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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04340/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la riliquidazione di un trattamento pensionistico erogato dal novembre 2006 e la restituzione delle trattenute operate dalla Cassa a titolo di contributo di solidarietà. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto illegittimo sia il sistema di calcolo della pensione, per violazione del principio del pro rata in relazione agli artt. 10 e 12 del regolamento previdenziale della Cassa come modificati nel 2000, sia il prelievo solidaristico applicato sui ratei pensionistici. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del principio del pro rata e degli artt. 3, comma 12, L. 335/1995, 10 e 12 del regolamento CNPADC, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che il sistema di calcolo non lo avesse violato; 2) violazione degli artt. 414 e 442 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., per asserita genericità o carenza probatoria della domanda del pensionato; 3) violazione delle norme che disciplinano autonomia regolamentare e ragionevolezza delle disposizioni introduttive del contributo di solidarietà; 4) violazione dell'art. 1, comma 488, L. 147/2013, quale interpretazione autentica dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, sostenendo la legittimità dei provvedimenti degli enti previdenziali privatizzati; 5) violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che l'azione fosse soggetta al termine quinquennale e non a quello decennale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che la domanda era sufficientemente specifica e che, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, continua a valere il regime originario del pro rata, sicché non possono operare modifiche peggiorative introdotte dagli atti degli enti prima dell'attenuazione del principio. Ha respinto anche i motivi sul contributo di solidarietà, riaffermando l'orientamento secondo cui gli enti previdenziali privatizzati non possono istituire, con propri atti, un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge e non di un criterio di calcolo pensionistico. Ha poi rigettato il motivo sulla prescrizione, precisando che la prescrizione quinquennale vale per ratei liquidi ed esigibili, mentre quando è contestato l'ammontare della prestazione e si agisce per la restituzione di somme indebitamente trattenute, il credito è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri processuali.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 12, L. 335/1995

    Per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro resta quello originario del pro rata; le modifiche peggiorative introdotte dagli enti non possono applicarsi in contrasto con tale assetto.

  • D.Lgs. n. 509/1994, art. 2

    Richiamato come base del sistema degli enti previdenziali privatizzati, ma non idoneo a legittimare l'istituzione autonoma di un contributo di solidarietà sui trattamenti già determinati.

  • L. n. 296/2006, art. 1, comma 763

    Richiamata come norma che ha attenuato il principio del pro rata, ma non tale da sanare ex post le modifiche in peius per i trattamenti già maturati prima del 1° gennaio 2007.

  • L. n. 147/2013, art. 1, comma 488

    Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995; non consente agli enti di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti già in pagamento, perché il prelievo resta riservato al legislatore.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dalla ricorrente sul piano probatorio; la Corte non vi ha ravvisato una violazione, considerando sufficientemente specifica e giuridicamente definita la domanda proposta.

  • art. 2946 c.c.

    Termine ordinario decennale applicabile all'azione di restituzione delle somme indebitamente trattenute quando è contestato l'ammontare della prestazione.

  • art. 2948 c.c.

    La prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; non si applica quando si discute della quantificazione della pensione o di indebite trattenute su ratei già corrisposti.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    Richiamato dalla ricorrente in tema di prescrizione; la Corte ne conferma la compatibilità con il principio per cui la prescrizione breve richiede liquidità ed esigibilità del credito.

  • art. 47-bis D.P.R. n. 639/1970

    Non altera la regola applicabile al caso, perché la fattispecie non è qualificabile come mera riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma come ripetizione di somme indebitamente trattenute.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà, per natura, è una prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione è riservata alla legge e non a provvedimenti dell'ente previdenziale.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel giudizio di ragionevolezza delle disposizioni, ma la Corte esclude che l'autonomia regolamentare degli enti possa derogare al limite del pro rata e alla riserva di legge sulle prestazioni patrimoniali imposte.

  • art. 38 Cost.

    Richiamato a sostegno della disciplina previdenziale; la Corte lo considera compatibile con il limite che impedisce agli enti di imporre autonomamente prelievi sui trattamenti già determinati.

  • art. 414 c.p.c.

    Invocato per denunciare la carenza di specificità della domanda; la Corte ritiene la censura infondata.

  • art. 442 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulla sufficienza della domanda e sul rito previdenziale; non è ravvisata violazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, oltre alla condanna alle spese.

Massime di principio

  • Negli enti previdenziali privatizzati, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007, le modifiche regolamentari peggiorative non possono incidere retroattivamente sui criteri di calcolo della pensione in violazione del principio del pro rata.
  • Il contributo di solidarietà applicato su pensioni già determinate non è un criterio di calcolo della prestazione, ma un prelievo patrimoniale imposto; pertanto può essere introdotto solo dal legislatore, non da atti regolamentari dell'ente.
  • Quando l'azione riguarda la restituzione di somme indebitamente trattenute su ratei pensionistici, e non la mera riscossione di ratei già liquidi ed esigibili, si applica la prescrizione ordinaria decennale e non quella quinquennale.
  • La prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali presuppone liquidità ed esigibilità del credito; se è controverso l'ammontare della prestazione, il termine decorre secondo la disciplina ordinaria.
  • La domanda giudiziale in materia previdenziale è sufficientemente specifica quando individua la questione giuridica e il relativo petitum restitutorio, soprattutto se la controversia è già definita da un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizionePrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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