Cassazione Penale, Sentenza n. 37933/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per ritenuta sussistenza dell'art. 6‑bis L.401/1989, con specifica doglianza sulla mancata prova del "pericolo concreto" essendo l'accensione di due fumogeni una mera coreografia senza pericolo; (2) violazione di legge e difetto di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, contestando la totale assenza di valutazione prognostica sulla personalità dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo (pericolo concreto) la Corte ha ritenuto insindacabile la valutazione di merito: la fattispecie di cui all'art. 6‑bis L.401/1989 è reato di pericolo concreto con accertamento ex ante e, alla luce delle immagini e delle testimonianze, l'accensione dei fumogeni in un luogo gremito è stata ritenuta idonea a creare pericolo. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità perché l'imputato non aveva richiesto la sospensione condizionale in sede di merito (conclusioni d'appello), e quindi il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di concedere d'ufficio il beneficio non può essere censurato in Cassazione. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6‑bis
"lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo concreto per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile"
Il reato è un delitto di pericolo concreto; l'accertamento del pericolo va compiuto con giudizio ex ante sulla base delle modalità di utilizzo e delle circostanze (es. luogo affollato). Non è necessario che si verifichino gli eventi ulteriori aggravanti (danno alle persone o ritardo/sospensione della manifestazione) perché questi costituiscono ipotesi aggravate.
legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6‑ter
Disciplina il mero possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive; distinto rispetto all'art. 6‑bis che punisce l'uso che crea pericolo concreto. Nel caso esaminato non era contestato il mero possesso ma l'utilizzo idoneo a creare pericolo.
Giurisprudenza della Cassazione (principio sulla sospensione condizionale della pena)
Sez. 6, n. 4374 del 28/10/2008; Sez. 3, n. 23228 del 12/04/2012; Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018; Sez. 4, n. 29538 del 28/05/2019
Il giudice non è tenuto a motivare la mancata concessione della sospensione condizionale se il beneficio non è stato richiesto dalle parti in sede di merito; il ricorrente non può dolersi in Cassazione della mancata concessione se non l'ha chiesta nelle conclusioni nel giudizio di appello (o, quando la condanna intervenga per la prima volta in appello, nelle conclusioni subordinate del primo grado).
Massime di principio
- Distinguere chiaramente tra possesso (art. 6‑ter) e uso idoneo a creare pericolo concreto (art. 6‑bis): il semplice possesso non integra il reato più grave.
- Per il delitto di pericolo concreto (art. 6‑bis) l'accertamento è ex ante: va valutato se, alla stregua delle modalità di utilizzo e delle circostanze (es. luogo affollato), la condotta era idonea a creare pericolo, senza necessità che si sia poi verificato un evento dannoso.
- Le valutazioni di fatto circostanziate e motivate dei giudici di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione; contestazioni basate sulla diversa valutazione delle prove rischiano l'inammissibilità se non emergono vizi di logica o manifesta illogicità.
- Sulla sospensione condizionale della pena: se si vuole censurare la mancata concessione del beneficio è fondamentale averne fatto espressa richiesta in sede di merito (conclusioni in primo grado o in appello); in mancanza la doglianza in Cassazione è inammissibile.
- In casi di accensione di artifizi in luoghi affollati, anche pochi dispositivi (es. due fumogeni) possono essere ritenuti idonei a creare pericolo concreto se posti vicino a persone, perciò la valutazione delle immagini e delle testimonianze è determinante.
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