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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02924/2024 del 31/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposte dell'anno 1999, notificata dapprima presso la sede della società contribuente e poi presso il legale rappresentante. Il giudice di primo grado aveva ritenuto nulla la prima notifica e non sanata dalla seconda; la CTR aveva confermato il relativo annullamento. Il concessionario della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello, sostenendo che la CTR non si fosse espressa sulle censure relative all'eccepita invalidità delle notifiche e alla tardività/inammissibilità dell'originario ricorso; (2) violazione delle norme sulla notificazione alle persone giuridiche, assumendo la validità della notifica presso la sede della società effettuata secondo il regime dell'irreperibilità assoluta; (3) violazione dell'art. 145 c.p.c. nella parte in cui la CTR aveva escluso la validità della notifica eseguita alla persona fisica legale rappresentante della società, sul presupposto che l'agente della riscossione conoscesse la sede sociale. L'Agenzia delle entrate ha depositato un atto adesivo al ricorso principale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo di ricorso. In particolare, ha escluso l'omessa pronuncia perché la CTR aveva deciso nel merito confermando l'invalidità della notifica, con implicita reiezione delle censure sull'ammissibilità; ha inoltre confermato la nullità della prima notifica presso la sede sociale, osservando che, nel caso concreto, non risultavano rispettate le modalità previste per la notificazione alle persone giuridiche e che la disciplina invocata dalla ricorrente non era stata correttamente applicata. È invece stato accolto il terzo motivo: per la notifica del 3 febbraio 2006 al legale rappresentante della società doveva applicarsi l'art. 145 c.p.c. nel testo novellato, ormai efficace dal 1° gennaio 2006; tale versione consente la notificazione direttamente alla persona fisica che rappresenta l'ente, ove siano indicati la qualità e i dati di residenza/domicilio/dimora, senza che essa sia subordinata a un previo esito negativo della notifica presso la sede. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e rinviata alla CTR in diversa composizione perché verifichi la validità della seconda notifica e, se del caso, le conseguenze sulla tempestività del ricorso introduttivo e sulle ulteriori questioni dipendenti. Il ricorso incidentale adesivo dell'Agenzia delle entrate è stato dichiarato inammissibile come tale, restando però valida la sua costituzione in giudizio; non è stata applicata la disciplina sul contributo unificato per la parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è infondata quando il giudice di merito decide nel merito una questione, perché tale decisione implica il rigetto delle doglianze processuali e delle richieste conseguenziali.

  • art. 360 c.p.c.

    norma richiamata quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 14, comma 6, d.lgs. n. 546/1992

    Le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'asserita tardività/inammissibilità delle impugnazioni della curatela intervenuta.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    la notificazione degli atti tributari segue le norme del codice di procedura civile, salve le modifiche speciali; il rinvio è di tipo formale/mobile alle norme vigenti al momento della notifica.

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    in tema di cartella di pagamento, la norma rinvia alla disciplina delle notificazioni prevista dalla legge e dal codice di rito, consentendo anche la notifica in forme alternative previste dalla legge stessa.

  • art. 145 c.p.c.

    1. La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.

    nel testo novellato, la notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente è alternativa e non meramente residuale rispetto alla notifica presso la sede; non è necessario un previo tentativo fallito presso la sede per poterla eseguire direttamente al legale rappresentante, purché sussistano i requisiti di indicazione nell'atto.

  • art. 145 c.p.c.

    3. Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.

    la Corte ha distinto il regime previgente da quello novellato e ha affermato che, nel caso della notifica del 3 febbraio 2006, era già applicabile la nuova disciplina.

  • artt. 138, 139, 140, 141 e 143 c.p.c.

    richiamati come modalità di notifica applicabili, a seconda dei presupposti, alle persone fisiche che rappresentano l'ente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non applicato in favore della parte pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato, per il regime della prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sostenere un'interpretazione estensiva della facoltà di contraddire, comprensiva dell'adesione alle richieste del ricorrente principale.

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso può contenere anche adesione alle richieste del ricorrente principale, senza necessità di un autonomo ricorso incidentale.

  • art. 331 c.p.c.

    richiamato quale presidio del contraddittorio nelle cause inscindibili.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla notificazione di atti tributari alle persone giuridiche occorre applicare, per il tramite dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la disciplina processuale vigente al momento della notificazione, secondo un rinvio formale/mobile.
  • La notificazione alla persona fisica che rappresenta l'ente, nel testo novellato dell'art. 145 c.p.c., è modalità autonoma e alternativa rispetto alla notificazione presso la sede della persona giuridica, non subordinata a un previo tentativo fallito presso la sede, purché nell'atto siano indicati qualità, residenza, domicilio o dimora del legale rappresentante.
  • In sede di legittimità, la censura di omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia deciso la controversia nel merito su una questione logicamente incompatibile con l'accoglimento delle eccezioni processuali dedotte, poiché la decisione di merito implica il rigetto implicito delle questioni pregiudiziali e delle richieste consequenziali.
  • L'adesione del litisconsorte alle ragioni del ricorrente principale, senza una distinta domanda di riforma della decisione, non richiede un ricorso incidentale autonomo e si risolve in una valida costituzione in giudizio.
  • Quando la validità della notifica è decisiva per la tempestività dell'impugnazione, il giudice di rinvio deve verificare in concreto il rispetto dei requisiti di legge della specifica notificazione e trarne le conseguenze sulla decorrenza dei termini e sulle ulteriori questioni dipendenti.

Come è indicizzato

MaterieNotificazioniContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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