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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23846/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lavoratrice ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato il rigetto della domanda di declaratoria di illegittimità della cessione del suo rapporto di lavoro, avvenuta con decorrenza dal 31.10.2018, da una società editoriale a una società del medesimo gruppo poi incorporata in altra. Sosteneva che non ricorressero i presupposti del trasferimento di ramo d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., contestando in particolare: l'asserita unitarietà e autonomia del compendio ceduto; l'irrilevanza del mancato passaggio del direttore della testata e del direttore responsabile; l'idoneità degli accordi trilateri e della modifica dell'inquadramento a escludere il trasferimento di ramo; la motivazione sulla prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività. I motivi invocavano violazioni di norme civilistiche, processuali, della contrattazione collettiva giornalistica e della normativa editoriale.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i primi, secondi, terzi, quarti e sesti motivi e inammissibile il quinto. Ha affermato che l'accertamento della sussistenza dei requisiti di autonomia organizzativa e funzionale del ramo ceduto è valutazione di merito non censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua; che la contrattazione collettiva di settore prevede l'esistenza di unità organizzative redazionali dotate di autonomia, sicché la vicenda del direttore della testata non incide sul distinto accertamento del ramo d'azienda; che la disciplina del direttore responsabile e la clausola di coscienza non erano pertinenti alla posizione della ricorrente; che la prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività è coerente con il trasferimento di ramo d'azienda e non integra di per sé vizio di legge. Ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato la ricorrente alle spese, con conseguente applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    il trasferimento è legittimo se il compendio ceduto presenta autonomia organizzativa e funzionale e la verifica di tali presupposti, quando adeguatamente motivata, è riservata al giudice di merito

  • art. 1406 c.c.

    richiamato quale norma in tema di cessione del contratto, ma ritenuto non violato nel caso concreto alla luce della corretta qualificazione dell'operazione come trasferimento di ramo d'azienda

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i motivi di ricorso; non è consentita la sovrapposizione di censure eterogenee su violazione di legge e vizio motivazionale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio

  • art. 115 c.p.c.

    invocato in relazione alla valutazione delle prove, ma senza fondamento

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per vizio di motivazione; la Corte ne esclude la violazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in punto di motivazione della sentenza

  • art. 1 CNLG

    richiamato come disciplina collettiva che consente la costituzione di UOR con autonomia organizzativa

  • art. 4 CNLG

    richiamato a sostegno della struttura organizzativa redazionale

  • art. 6 CNLG

    richiamato per escludere la rilevanza del mancato passaggio del direttore responsabile rispetto alla cessione del ramo

  • art. 50 CNLG

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo

  • art. 3 legge n. 47/1948

    richiamato dalla ricorrente sulla disciplina della stampa, ritenuto non pertinente alla vicenda specifica

  • art. 8 legge n. 47/1948

    richiamato dalla ricorrente sulla disciplina della stampa, ritenuto non pertinente

  • art. 11 legge n. 47/1948

    richiamato dalla ricorrente sulla disciplina della stampa, ritenuto non pertinente

  • art. 7 legge n. 633/1941

    richiamato dalla ricorrente, ma non rilevante ai fini della decisione

  • art. 57 c.p.

    richiamato dalla ricorrente, ma non decisivo

  • art. 2103 c.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di inquadramento e mansioni, ma senza rilievo decisivo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sulla distribuzione dell'onere probatorio, ma non decisivo nel caso concreto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato

  • Direttiva 2001/23/CE

    la Corte richiama l'interpretazione della CGUE per cui la tutela opera anche se la parte ceduta non conserva la propria autonomia organizzativa, purché permanga il nesso funzionale tra i fattori di produzione e sia possibile la prosecuzione di un'attività identica o analoga

Massime di principio

  • La verifica della sussistenza di un trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente, logica e non contraddittoria.
  • In presenza di una disciplina collettiva che consente l'organizzazione di unità redazionali autonome, il mancato trasferimento del direttore della testata o del direttore responsabile non esclude di per sé la configurabilità del trasferimento del ramo d'azienda relativo ai servizi redazionali o grafici.
  • La nozione di ramo d'azienda ai fini dell'art. 2112 c.c. richiede un complesso di beni e rapporti preesistente, organizzato e funzionalmente idoneo a proseguire un'attività economica, anche se destinato a servire un prodotto finale diverso o più ampio.
  • La prosecuzione senza soluzione di continuità dell'attività dopo il trasferimento è coerente con la fattispecie traslativa e non costituisce di per sé vizio della decisione, se il giudice di merito ha accertato autonomia e preesistenza del compendio ceduto.
  • Nel ricorso per cassazione non è consentito cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizi motivazionali sulla medesima questione, poiché ciascun motivo deve essere coerente con il paradigma di controllo dedotto.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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