Cassazione Penale, Sentenza n. 37110/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello del 20-07-2022: Di Giuseppe contestava la mancata e motivata valutazione in grado d'appello ai fini della determinazione della pena (violazione dell'art. 133 c.p.), deducendo la necessità di una mitigazione per condizioni economiche disagiate e per il non particolare disvalore della condotta. La Cara sollevava due censure: (i) vizio di instaurazione del giudizio d'appello per mancata conoscenza personale dell'udienza e notifica del decreto di fissazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., con richiesta di sospensione ex art. 420 quater c.p.p.; (ii) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità, lamentando che gli accertamenti ispettivi sulla struttura aziendale fossero incompleti e che l'assenza di rinvenimento di mezzi strumentali non potesse essere considerata prova dell'assenza dell'attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Quanto a Di Giuseppe, è stata ritenuta corretta la motivazione sulla determinazione della pena da parte del giudice di merito e irrilevanti le censure difensive non adeguatamente specifiche; la pena a suo carico rimane quella confermata in sede di merito. Quanto a La Cara, sono respinte sia l'eccezione sulla validità della notifica (la Corte ha ritenuto legittima la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., essendo andato a vuoto il tentativo al domicilio eletto) sia le doglianze sull'insufficienza probatoria (i giudici di merito hanno fornito una ricostruzione logica e coerente dei fatti e delle incongruenze riscontrate nelle attività d'impresa). I ricorrenti sono condannati a sostenere le spese del procedimento ex art. 616 c.p.p. e ciascuno è tenuto a versare in via equitativa la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norme che qualificano i reati fiscali contestati (frode fiscale, emissione/uso di fatture per operazioni inesistenti, altri reati tributari). La Corte ha utilizzato tali fattispecie per inquadrare i capi d'imputazione ritenuti provati in sede di merito.
Regola i criteri di determinazione della pena e l'obbligo di motivazione. La Corte ha ritenuto che la motivazione dei giudici di merito fosse sufficiente e coerente, escludendo la violazione dedotta dall'imputato.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Prevede la possibilità di notificare l'atto al difensore quando la notifica presso il domicilio eletto non va a buon fine. La Corte ha confermato la legittimità della notifica al difensore di fiducia laddove il tentativo al domicilio non ha avuto esito, ritenendo idonea la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato tramite il difensore.
Disposizioni sulle notificazioni e sulle modalità di instaurazione del rapporto processuale. Usata insieme ad art. 161 per valutare la correttezza delle notifiche; la Corte non ha ravvisato violazioni tali da invalidare il processo d'appello.
art. 420 bis e art. 420 quater cod. proc. pen.
Norme relative agli effetti di nullità e alla sospensione del processo in caso di vizio di costituzione del rapporto processuale. La Corte ha ritenuto infondata la richiesta di sospensione, atteso che la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, ha legittimato il procedimento d'appello.
Prevede l'onere delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione alla determinazione delle ammende per ricorsi manifestamente infondati; la Corte l'ha considerata nel disporre il versamento di euro 3.000 da ciascun ricorrente alla Cassa delle ammende, ritenendo non sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sent. n. 58120/2017; Sez.1, n.17123/2016; Sez.6, n.5465/2020)
Principi richiamati: 1) l'impossibilità della notifica al domicilio eletto comprende la temporanea assenza o la non agevole individuazione del luogo e legittima la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4; 2) la notifica al difensore di fiducia è idonea a trasmettere la conoscenza dell'atto all'imputato; 3) in sede di legittimità non è consentita una rivalutazione libera del materiale probatorio a fronte di un apparato motivazionale privo di profili di irrazionalità.
Massime di principio
- La notifica dell'atto al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. è valida quando il tentativo di notifica al domicilio eletto sia andato a vuoto (anche per temporanea assenza o difficoltà di individuazione), e presume la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato.
- Per ottenere la sospensione del processo o la rinnovazione della notificazione occorre dimostrare un vizio nella procedura di notifica che impedisca concretamente la conoscenza dell'atto; la semplice affermazione di non essere venuti a conoscenza dell'udienza non è sufficiente se è stata effettuata valida notifica al difensore.
- Sul piano della motivazione della pena (art. 133 c.p.), la Corte di legittimità verifica la presenza di un percorso logico-argomentativo e l'assenza di illogicità: censure generiche o non adeguatamente specificate sulla modulazione del trattamento sanzionatorio sono in genere inammissibili.
- In sede di cassazione non è consentita una riconsiderazione globale del materiale istruttorio quando il giudice di merito ha fornito una motivazione coerente e priva di vizi logici; la funzione del giudice di legittimità è circoscritta al controllo di legittimità e di logicità dell'argomentazione.
- L'assenza di accertamenti locali specifici non annulla automaticamente la ricostruzione probatoria se il complesso degli accertamenti (documentali, dichiarazioni, incongruenze riscontrate) è capace di sorreggere la decisione dei giudici di merito.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare l'addebito delle spese processuali e l'imposizione di ammende in favore della Cassa delle ammende; il giudice valuta anche l'eventuale assenza di colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
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