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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00247/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società cooperativa)

La controversia

La controversia nasce da una sentenza del tribunale resa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello perché proposto oltre il termine breve di trenta giorni, ritenendo idonee a far decorrere il termine le notifiche della sentenza eseguite dalla controparte: dapprima presso la cancelleria del tribunale all'avvocato che era stato il primo difensore costituito e domiciliazione del parte, poi a mezzo PEC allo stesso difensore. Il soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione degli artt. 83, 85 e 330 c.p.c. e dell'art. 82 r.d.l. 1578/1933, sostenendo che, in presenza di più difensori, la notifica della sentenza effettuata al solo primo difensore non sarebbe idonea a far decorrere il termine breve, dovendosi ritenere che i successivi difensori avessero sostituito il primo o, comunque, che la notifica dovesse essere indirizzata al difensore domiciliatario intra districtum. Con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 16-sexies d.l. 179/2012, assumendo che la notifica PEC fosse invalida perché effettuata all'indirizzo tratto da INI-PEC e non da ReGIndE. La resistente ha replicato che gli indirizzi PEC erano coincidenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi, ritenendoli infondati. Ha affermato che la nomina successiva di nuovi difensori, in mancanza di elementi univoci contrari, non implica sostituzione del primo difensore, ma aggiunta allo stesso, con mandato ordinariamente disgiuntivo; pertanto la notifica della sentenza al primo difensore era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione. Ha inoltre ribadito che, con il sistema del domicilio digitale, è valida la notifica al difensore eseguita all'indirizzo PEC risultante dall'albo e dai pubblici elenchi, dovendo tale indirizzo coincidere con quello inserito in INI-PEC e in ReGIndE. Conseguentemente è stata confermata la declaratoria di tardività dell'appello e il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    Rileva in tema di conferimento della procura e della rappresentanza processuale, ma non esclude che più difensori possano coesistere con poteri disgiunti se non risulta una sostituzione espressa o univoca.

  • art. 85 c.p.c.

    Richiamato insieme alle norme sulla rappresentanza processuale, per escludere che la successiva costituzione di nuovi difensori comporti automaticamente la revoca del precedente.

  • art. 330 c.p.c.

    La notificazione della sentenza al difensore costituito è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione quando eseguita presso il difensore non sostituito.

  • art. 82 r.d.l. n. 1578/1933

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla notificazione al difensore territorialmente rilevante, ma ritenuto non decisivo alla luce della disciplina del domicilio digitale.

  • art. 1716, comma 2, c.c.

    Il mandato professionale è ordinariamente disgiuntivo, con la conseguenza che più difensori nominati nel corso del giudizio si presumono cumulativamente investiti dei poteri di rappresentanza, salvo volontà contraria univoca.

  • art. 16-sexies d.l. n. 179/2012

    La notificazione al difensore al domicilio digitale è valida ai fini della decorrenza del termine breve se eseguita all'indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi.

  • art. 6-bis d.lgs. n. 82/2005

    L'obbligo del difensore di comunicare il proprio indirizzo al consiglio dell'ordine e l'inserimento nei pubblici registri fondano l'equivalenza tra indirizzo presente nell'albo/INI-PEC e quello del ReGIndE.

  • d.m. 21 febbraio 2011 n. 44

    È richiamato per il ReGIndE quale registro gestito dal Ministero della giustizia, nel quale confluisce l'indirizzo PEC del difensore.

  • art. 375, comma 2, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 325 c.p.c.

    Fissa il termine breve di trenta giorni per proporre impugnazione dopo la notificazione della sentenza.

  • art. 326 c.p.c.

    Concorre a regolare la decorrenza e la durata del termine breve per impugnare.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012 n. 228

    Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002 relativo all'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La nomina successiva di un nuovo difensore, se non accompagnata da elementi univoci di sostituzione, si presume aggiuntiva e non estintiva del rapporto con il precedente difensore; in tal caso ciascun difensore conserva pieni poteri di rappresentanza processuale.
  • La notificazione della sentenza eseguita presso uno dei difensori ancora in carica è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare, anche se non effettuata nei confronti di tutti i difensori costituiti.
  • Con l'introduzione del domicilio digitale, la notifica al difensore al recapito PEC risultante dai pubblici elenchi è valida ai fini processuali, e l'equivalenza tra i registri pubblici impone di considerare efficace la notifica eseguita sull'indirizzo PEC correttamente ricavato dal sistema.
  • La parte che contesti la ritualità della notificazione PEC deve superare la coincidenza o l'equivalenza tra gli indirizzi presenti nei registri pubblici, non potendo fondare l'invalidità sulla sola diversa fonte di estrazione dell'indirizzo se il recapito è identico.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, la parte ricorrente è tenuta alla rifusione delle spese del giudizio e, ove ne ricorrano i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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