificazione dei fatti in ordine alla lieve entità; per Porricelli deduzioni sulla estinzione per prescrizione dopo la riqualificazione in lieve entità e sul calcolo della pena; per Saraco contestazione della valutazione delle intercettazioni come prova di spaccio (anziché consumo); per Sirignano doglianze sulla motivazione e sulla mancata qualificazione in lieve entità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Affinito Ciro, Ferretti Aniello, Saraco Alfonso, Sirignano Giuseppe e Natale Franco (con condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende). Ha invece accolto parzialmente i ricorsi di Porricelli Sabatino e Ferretti Salvatore: per Porricelli la Corte ha rettificato il calcolo della pena detentiva rideterminandola in 1 anno e 8 mesi di reclusione (la multa rimaneva 2.400,00 euro), confermando peraltro l'inammissibilità del motivo volto a far dichiarare l'estinzione per prescrizione; per Ferretti Salvatore la sentenza è stata annullata senza rinvio per vizio procedurale con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli affinché valuti espressamente l'istanza di definizione ex art. 599-bis e proceda secondo l'esito di tale valutazione. Le restanti conferme di condanna pronunciate in appello sono state confermate.

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    art. 599-bis cod. proc. pen.

    Regola la definizione concordata del processo in appello; la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta concordata costituisca vizio procedurale apprezzabile e, se causa di pregiudizio, può giustificare annullamento e rinvio (come nel caso di Ferretti Salvatore).

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    art. 73, commi 4 e 5, DPR n. 309/1990

    Comma 4 e 5 disciplinano la differenziazione tra illeciti su droghe di massa e lieve entità; la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato i criteri per la riqualificazione in lieve entità considerando valore economico, ampiezza dell'attività e qualità della sostanza; la semplice riqualificazione non determina automaticamente estinzione per prescrizione senza corretto calcolo dei termini.

  • art. 74 DPR n. 309/1990

    Norma relativa ad eventuali aggravanti in materia di stupefacenti; la Corte di merito aveva escluso l'operatività dell'art. 74 per alcuni imputati e questo è stato assunto nel giudizio di legittimità.

  • art. 157 cod. pen.

    comma 3, art. 157 cod. pen.

    Il giudizio di valenza tra aggravanti e attenuanti (equivalenza) opera solo sulla dosimetria della pena e non determina effetti autonomi quali la soppressione della recidiva ai fini della prescrizione; la Cassazione ha confermato che la recidiva, anche se equivalenti alle attenuanti, resta rilevante per altri effetti (es. termini prescrizionali).

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    Prevede l'abbattimento obbligatorio di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato; la Corte ha applicato tale principio nel ricalcolo della pena e ha rettificato errori aritmetici relativi alla sottrazione del terzo.

  • art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 619, comma 2, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di Cassazione di rettificare errori materiali o calcoli nella determinazione della pena senza annullare la sentenza; utilizzato per correggere il calcolo della pena detentiva di Porricelli.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Imposta un grado di rigore maggiore nella valutazione delle sole dichiarazioni emerse da intercettazioni (droga parlata); la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la valutazione svolta dal giudice di merito fosse sufficientemente rigorosa e non suscettibile di revisione in sede di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali e per la liquidazione di somme a favore della Cassa delle ammende nei confronti dei ricorrenti dichiarati inammissibili.

Massime di principio

  • La rinuncia a motivi incompatibili con un concordato in appello (art. 599-bis) impedisce di sollevare in Cassazione censure relative a quei motivi: chi ha rinunciato perde la facoltà di dedurli.
  • Se la Corte d'appello non decide formalmente una richiesta di definizione concordata ex art. 599-bis (accoglierla o rigettarla), il vizio procedurale può determinare annullamento e rinvio per pregiudizio alla difesa.
  • La valutazione della prova derivante da intercettazioni criptiche (cosiddetta droga parlata) richiede particolare rigore; se il giudice di merito fornisce una decifrazione logica e congrua, la Cassazione non rivede la valutazione del merito salvo manifesta illogicità.
  • La riqualificazione dei reati in termini di lieve entità non implica automaticamente la estinzione per prescrizione: occorre verificare i termini prescrizionali tenendo conto degli effetti della recidiva, che, anche se equivalenti alle attenuanti, rimane rilevante per altri effetti giuridici.
  • Errori materiali o di calcolo nella determinazione della pena possono essere rettificati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 619, comma 2, senza annullare la sentenza.
  • Sulle questioni di valutazione della prova e di motivazione la Cassazione interviene con prudenza e, in assenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale, conferma le valutazioni di merito.
  • La sussistenza della recidiva può essere valutata indipendentemente dall'entità della partecipazione dell'imputato ai fatti: pregresse condanne per delitti non colposi possono giustificare il riconoscimento della recidiva anche se il ruolo attuale era secondario.

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