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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29987/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da avvisi di accertamento per il periodo d’imposta 2007 notificati a una società di agenzia assicurativa e ai suoi soci per trasparenza, con recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili ai fini IRAP e IRPEF. In primo grado furono annullati solo alcuni costi minori, mentre restò ferma la ripresa del costo di euro 51.741,00 relativo alla rivalsa pagata dall’agenzia subentrante alla preponente a titolo di indennità corrisposta all’agente cessato; la C.T.R. poi annullò anche questa ripresa, ritenendo il costo interamente deducibile nell’esercizio in cui era stato sostenuto perché avente funzione previdenziale e risarcitoria, e confermò l’inerenza e la deducibilità delle spese per alberghi e ristoranti e delle spese per trasloco, montaggio mobili e pulizia locali. L’Agenzia ricorre con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e contraddittoria sulla natura della rivalsa; 2) violazione degli artt. 34 e 37 del C.C.N.L. Agenti di Assicurazione e degli artt. 1362 e 1363 c.c., per avere qualificato la rivalsa come costo immediatamente deducibile anziché come bene immateriale assimilabile all’avviamento; 3) violazione dell’art. 115 c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta a sostegno della tesi erariale; 4) violazione dell’art. 2555 c.c. per avere escluso che il portafoglio clienti e l’avviamento rilevassero in termini aziendali; 5) violazione di norme tributarie e processuali e motivazione apparente in relazione alla deducibilità delle spese di alberghi/ristoranti e delle spese per servizi.

La decisione

La Corte rigetta il primo motivo, dichiara inammissibile il terzo, accoglie il secondo, il quarto e il quinto motivo nei limiti illustrati in motivazione. Ritiene errata la C.T.R. perché la rivalsa di agenzia è strettamente collegata al valore economico del portafoglio clienti e all’avviamento dell’agenzia subentrante, sicché non può essere dedotta in un’unica soluzione nell’esercizio di sostenimento, ma va trattata secondo le regole fiscali previste per l’ammortamento dei beni immateriali. Inoltre censura la motivazione della sentenza d’appello sulle spese di alberghi e ristoranti, ritenuta meramente apparente, mentre conferma la sufficienza della motivazione sulle spese per servizi, in quanto specificamente descritte come trasloco, montaggio mobili e pulizia dei locali adibiti a ufficio. La sentenza è quindi cassata in relazione ai motivi accolti e rinviata alla C.T.R. Piemonte in diversa composizione anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato come parametro della denuncia di nullità per motivazione apparente della sentenza tributaria.

  • art. 132 c.p.c.

    È evocato quale norma sulla struttura della sentenza e sulla necessità di motivazione effettiva, non apparente.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È utilizzato per veicolare le censure di nullità della sentenza e di error in procedendo.

  • artt. 34 e 37 del C.C.N.L. Agenti di Assicurazione

    Sono richiamati per sostenere che la rivalsa dell’indennità verso l’agente subentrante abbia una specifica disciplina nel rapporto di agenzia assicurativa.

  • artt. 1362 e 1363 c.c.

    Sono invocati per l’interpretazione delle clausole contrattuali e della disciplina collettiva relativa alla rivalsa.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato in relazione al preteso omesso esame di documenti prodotti in giudizio; la Corte ribadisce l’onere di autosufficienza del ricorso quando si deduce l’omessa valutazione di prove documentali.

  • art. 2555 c.c.

    È richiamato per affermare la rilevanza del portafoglio clienti nella nozione di azienda e il nesso tra avviamento e attività d’impresa.

  • art. 108, comma 1, t.u.i.r.

    È indicato come probabile base della tesi della C.T.R. sulla deduzione nell’esercizio di sostenimento, ma la Corte ritiene tale impostazione non corretta per la rivalsa in questione.

  • art. 108, comma 2, t.u.i.r.

    È richiamato nel quinto motivo in relazione alla disciplina della deducibilità dei costi pluriennali.

  • art. 109 t.u.i.r.

    È richiamato nel quinto motivo quale norma generale sui requisiti di deducibilità dei componenti di reddito.

  • art. 103 t.u.i.r.

    "Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso"

    La Corte collega a questa disciplina la qualificazione della rivalsa come costo riferibile all’avviamento, quindi non integralmente deducibile in un solo esercizio.

  • art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972

    È menzionato nel quinto motivo tra le norme asseritamente violate, senza autonoma presa di posizione nel merito della Corte.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel quinto motivo sulla ripartizione dell’onere della prova in materia di deducibilità dei costi.

Massime di principio

  • Nel rapporto di agenzia assicurativa, la rivalsa dovuta dall’agente subentrante per l’indennità corrisposta all’agente cessato non va valutata isolatamente come semplice esborso previdenziale o risarcitorio, ma in relazione al valore economico del portafoglio clienti e all’avviamento di cui il subentrante beneficia immediatamente.
  • Se un costo è strettamente collegato all’acquisizione o al consolidamento di un bene immateriale assimilabile all’avviamento, la sua deducibilità non può essere integralmente concentrata nell’esercizio di pagamento, dovendo seguire la disciplina fiscale dell’ammortamento dei beni immateriali.
  • La censura di motivazione apparente è fondata solo quando la sentenza non consenta di percepire il fondamento logico-giuridico della decisione; non basta il mero dissenso sulla valutazione compiuta dal giudice di merito.
  • Chi deduce in cassazione l’omessa valutazione di documenti deve rispettare l’onere di autosufficienza, trascrivendo il contenuto decisivo del documento e indicando specificamente le deduzioni formulate nel merito che sarebbero state trascurate.
  • La motivazione sulla deducibilità di spese per inerenza deve esplicitare il percorso logico seguito dal giudice; tuttavia, quando la sentenza descrive in modo specifico la natura delle prestazioni e il loro collegamento con l’attività d’impresa, la motivazione può ritenersi sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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