Cassazione Civile, Ordinanza n. 21340/2026 del 23/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (custode)
La controversia
Un soggetto che aveva svolto attività di custodia di numerosi veicoli sequestrati/amministrativamente affidati dall'UTG di Napoli aveva agito ex art. 702-bis c.p.c. per ottenere il pagamento dell'indennità di custodia dal Ministero dell'Interno, invocando la disciplina dell'art. 38 del d.l. n. 269/2003, ovvero le tariffe del d.P.R. n. 571/1982. Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda, dichiarando la nullità del contratto stipulato nel 2004 per l'alienazione dei veicoli da rottamare dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, e aveva liquidato il compenso applicando le tariffe previgenti. La Corte d'appello aveva confermato. In cassazione la pubblica amministrazione ha proposto tre motivi: 1) errata applicazione delle tariffe del d.P.R. n. 571/1982, sostenendo che la caducazione dell'art. 38 non comportasse automaticamente il ritorno a tale disciplina e che, comunque, la legge successiva n. 147/2013 non fosse retroattiva; 2) erronea applicazione dell'art. 2041 c.c., deducendo che difettassero i presupposti dell'arricchimento senza causa in capo alla P.A.; 3) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la diligenza nella custodia e lo stato di conservazione dei veicoli ai fini della quantificazione del compenso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 38 d.l. n. 269/2003 con effetto ex tunc comporta la riespansione della disciplina previgente del d.P.R. n. 571/1982 per i rapporti già sorti e non consente l'applicazione retroattiva dei parametri introdotti dalla legge n. 147/2013, che valgono solo per le custodie ancora in corso al momento della loro entrata in vigore. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non riferibile alla ratio decidendi, dato che la Corte territoriale non aveva liquidato il compenso sulla base dell'azione di arricchimento senza causa, ma aveva valorizzato il fatto che il custode aveva partecipato alla procedura speciale e attendeva la liquidazione del dovuto. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per la presenza di doppia conforme ex art. 348-ter, comma 5, c.p.c., e perché il ricorrente non aveva indicato la diversità delle rationes delle due decisioni di merito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata come base dell'azione introduttiva del giudizio di primo grado.
norma dichiarata parzialmente incostituzionale; la sua caducazione ha determinato la riespansione della disciplina previgente per i rapporti già sorti.
norma di conversione del d.l. n. 269/2003 richiamata nel contesto della disciplina poi dichiarata incostituzionale.
disciplina previgente delle tariffe di custodia ritenuta applicabile ai rapporti sorti prima della normativa censurata e non superata retroattivamente dalla legge successiva.
artt. 11 e 12 d.P.R. n. 571/1982
disposizioni tariffarie utilizzate come parametro per la liquidazione del compenso di custodia.
Corte cost. n. 92 del 2013
sentenza che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina sopravvenuta, evidenziandone il carattere peggiorativo e irragionevolmente retroattivo.
art. 1, comma 447, legge n. 147/2013
introduce una procedura speciale e un criterio forfettario di determinazione del corrispettivo, ma solo per i veicoli ancora giacenti alla data di entrata in vigore, senza efficacia retroattiva per le custodie pregresse.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis
norma richiamata per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente.
richiamato dal ricorrente, ma la Corte ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva fondato la liquidazione del compenso sull'azione di arricchimento senza causa.
richiamato come parametro prospettico dal ricorrente in tema di diligenza del custode, ma non valorizzato come ratio decisiva della sentenza impugnata.
base dell'inammissibilità del motivo per vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma che delimita il motivo di ricorso per violazione di legge, utilizzata per i primi due motivi.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma che disciplina il vizio di omesso esame di fatto decisivo, ritenuto inammissibile nel caso concreto per doppia conforme.
Massime di principio
- La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che abbia sostituito retroattivamente il criterio di liquidazione di un compenso comporta, per i rapporti sorti sotto la disciplina precedente, la riespansione della normativa originaria, salvo diversa disciplina transitoria espressa.
- Una disciplina sopravvenuta che introduce un nuovo criterio di determinazione del corrispettivo non è applicabile ai rapporti esauriti prima della sua entrata in vigore se il testo non prevede una chiara efficacia retroattiva; in tal caso valgono le regole generali sulla successione delle leggi nel tempo.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e critica una questione non decisiva o non effettivamente posta a base della decisione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione quando ricorre la doppia conforme e il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La valutazione della diligenza del custode e dello stato dei beni può rilevare solo se la decisione di merito abbia effettivamente fondato su tali elementi la quantificazione del compenso; se invece la decisione si basa sull'applicazione della disciplina tariffaria previgente, tali profili non incidono sulla ratio decidendi.
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