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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37114/2023 del 12/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 per il reato previsto dall'art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006, deducendo la prescrizione del reato presupposto. Il ricorrente ha sostenuto che le condotte contestate erano atti istantanei di deposito (consumati entro il 5 agosto 2013) e che quindi l'azione esercitata nei confronti dell'ente il 7 ottobre 2017 era tardiva; ha inoltre contestato la qualificazione del fatto come reato permanente adottata dalla Corte d'appello, ritenendo che la fattispecie rilevante fosse l'attività di deposito e non una "messa in riserva"/attività di recupero continua.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione operata dai giudici di merito secondo cui la condotta era un'attività di recupero non autorizzata, in particolare una "messa in riserva" (operazione R13 dell'Allegato C alla Parte quarta del d.lgs. 152/2006), attività che rientra nello stoccaggio e richiede autorizzazione. Tale attività ha natura permanente e la consumazione protrae fino all'interruzione dell'attività illecita (ottenimento dell'autorizzazione o cessazione definitiva dell'attività). Dato che l'attività illecita era ancora in atto al momento del sopralluogo del dicembre 2013, il termine di prescrizione non era decorso al momento dell'esercizio dell'azione amministrativa; pertanto il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 256, comma 1, d.lgs. 152/2006

    La Corte ha ritenuto che la contravvenzione per gestione illecita di rifiuti prevista dal primo comma può assumere natura permanente quando l'attività di recupero/stoccaggio non autorizzata si protrae nel tempo; nell'ipotesi di "messa in riserva" l'illecito dura fino alla cessazione dell'attività o all'ottenimento dell'autorizzazione.

  • art. 183, lett. t) e lett. aa), d.lgs. 152/2006

    La definizione di operazioni di recupero (lett. t) e lo stoccaggio (lett. aa) sono richiamati per inquadrare la "messa in riserva" come attività di gestione dei rifiuti soggetta ad autorizzazione e potenzialmente permanente.

  • Allegato C, Parte quarta, voce R13, d.lgs. 152/2006

    La "messa in riserva" è qualificata come operazione di recupero (R13) che richiede autorizzazione; la Corte l'ha usata per ricondurre la condotta a un'attività autorizzatoria e continuativa.

  • art. 208, comma 11, d.lgs. 152/2006

    Richiamato in relazione alla necessità di autorizzazione e alla disciplina dei siti di stoccaggio; supporta l'idea che la mancata autorizzazione determina responsabilità penale/amministrativa per attività protratte.

  • art. 25-undecies, art. 60 e art. 67, d.lgs. 231/2001

    Art. 25‑undecies richiamato come parametro di imputazione per la responsabilità degli enti; art. 60 (decadenza dalla contestazione) è stato esaminato: la Corte ha ritenuto che la decadenza prevista non opera perché il reato presupposto non era estinto per prescrizione al momento della contestazione; art. 67 riguarda sanzioni e procedimento (richiamato nel ricorso).

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    Richiamato in relazione alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero nella fase di cassazione; non incide sul merito della contestazione della prescrizione ma sul procedimento davanti alla Corte.

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra condotte istantanee (deposito episodico/abbandono) e condotte gestorie/protratte (stoccaggio, messa in riserva, attività di recupero): la prima può essere reato istantaneo, la seconda può avere natura permanente.
  • Quando l'attività illecita di gestione di rifiuti è funzionale a un successivo recupero o smaltimento (es. messa in riserva) la consumazione si prolunga fino alla cessazione dell'attività o all'ottenimento dell'autorizzazione; il termine di prescrizione decorre dalla fine dell'attività illecita.
  • Per la responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001 occorre verificare se il reato presupposto rientra tra quelli richiamati dall'art. 25‑undecies; se il reato presupposto non è prescritto al momento della contestazione, l'azione contro l'ente non è decaduta ai sensi dell'art. 60.
  • In caso di contestazioni su più condotte (deposito vs messa in riserva) è cruciale la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito: la presenza di elementi quali la persistenza dell'attività sul sito, l'uso reiterato dello stesso sito, e l'integrazione nel circuito produttivo dell'agente sono indici della natura permanente.
  • Per difendersi efficacemente, l'ente deve puntare a dimostrare la natura episodica delle condotte o l'interruzione effettiva dell'attività illecita anteriore al dies a quo della prescrizione (es. rimozione definitiva dei rifiuti, cessazione dell'attività).

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