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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26676/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva indicato in dichiarazione, per il periodo d'imposta 2010, la propria quota di detrazione relativa a spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica eseguiti su un immobile di proprietà di una società di persone di cui era socio. L'Ufficio, con cartella emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, recuperava a tassazione la detrazione ritenendo che il beneficio non spettasse perché l'immobile, pur essendo di proprietà della società, era concesso in locazione a terzi e quindi non sarebbe stato posseduto o detenuto dal soggetto beneficiario. I giudici di merito avevano condiviso tale impostazione. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva, da un lato, la violazione della disciplina agevolativa per il risparmio energetico e dell'art. 1140 c.c., sostenendo che il requisito del possesso/detenzione dovesse ritenersi integrato anche in capo al proprietario che abbia locato l'immobile; dall'altro, lamentava la nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

La decisione

La Corte ha rilevato che, nelle more del giudizio, l'Agenzia delle entrate aveva restituito la somma riscossa in esecuzione della cartella, con i relativi interessi, e il ricorrente aveva chiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere. La Cassazione ha ritenuto che la sopravvenuta caducazione degli effetti dell'atto impositivo rendesse non più attuale la controversia e ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata per cessata materia del contendere. Quanto alle spese, ha compensato quelle dei gradi di merito, mentre ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità secondo il criterio della soccombenza virtuale. La Corte ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui il beneficio fiscale per interventi di riqualificazione energetica spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che abbiano sostenuto spese su edifici concessi in locazione a terzi, non essendo prevista dalla norma una limitazione soggettiva od oggettiva in tal senso.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 344 e seguenti, L. n. 296 del 2006

    "beneficio fiscale" per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

    La detrazione spetta in via generalizzata anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengano le spese per interventi di risparmio energetico, senza limitazioni soggettive o oggettive desumibili dal fatto che l'immobile sia concesso in locazione a terzi.

  • art. 2 d.m. 19/02/2007

    Richiamato dal ricorrente come fonte attuativa della disciplina agevolativa; la Corte lo considera nel quadro della normativa che regola il beneficio per il risparmio energetico.

  • art. 1140 c.c.

    Invocato per sostenere la sussistenza del possesso/detenzione in capo al proprietario locatore; il motivo era diretto a contestare l'esclusione del requisito operata dai giudici di merito.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    Norma che consente il controllo formale della dichiarazione e sulla base della quale era stata emessa la cartella di recupero della detrazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro di ricorso per dedurre violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro di ricorso per dedurre la nullità della sentenza per difetto di motivazione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale norma violata in relazione alla pretesa motivazione mancante o apparente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato quale regola di motivazione della sentenza tributaria, asseritamente violata.

  • artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati quanto alla trattazione camerale del ricorso in cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se l'Amministrazione restituisce integralmente quanto riscosso in esecuzione dell'atto impugnato, viene meno l'interesse attuale alla decisione e la controversia deve essere dichiarata cessata con cassazione senza rinvio.
  • La cessazione della materia del contendere nel processo tributario comporta la rimozione delle sentenze di merito non più attuali, poiché l'atto impositivo ha perso efficacia e non vi è più una lite sostanziale da regolare.
  • La detrazione per interventi di riqualificazione energetica prevista dalla L. n. 296 del 2006 ha ambito applicativo generale e spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengano le relative spese su immobili concessi in locazione a terzi, in assenza di una espressa limitazione normativa.
  • La questione della trattazione in pubblica udienza in cassazione è rimessa alla discrezionalità del collegio e può essere esclusa quando la questione di diritto risulti già stabilizzata da principi consolidati.
  • La motivazione apparente o mancante integra vizio solo quando la sentenza non consenta di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dal giudice, mentre la mera adesione a un orientamento consolidato non impone la pubblica udienza.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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