Cassazione Penale, Sentenza n. 37113/2023 del 12/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la responsabilità penale per traffico illecito di rifiuti (capo B) per entrambi e, per Luciano Foti, anche la contravvenzione di gestione di rifiuti senza autorizzazione (capo A). Assanelli deduceva carenza e contraddittorietà della motivazione circa l'abitualità della condotta, sostenendo di avere interrotto i trasporti dopo essersi accorto dell'incongruenza di destinazione. Foti ha proposto più motivi: travisamento e carenza motivazionale (omessa valutazione del consulente di parte e delle dichiarazioni del coimputato, errata quantificazione dei rifiuti, inattendibilità di alcune testimonianze, ritenuta falsità dei F.I.R.), contestazione della consapevolezza circa la destinazione illecita dei rifiuti, illegittimità della confisca di 300.000 euro pari al fatturato della Erus Ambiente, richiesta di riqualificazione del fatto al solo illecito amministrativo (art. 256 d.lgs. 152/2006) e mancanza del dolo specifico di profitto, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e doglianza sull'applicazione dell'aumento per continuazione e sulla specificazione della misura ablativa (confisca societaria). Ha altresì depositato motivi aggiunti e documenti nuovi in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Maurizio Assanelli per genericità e manifesta infondatezza, ritenendo che il ricorrente abbia semplicemente riproposto critiche già esaminate in appello senza confrontarsi con le motivazioni della sentenza impugnata. Anche i motivi di Luciano Foti sono stati dichiarati inammissibili o manifestamente infondati: la Corte ha confermato la ricostruzione di merito secondo cui era provata l'abitualità e l'organizzazione dell'attività illecita di traffico di rifiuti, la responsabilità penale di Foti per i capi A e B, la correttezza della quantificazione e della valutazione probatoria (testimonianze, intercettazioni, accertamenti del N.O.E.), la legittimità della confisca dell'ingiusto profitto corrispondente al fatturato dell'attività illecita della Erus Ambiente, la corretta applicazione dell'articolato sulle fattispecie concorrenti (concorso formale tra art. 452-quaterdecies cod. pen. e art. 256 d.lgs. 152/2006), e l'inammissibilità dei motivi aggiunti e dei documenti nuovi. Sono state rigettate le doglianze circa le attenuanti, la sospensione condizionale (non richiesta nel merito) e la mancata specificazione della confisca (il ricorrente non ha interesse concreto avendo provato di non essere socio/amministratore). In sintesi, i ricorsi sono stati respinti e la sentenza d'appello è stata sostanzialmente confermata.
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Il reato è qualificato come delitto abituale che si perfeziona mediante pluralità di comportamenti non occasionali, organizzazione (mezzi e capitali) e finalità di ingiusto profitto; la Corte ha ritenuto sussistenti tali requisiti sulla base degli accertamenti di merito.
art. 256 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152
La contravvenzione per gestione di rifiuti senza autorizzazione può concorrere formalmente con il delitto di traffico illecito; la Corte ha ritenuto presenti entrambi gli elementi nel caso di specie (attività organizzata e assenza o violazione delle autorizzazioni).
art. 452-quaterdecies, comma 5, cod. pen.
«delle cose che servirono a commettere il reato...salvo che appartengano a persone estranee al reato»
La confisca obbligatoria della societa' e del patrimonio aziendale è stata ritenuta applicabile; la Corte ha affermato che, in mancanza di prova che i beni appartengano a terzi estranei, la confisca può estendersi all'impresa societaria.
Richiamato nelle doglianze sull'aumento per continuazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento unitario per la continuazione, e i rilievi relativi non specificati nei ricorsi principali sono stati dichiarati inammissibili.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte d'appello ha motivato il trattamento sanzionatorio e la Corte di cassazione ha ritenuto congrua la motivazione sul punto.
Relativa all'incensuratezza; la Corte ha osservato che l'incensuratezza non è di per sé sufficiente a riconoscere le attenuanti generiche.
art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
Regola estensione delle conseguenze dell'inammissibilità ai motivi nuovi; la Corte ha ritenuto inammissibili anche i motivi aggiunti poiché i motivi principali erano inammissibili.
Norma sulle spese e oneri per la declaratoria di inammissibilità; la Corte ha disposto gli effetti procedurali conseguenti all'inammissibilità senza ritenere colpa nella proposizione dei ricorsi.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv., con modiff., dalla L. 1.12.2020, n. 176
Citata in riferimento alle richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero (Procura Generale) nella fase di cassazione; rilevanza procedurale non sostanziale sul merito.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una riconsiderazione estensiva dei fatti: i motivi devono confrontarsi specificamente e in modo argomentato con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione dell'appello è inammissibile.
- La contestazione di 'travisamento della prova' richiede l'indicazione precisa dell'atto processuale, dell'elemento fattuale o probatorio ignorato o travisato, la prova della verità di tale elemento e la dimostrazione che l'errore comprometta decisivamente la motivazione.
- Per il reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies) è necessario dimostrare pluralità di comportamenti non occasionali, una pur rudimentale organizzazione di mezzi e capitali e la finalità di un ingiusto profitto; la mancanza di autorizzazioni da sola non esclude il delitto ma integra anche la contravvenzione dell'art. 256.
- La confisca dei beni societari è legittima se emergono elementi che collegano l'impresa all'attività illecita; chi impugna la confisca deve dimostrare un interesse concreto e attuale (es. qualità di socio o titolare) per avere legittimazione a censurarla in cassazione.
- I motivi nuovi e i documenti prodotti in cassazione sono ammissibili solo se relativi a punti già impugnati nel ricorso principale e se non costituiscono nuova prova che richieda rivalutazione fattuale; altrimenti sono inammissibili.
- Le attenuanti generiche non possono essere ritenute per presunzione: chi le invoca deve indicare elementi concreti e positivi; il rifiuto motivato per assenza di elementi positivi è insindacabile in sede di legittimità.
- La sospensione condizionale della pena deve essere richiesta nel corso del giudizio di merito; la mancata richiesta in primo grado/appello preclude il rimedio in cassazione.
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