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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35222/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva applicato una maggiore imposta di registro, con aliquota proporzionale, a un atto di conferimento di un immobile da parte dei soci di una società di persone poi cessata, riqualificando l'operazione come compravendita dell'immobile conferito. I giudici di merito avevano annullato l'atto: la CTP aveva ritenuto illegittima la riqualificazione per uso di elementi extratestuali e, inoltre, aveva ravvisato la violazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973; la CTR aveva confermato la decisione, valorizzando soprattutto la nullità dell'avviso per omessa instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 37-bis, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la disciplina antielusiva richiamata non si applica in via analogica all'imposta di registro e che, invece, l'art. 20 consentirebbe la qualificazione dell'atto anche alla luce dei negozi collegati.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha riconosciuto che il rilievo della CTR sull'omesso contraddittorio endoprocedimentale non era corretto, perché l'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 è norma interpretativa e non antielusiva, sicché non richiede quel contraddittorio; tuttavia ha ritenuto che, nel merito, la censura dell'Agenzia non potesse essere accolta perché, per effetto dell'interpretazione autentica sopravvenuta e della giurisprudenza costituzionale, la riqualificazione nell'imposta di registro deve essere compiuta solo sulla base degli elementi intrinseci dell'atto, senza ricorrere ad atti collegati o elementi extratestuali. La decisione impugnata è stata quindi confermata nel dispositivo, pur con correzione della motivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c. Nessuna statuizione sulle spese per la tardiva costituzione della resistente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è stato utilizzato come parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 37-bis, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la Corte esclude che sia applicabile in via analogica all'imposta di registro e afferma che il contraddittorio endoprocedimentale previsto per le disposizioni antielusive non opera nel caso dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    è norma interpretativa e non antielusiva; consente la riqualificazione dell'atto di registro solo sulla base dei suoi elementi intrinseci e non mediante atti collegati o elementi extratestuali.

  • art. 370, primo comma, ultimo periodo, c.p.c.

    richiamato solo per la tardiva costituzione della resistente ai fini della partecipazione alla discussione.

  • art. 56, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato nel merito della vicenda processuale, perché la contribuente aveva riproposto in appello l'eccezione di nullità dell'avviso.

  • art. 384, primo comma, c.p.c.

    consente alla Corte di ribadire il principio di diritto e correggere la motivazione della sentenza impugnata, mantenendone fermo il dispositivo.

  • art. 384, quarto comma, c.p.c.

    richiamato per la correzione della motivazione della decisione impugnata, nonostante il rigetto del ricorso.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 97 Cost., ma non risulta decisivo nella motivazione finale.

  • art. 97 Cost.

    richiamato dalla ricorrente insieme all'art. 3 Cost., ma non risulta decisivo nella motivazione finale.

  • L. 27 dicembre 2017, n. 205

    richiamata come fonte della formulazione successiva dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986.

  • art. 1, comma 1084, L. 30 dicembre 2018, n. 145

    indicato come disposizione che ha fornito interpretazione autentica dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986.

  • L. 27 giugno 2020, n. 158

    richiamata per la sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2020, che incide sull'interpretazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986.

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la riqualificazione dell'atto ai sensi dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 deve essere compiuta in base al contenuto intrinseco dell'atto registrato, desumibile dalle clausole negoziali e dagli elementi testuali, senza fare riferimento ad atti collegati o a elementi extratestuali.
  • L'art. 20 d.P.R. n. 131/1986 ha funzione interpretativa e non antielusiva; di conseguenza non si applica, per il solo suo tramite, il regime del contraddittorio endoprocedimentale previsto per le norme antielusive.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale generalizzato non opera per i tributi non armonizzati, salvo che sia espressamente previsto da una specifica disposizione di legge.
  • Quando il dispositivo della sentenza di merito è conforme a diritto, la Corte di cassazione può correggerne la motivazione in diritto ai sensi dell'art. 384 c.p.c. senza cassare la decisione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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