Cassazione Civile, Ordinanza n. 33849/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
La società finanziaria ricorreva per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla restituzione di euro 5.300,63, somme ritenute indebitamente percepite in esecuzione di un contratto di finanziamento contenente una clausola di determinazione degli interessi reputata usuraria. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 1815 c.c., 644 c.p., 2 L. n. 108/1996 e 2-bis D.L. n. 2/2009, sostenendo che, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, gli oneri assicurativi non avrebbero dovuto essere inclusi nel TEG perché il decreto ministeriale applicabile rinviava alle Istruzioni di Banca d'Italia, le quali escludevano tali costi dal computo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, affermando che, ai fini della verifica dell'usura, nel tasso effettivo globale vanno conteggiati anche i costi dell'assicurazione quando essi siano sostenuti dal debitore per ottenere il credito. Ha inoltre precisato che le Istruzioni di Banca d'Italia non possono derogare alla disciplina primaria di cui all'art. 644 c.p., che impone un criterio onnicomprensivo dei costi collegati all'erogazione del credito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché la parte intimata non ha svolto difese. È stato altresì dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente; nel testo non viene svolta un'interpretazione autonoma di questa disposizione, ma il ricorso viene respinto perché la clausola usuraria viene valutata alla luce della disciplina speciale sull'usura.
La determinazione del tasso di interesse usurario deve comprendere tutte le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate all'erogazione del credito, escluse solo imposte e tasse.
L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2
La disciplina primaria del tasso soglia è ricondotta a questa legge, che non introduce deroghe al criterio onnicomprensivo dell'art. 644 c.p.
D.L. 28 gennaio 2009, n. 2, art. 2-bis
Richiamato dalla ricorrente; la Corte lo considera nel quadro del rinvio alle Istruzioni di Banca d'Italia, ma ribadisce che tali istruzioni non possono prevalere sulla norma primaria.
D.M. 26 marzo 2009
Per il periodo rilevante prevedeva l'applicazione delle Istruzioni di Banca d'Italia ai fini della verifica del tasso soglia, ma tale previsione non può derogare alla disciplina primaria dell'usura.
Richiamato solo per il deposito della memoria in sede camerale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, nel tasso effettivo globale dell'operazione devono essere inclusi tutti i costi collegati all'erogazione del credito, compresi gli oneri assicurativi sostenuti dal debitore per ottenere il finanziamento.
- Le istruzioni amministrative della Banca d'Italia non hanno efficacia derogatoria rispetto alla disciplina primaria sull'usura e non possono restringere il contenuto precettivo dell'art. 644 c.p., che impone un criterio onnicomprensivo dei costi rilevanti.
- La verifica dell'usura va compiuta secondo la normativa primaria speciale e non secondo esclusioni contenute in fonti secondarie o istruzioni di vigilanza incompatibili con la legge.
- Se il ricorso per cassazione contesta l'inclusione degli oneri assicurativi nel TEG ma tale inclusione è conforme all'orientamento consolidato della Corte, il motivo è infondato.
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