Cassazione Penale, Sentenza n. 37928/2024 del 16/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello, che aveva in parte riformato le pene disposte con rito abbreviato dal GUP o le aveva confermate. Le censure principali erano: per Affinito contestazione della ricorrenza della recidiva specifica infraquinquennale; per Ferretti Aniello carenza di motivazione sulla responsabilità e sulla recidiva qualificata; per Ferretti Salvatore vizi procedurali relativi alla richiesta di definizione ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., alla valutazione della continuazione e alla determinazione del trattamento sanzionatorio; per Natale censura della valutazione probatoria fondata su sole intercettazioni (cosiddetta droga parlata) e della qualificazione dei fatti in ordine alla lieve entità; per Porricelli deduzioni sulla estinzione per prescrizione dopo la riqualificazione in lieve entità e sul calcolo della pena; per Saraco contestazione della valutazione delle intercettazioni come prova di spaccio (anziché consumo); per Sirignano doglianze sulla motivazione e sulla mancata qualificazione in lieve entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Affinito Ciro, Ferretti Aniello, Saraco Alfonso, Sirignano Giuseppe e Natale Franco (con condanna al pagamento delle spese e della somma in favore della Cassa delle ammende). Ha invece accolto parzialmente i ricorsi di Porricelli Sabatino e Ferretti Salvatore: per Porricelli la Corte ha rettificato il calcolo della pena detentiva rideterminandola in 1 anno e 8 mesi di reclusione (la multa rimaneva 2.400,00 euro), confermando peraltro l'inammissibilità del motivo volto a far dichiarare l'estinzione per prescrizione; per Ferretti Salvatore la sentenza è stata annullata senza rinvio per vizio procedurale con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli affinché valuti espressamente l'istanza di definizione ex art. 599-bis e proceda secondo l'esito di tale valutazione. Le restanti conferme di condanna pronunciate in appello sono state confermate.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola la definizione concordata del processo in appello; la Corte ha ritenuto che la mancata pronuncia da parte della Corte d'appello sulla richiesta concordata costituisca vizio procedurale apprezzabile e, se causa di pregiudizio, può giustificare annullamento e rinvio (come nel caso di Ferretti Salvatore).
art. 73, commi 4 e 5, DPR n. 309/1990
Comma 4 e 5 disciplinano la differenziazione tra illeciti su droghe di massa e lieve entità; la Corte territoriale e la Cassazione hanno valutato i criteri per la riqualificazione in lieve entità considerando valore economico, ampiezza dell'attività e qualità della sostanza; la semplice riqualificazione non determina automaticamente estinzione per prescrizione senza corretto calcolo dei termini.
Norma relativa ad eventuali aggravanti in materia di stupefacenti; la Corte di merito aveva escluso l'operatività dell'art. 74 per alcuni imputati e questo è stato assunto nel giudizio di legittimità.
comma 3, art. 157 cod. pen.
Il giudizio di valenza tra aggravanti e attenuanti (equivalenza) opera solo sulla dosimetria della pena e non determina effetti autonomi quali la soppressione della recidiva ai fini della prescrizione; la Cassazione ha confermato che la recidiva, anche se equivalenti alle attenuanti, resta rilevante per altri effetti (es. termini prescrizionali).
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.
Prevede l'abbattimento obbligatorio di un terzo della pena per la scelta del rito abbreviato; la Corte ha applicato tale principio nel ricalcolo della pena e ha rettificato errori aritmetici relativi alla sottrazione del terzo.
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
art. 619, comma 2, cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rettificare errori materiali o calcoli nella determinazione della pena senza annullare la sentenza; utilizzato per correggere il calcolo della pena detentiva di Porricelli.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
art. 192, comma 2, cod. proc. pen.
Imposta un grado di rigore maggiore nella valutazione delle sole dichiarazioni emerse da intercettazioni (droga parlata); la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la valutazione svolta dal giudice di merito fosse sufficientemente rigorosa e non suscettibile di revisione in sede di legittimità.
Norma richiamata per l'imposizione delle spese processuali e per la liquidazione di somme a favore della Cassa delle ammende nei confronti dei ricorrenti dichiarati inammissibili.
Massime di principio
- La rinuncia a motivi incompatibili con un concordato in appello (art. 599-bis) impedisce di sollevare in Cassazione censure relative a quei motivi: chi ha rinunciato perde la facoltà di dedurli.
- Se la Corte d'appello non decide formalmente una richiesta di definizione concordata ex art. 599-bis (accoglierla o rigettarla), il vizio procedurale può determinare annullamento e rinvio per pregiudizio alla difesa.
- La valutazione della prova derivante da intercettazioni criptiche (cosiddetta droga parlata) richiede particolare rigore; se il giudice di merito fornisce una decifrazione logica e congrua, la Cassazione non rivede la valutazione del merito salvo manifesta illogicità.
- La riqualificazione dei reati in termini di lieve entità non implica automaticamente la estinzione per prescrizione: occorre verificare i termini prescrizionali tenendo conto degli effetti della recidiva, che, anche se equivalenti alle attenuanti, rimane rilevante per altri effetti giuridici.
- Errori materiali o di calcolo nella determinazione della pena possono essere rettificati dalla Cassazione ai sensi dell'art. 619, comma 2, senza annullare la sentenza.
- Sulle questioni di valutazione della prova e di motivazione la Cassazione interviene con prudenza e, in assenza di manifesta illogicità o carenza motivazionale, conferma le valutazioni di merito.
- La sussistenza della recidiva può essere valutata indipendentemente dall'entità della partecipazione dell'imputato ai fatti: pregresse condanne per delitti non colposi possono giustificare il riconoscimento della recidiva anche se il ruolo attuale era secondario.
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