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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37126/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che l'aveva prosciolta per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) dalla contravvenzione prevista dall'art. 163 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (mancata presentazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza indicata nel foglio di via). Il ricorso in Cassazione, proposto dal difensore, deduceva che il foglio di via era illegittimo perché motivato con mere congetture e apparenze (presunta conoscenza di oggetti atti ad offendere rinvenuti nel bagagliaio di un veicolo su cui la ricorrente era passeggera; segnalazioni/denunce infondate) e che la Corte d'appello aveva illegittimamente "integrato" la motivazione amministrativa invece di rilevarne l'apparenza e disapplicarla, violando l'art. 3 L. n. 241/1990.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente motivato sulla valutazione della pericolosità sociale (ai sensi dell'art. 1, lett. c) D.Lgs. n. 159/2011) usando gli indici usuali e riferendosi a circostanze concrete e a numerose segnalazioni/denunce e ad elementi fattuali richiamati nel provvedimento del Questore (presenza della ricorrente a bordo di una vettura diretta a una manifestazione non autorizzata; nel bagagliaio oggetti di cui gli occupanti non avevano spiegazione). Inoltre la Corte ha osservato che, indipendentemente dalla legittimità del foglio di via, la contravvenzione di cui all'art. 163 R.D. n. 773 è perfezionata dal dato obiettivo della mancata presentazione all'Autorità di P.S.; tale fatto era incontrovertito e quindi integrava la contravvenzione, che tuttavia la Corte d'appello aveva ritenuto di particolare tenuità e perciò non punibile ai sensi dell'art. 131-bis c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: applicata dalla Corte d'appello alla condotta (mancata presentazione all'Autorità di P.S.), giustificando il proscioglimento nonostante il perfezionamento della contravvenzione.

  • art. 163 R.D. 18 giugno 1931, n. 773

    Prevede la contravvenzione per chi non si presenti, nel termine prescritto, all'autorità di pubblica sicurezza indicata nel foglio di via. La Corte ha rilevato che la prescrizione è accessoria al foglio di via ma l'accertamento dell'omessa presentazione è autonoma e, se provata, integra la contravvenzione a titolo di dolo o colpa.

  • art. 3 Legge n. 241/1990

    Riferita dalla ricorrente per criticare la presunta "integrazione" della motivazione amministrativa da parte del giudice; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello costituisse legittima valutazione giurisdizionale delle doglianze e non una illegittima sostituzione della motivazione amministrativa.

  • art. 1, lett. c) D.Lgs. n. 159/2011

    Definisce la pericolosità sociale; la Corte d'appello ha richiamato tale parametro per qualificare la ricorrente come soggetto pericoloso e giustificare i presupposti del provvedimento questoriale e la valutazione preventiva.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al pagamento alla cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; applicata dalla Corte di cassazione alla ricorrente, con decretazione della sanzione pecuniaria di Euro 3.000.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio per cui la condanna alle spese per inammissibilità richiede l'assenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha ritenuto non sussistenti tali profili esentanti la ricorrente dalla sanzione.

Massime di principio

  • La verifica giudiziale dell'atto amministrativo preventivo (es. foglio di via) è possibile ma limitata: il giudice penale può esaminare la fondatezza degli elementi su cui si fonda il provvedimento e rigettare le doglianze, senza che ciò costituisca necessariamente una illegittima "integrazione" della motivazione amministrativa.
  • L'accertamento oggettivo della contravvenzione prevista dall'art. 163 R.D. n. 773 (mancata presentazione all'Autorità di P.S.) può essere indipendente dalla legittimità formale o sostanziale del foglio di via: se la mancata presentazione è provata, la contravvenzione si considera perfezionata, pur restando impregiudicata una successiva azione volta a far valere l'illegittimità del provvedimento amministrativo.
  • Per ottenere l'annullamento o la disapplicazione di un provvedimento amministrativo preventivo il ricorrente deve offrire argomentazioni e prove solide sull'illegittimità o sulla carenza di fondamento fattuale del provvedimento; mere congetture o la sola qualificazione di "apparenza" della motivazione sono difficilmente decisive.
  • Nei casi di lieve offensività del fatto, anche se integrata la contravvenzione, il giudice può riconoscere la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p.; questa valutazione è rimessa al giudice di merito e assorbente rispetto alle questioni relative alla punibilità.
  • In Cassazione i ricorsi manifestamente infondati o che non superano i requisiti di ammissibilità possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni, perciò è opportuno valutare con attenzione la rilevanza e la fondatezza delle censure prima di proporre ricorso.

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