Cassazione Civile, Ordinanza n. 30834/2024 del 02/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, c.p.c., dichiara inammissibile l’originario ricorso della contribuente contro l’estratto di ruolo. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione sono compensate, perché la decisione si fonda su un recente arresto delle Sezioni Unite.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’impugnazione di un estratto di ruolo rilasciato dall’agente della riscossione e riferito a una cartella di pagamento che la contribuente assumeva non esserle mai stata notificata, dichiarando di averne avuto conoscenza solo tramite l’acquisizione autonoma dell’estratto. In primo grado il ricorso era stato accolto; in appello, riuniti i gravami dell’Agenzia delle entrate e dell’agente della riscossione, la CTR aveva annullato la cartella ritenendo ammissibile il ricorso contro l’estratto di ruolo e tardiva l’eccezione di inammissibilità sollevata dagli appellanti. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 57 d.lgs. 546/1992 e 115 c.p.c., perché l’eccezione di inammissibilità non era tardiva essendo stata già proposta nelle controdeduzioni di primo grado ed essendo inoltre rilevabile d’ufficio; 2) violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, introdotto dal d.l. 146/2021 conv. in L. 215/2021, che ha previsto la non impugnabilità dell’estratto di ruolo; 3) violazione degli artt. 29, comma 1, lett. a) e b), d.l. 78/2010 conv. in L. 122/2010, e 19, commi 1 e 3, d.lgs. 546/1992, sostenendosi che non è impugnabile neppure l’avviso di presa in carico comunicato dall’agente della riscossione. La Cassazione esamina congiuntamente i primi due motivi e li ritiene fondati, assorbito il terzo, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla natura meramente informativa dell’estratto di ruolo e sull’applicabilità immediata della disciplina sopravvenuta ai processi pendenti, salvo i casi di azione diretta espressamente previsti dalla legge.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Vengono indicati i parametri del ricorso per cassazione utilizzati per denunciare rispettivamente violazioni di legge e violazioni processuali.
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per sostenere che l’eccezione di inammissibilità non era tardiva nel processo tributario.
È richiamato in relazione alla dedotta violazione del principio di disponibilità delle prove e della decisione sui fatti non contestati.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
"L'estratto di ruolo non è impugnabile"; "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi..."
La norma è interpretata come ricognitiva della natura dell’estratto di ruolo e come disciplina che esclude l’impugnabilità dell’estratto, consentendo l’azione diretta solo nei casi tassativi di pregiudizio specificamente indicati.
art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021
È la disposizione che ha introdotto, in sede di conversione, il comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. 602/1973.
È la legge di conversione che ha recepito il d.l. 146/2021 con la modifica sul ruolo e l’estratto di ruolo.
art. 29, comma 1, lett. a) e b), d.l. n. 78 del 2010
È richiamato nel terzo motivo per escludere l’impugnabilità dell’avviso di presa in carico.
È la legge di conversione del d.l. 78/2010 richiamata nel terzo motivo.
art. 19, commi 1 e 3, d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato per delimitare gli atti impugnabili nel processo tributario.
art. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016
È menzionato tra i casi eccezionali in cui l’iscrizione a ruolo può incidere sulla partecipazione a procedure di appalto e fondare l’azione diretta.
art. 48-bis d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come ulteriore ipotesi in cui l’iscrizione a ruolo può arrecare pregiudizio e legittimare l’azione diretta.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
È la base della decisione nel merito da parte della Cassazione, senza rinvio, perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L’estratto di ruolo ha natura meramente informativa e non contiene, di per sé, una pretesa impositiva autonoma: ciò che può essere impugnato è l’atto sottostante richiamato nell’estratto, non l’estratto in quanto tale.
- La disciplina introdotta dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 si applica ai processi pendenti, perché incide sull’interesse ad agire e quindi sulla decisione ancora da adottare.
- L’azione diretta contro ruolo o cartella asseritamente invalidamente notificata è ammissibile solo nei casi tassativi previsti dalla norma, nei quali il debitore dimostri un concreto pregiudizio qualificato.
- Se la questione dell’inammissibilità attiene all’interesse ad agire, l’eccezione non è necessariamente tardiva e può essere rilevabile anche d’ufficio secondo la disciplina processuale applicabile.
- Quando la causa può essere decisa sulla base di un principio di diritto già consolidato e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito, dichiarando l’inammissibilità dell’originario ricorso.
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