Cassazione Penale, Sentenza n. 37108/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Fraddosio impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva confermato responsabile del reato previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 74/2000 per omissione delle dichiarazioni fiscali (anni 2012-2013) in qualità di legale rappresentante della "Under Line Divani s.r.l.", con evasioni contestate di IRPEF per €237.163,02 e IVA per €181.106. In cassazione deduceva: (i) difetto assoluto di motivazione rispetto ai punti sollevati in appello, in particolare la mancata considerazione dei costi documentati e del bilancio di liquidazione; (ii) violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p., travisamento della prova e omessa valutazione di prova decisiva, denunciando che l'accertamento si era fondato su criteri induttivi e presunzioni senza verificare i costi effettivi e l'esistenza di IVA a credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che le sentenze di merito (Tribunale e Corte d'appello) abbiano svolto un'adeguata e coerente valutazione probatoria, valorizzando gli accertamenti della Guardia di Finanza (comunicazione annuale dati IVA 2012 con operazioni attive confermate da Soft Line s.r.l., dati della banca dati Serpico, assenza di registri e documenti giustificativi presso la società). Per il 2012 è stata accertata IVA dovuta pari a €156.774 e imposta sul reddito evasa pari a €205.300 (inferiore a quanto in capo ma comunque oltre la soglia di punibilità di €50.000 dell'art. 5 d.lgs. 74/2000). La Corte ha richiamato il principio secondo cui le presunzioni tributarie costituiscono dati di fatto integrabili con riscontri e che, in tema di IVA, la base imponibile va determinata sulla base dei costi effettivamente documentati (non rilevano costi non documentati), mentre per le imposte dirette possono essere considerati costi non documentati solo se adeguatamente allegati. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La norma è stata applicata per configurare il reato di omessa presentazione delle dichiarazioni con evasioni superiori alla soglia di punibilità (pari a €50.000); la Corte ha ritenuto raggiunta la soglia sulla base degli accertamenti disponibili
Richiamato come norma processuale oggetto di censura dall'imputato (violazione denunciata), la Corte ha ritenuto infondate le doglianze relative alla valutazione della prova
Richiamata come presunta violazione processuale dall'imputato; la Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito abbiano adeguatamente motivato e valutato le prove
Applicato per imporre al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento di cassazione in caso di ricorso inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla valutazione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha disposto il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in via equitativa
Massime di principio
- In reati tributari fondati su omissione di dichiarazioni, le comunicazioni ufficiali dei dati IVA e le conferme da parte di terzi (es. clienti destinatari delle fatture) possono costituire riscontri idonei a dimostrare operazioni attive non dichiarate.
- Le presunzioni previste dalla normativa tributaria non sono di per sé prova assoluta della responsabilità penale, ma assumono valore di dato di fatto che il giudice penale può integrare con elementi di riscontro: se esistono riscontri, le presunzioni possono contribuire a fondare la condanna.
- In materia di IVA la determinazione della base imponibile in sede penale deve tener conto solo dei costi documentalmente provati; l'esistenza di costi non registrati non rileva salvo che non siano specificamente allegati e dimostrati con fatti concreti.
- Il ricorrente che deduca l'esistenza di costi o documenti a favore dell'impresa deve produrre (o indicare con precisione) la documentazione o fornire allegazioni fattuali sufficientemente specifiche; mere affermazioni generiche non sono sufficienti in sede di legittimità.
- La Corte di Cassazione non riesamina in fatto le valutazioni probatorie dei giudici di merito salvo vizio di legittimità: censure che chiedono un diverso apprezzamento delle prove sono inadeguate per la cassazione se non dimostrano errori di diritto o carenze logiche nella motivazione.
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