Cassazione Penale, Sentenza n. 37111/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) questione di costituzionalità dell'art. 13-bis, d.lgs. n. 74/2000 (condizionamento del patteggiamento all'estinzione preventiva del debito tributario) per presunto contrasto con vari artt. Cost.; (2) censura di utilizzo di atti processuali "inutilizzabili" (verbali del 31/10/2013 e 4/11/2013) confluiti nel fascicolo per il dibattimento a seguito di istanza di patteggiamento poi rigettata; (3) vizi nella formazione del convincimento e nella valutazione delle prove in ordine alla responsabilità per i reati contestati (in particolare rapporti tra BB Impianti e 2B Impianti e presunta sovrafatturazione/inesistenza delle operazioni).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha richiamato la giurisprudenza consolidata (anche della Corte costituzionale, sent. n.95/2015) che ha ritenuto legittima la condizione di accesso al patteggiamento contenuta nell'art. 13-bis, d.lgs. n. 74/2000, evidenziando che il giudice penale può determinare l'ammontare del debito fiscale e che l'obbligo di estinzione preventiva non lede il nucleo del diritto di difesa. Sul secondo motivo ha escluso l'illegittimità decisiva degli atti ritenendo che la difesa non abbia dimostrato l'incidenza che la rimozione degli atti avrebbe sulla "prova di resistenza" e ha rilevato la tardività dell'eccezione. Sul terzo motivo ha ritenuto congrua e non illogica la valutazione del merito (conferma delle risultanze investigative sulla promiscuità e sull'inesistenza delle fatture per alcune operazioni), precisando che la Cassazione non ha funzione di revisore delle valutazioni di fatto se non vi sono vizi logici o di motivazione. Sono stati inoltre condannati i ricorrenti alle spese e ad obblighi di versamento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 13-bis, comma 2
l'estinzione, prima dell'apertura del dibattimento, dei debiti tributari, comprensivi di sanzioni amministrative e interessi, nonché il ravvedimento operoso
La Corte ha confermato che la norma pone una condizione procedurale per l'accesso al patteggiamento nei reati tributari; la condizione non lede il nucleo del diritto di difesa, il giudice penale può determinare il debito e la disciplina ha resistito ai profili di incostituzionalità alla luce di precedenti decisioni della Corte costituzionale e di Cassazione.
Riguarda la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la Corte ha confermato che il reato sussiste sia per inesistenza oggettiva che soggettiva e per sovrafatturazione qualitativa.
Norma contestata per emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha valutato distintamente le condotte e ritenuto provata l'emissione di fatture inesistenti in favore di terzi, mentre ha assolto per fatture interne riconducibili a un unico centro d'interessi.
codice di procedura penale, art. 444
Norma sul patteggiamento: la sua applicazione nei reati fiscali può essere subordinata alle condizioni previste dall'art. 13-bis del d.lgs. n. 74/2000.
codice di procedura penale, art. 431
Regola gli atti da inserire nel fascicolo per il dibattimento; la Corte ha osservato che l'acquisizione di atti ulterori rispetto a quelli previsti è possibile su accordo delle parti e che l'erronea inclusione non comporta automaticamente inutilizzabilità se non tempestivamente eccepita.
codice di procedura penale, art. 491, comma 2
Termini per sollevare eccezioni processuali: la Corte ha richiamato la necessità di tempestività nell'eccepire l'inutilizzabilità degli atti inseriti nel fascicolo dibattimentale.
codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere per i ricorrenti di sostenere le spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha applicato quest'articolo disponendo il pagamento delle spese e degli oneri.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 76, 77, 25 (richiamati dalla difesa)
La Corte ha ritenuto infondata la doglianza di eccesso di delega e di contrasto con le norme costituzionali citate, richiamando il consolidato orientamento della Corte costituzionale circa i limiti dell'art. 76 Cost. e la legittimità delle norme delegate che sviluppano coerentemente i principi direttivi.
Massime di principio
- Le censure di incostituzionalità dell'art. 13-bis d.lgs. 74/2000 sono difficilmente ammesse quando esiste giurisprudenza consolidata (Corte costituzionale e Cassazione) che ne conferma la legittimità; la condizione di estinzione del debito per il patteggiamento nei reati tributari resta applicabile.
- Il giudice penale ha competenza a quantificare il debito tributario (tributi, sanzioni amministrative e interessi) quando ciò sia necessario per l'applicazione del rito alternativo; l'assenza di un accertamento amministrativo non impedisce, di per sé, l'operatività della previsione processuale.
- L'impossibilità materiale o il fallimento della società non comportano automaticamente l'esonero dalla condizione prevista per il patteggiamento: occorre valutare se il terzo imputato avrebbe potuto comunque adempiere o se esistono impedimenti giuridici insuperabili.
- Le doglianze sulla utilizzabilità di atti devono dimostrare l'effettiva incidenza della rimozione degli stessi sulla "prova di resistenza"; in mancanza di tale dimostrazione, il motivo risulta inammissibile per aspecificità.
- Le eccezioni relative all'inserimento nel fascicolo dibattimentale di atti devono essere sollevate tempestivamente (art. 491 c.p.p.); eccezioni tardive sono spesso inefficaci.
- La Cassazione non riesamina il merito probatorio in termini di rivalutazione integrale delle prove: può intervenire solo in presenza di vizi di motivazione, illogicità o violazioni di legge che incidano sulla correttezza del giudizio di merito.
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