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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19309/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973, con la quale l'Amministrazione recuperava detrazioni IRPEF indicate nella dichiarazione per il periodo d'imposta 2009, riferite a spese sostenute nel 2008 e 2009 per interventi finalizzati al risparmio energetico. La ripresa era fondata sulla tardiva trasmissione all'ENEA dell'attestato di certificazione energetica e della scheda informativa. In appello la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che la comunicazione dovesse essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e aveva accolto l'impugnazione dell'Ufficio. In cassazione il ricorrente deduceva, con due motivi, da un lato il sopravvenuto giudicato esterno formatosi su una decisione favorevole relativa alla medesima annualità e, dall'altro, la violazione della disciplina sulle detrazioni per risparmio energetico, sostenendo che la tardiva comunicazione all'ENEA non comportasse decadenza dal beneficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo al giudicato esterno, perché il giudicato era già formato prima della decisione impugnata ma non era stato dedotto nel giudizio di merito; tale eccezione non può essere proposta per la prima volta in cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, aderendo all'orientamento più recente secondo cui la tardiva comunicazione all'ENEA non integra causa di decadenza dalla detrazione per spese di riqualificazione energetica. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente sulla questione residua. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la presenza di precedenti contrastanti e per la formazione successiva dell'orientamento della Sezione tributaria.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973

    Norma base del controllo formale che ha dato origine al recupero delle detrazioni contestate.

  • art. 1, commi 344 e ss., l. n. 296/2006

    Disciplina delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

  • art. 4, comma 1-bis, d.m. 19/02/2007

    La tardiva comunicazione all'ENEA non comporta decadenza dal beneficio, perché la norma non prevede espressamente una sanzione decadenziale.

  • art. 1, comma 20, l. n. 244/2007

    Richiamata dal ricorrente come parte del quadro normativo della detrazione.

  • art. 327 c.p.c.

    Usato per individuare la data di formazione del giudicato esterno mediante il termine lungo di impugnazione.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte ha deciso nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.

  • art. 14, comma 2-quinquies, d.l. n. 63/2013

    Richiamato per spiegare la funzione di monitoraggio e valutazione del risparmio energetico attribuita all'ENEA in normativa sopravvenuta.

  • d.m. 11/05/2018

    Indicata come normativa sopravvenuta, utile a confermare la finalità di monitoraggio dell'attività ENEA ma non applicabile ratione temporis.

  • art. 1, comma 349, l. n. 296/2006

    Richiamato nel contesto del sistema di reportistica ENEA sulle detrazioni fiscali.

  • art. 1, comma 3, l. n. 449/1997

    Evocato per il raffronto con altre ipotesi in cui la decadenza è espressamente prevista.

  • d.m. n. 41/1998

    Richiamato come disciplina attuativa in materia di ristrutturazioni, utile al confronto sistematico.

Massime di principio

  • L'eccezione di giudicato esterno, se fondata su una decisione già definitiva prima della pronuncia impugnata, deve essere dedotta nel giudizio di merito e non può essere proposta per la prima volta in cassazione.
  • Nel processo tributario il giudicato esterno sopravvenuto si considera formato, ai fini della deducibilità, alla data di decisione della controversia in appello e non a quella di successivo deposito della sentenza.
  • In materia di detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, la tardiva comunicazione all'ENEA non comporta decadenza dal beneficio in assenza di una espressa previsione normativa.
  • La previsione dell'invio dei dati all'ENEA ha finalità essenzialmente statistiche e di monitoraggio del risparmio energetico, non potendo essere trasformata in causa di perdita del diritto alla detrazione per interpretazione estensiva o sistematica in malam partem.
  • Quando la questione di diritto è già chiarita da un orientamento consolidato, la Corte può decidere in camera di consiglio senza pubblica udienza.
  • Se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384, secondo comma, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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