Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23845/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da un verbale unico di accertamento INPS e dal successivo avviso di addebito con cui venivano richiesti recuperi contributivi e sanzioni per complessivi euro 75.405,49. L'accertamento riguardava, per quanto qui rileva, la mancata corresponsione dell'indennità di lavoro notturno prevista dal CCNL per i lavoratori impegnati in turni con reperibilità notturna e la mancata retribuzione dello straordinario notturno. La società sosteneva che ai lavoratori turnisti non spettasse l'indennità di cui all'art. 54 CCNL perché sostituita da altra indennità prevista dall'art. 56 CCNL, e che il maggiore orario fosse stato recuperato mediante flessibilità contrattuale e riposi compensativi ai sensi dell'art. 52 CCNL. Con il primo motivo di ricorso deduceva violazione delle norme collettive e del d.lgs. n. 66/2003, oltre a vizi nella valutazione della prova, sostenendo che il pernottamento in struttura integrasse sola reperibilità notturna e non lavoro effettivo, e che non fosse stata dimostrata l'effettiva prestazione di lavoro straordinario notturno. Con il secondo motivo denunciava violazione delle norme sulle prove e sulla fede privilegiata dei verbali ispettivi, lamentando che nei verbali e nell'avviso di addebito non vi fosse un accertamento conforme all'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla medesima Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La cassazione è stata disposta perché il giudice di merito non ha correttamente applicato i principi in tema di reperibilità notturna con obbligo di pernottamento presso il luogo di lavoro: tale tempo, secondo la normativa UE e la giurisprudenza richiamata, deve essere considerato orario di lavoro e retribuito in modo conforme ai parametri di proporzionalità e sufficienza dell'art. 36 Cost.; non è invece corretto né l'automatismo verso la qualificazione come straordinario notturno, né la mera applicazione dell'indennità collettiva senza verifica della sua congruità costituzionale. È invece stata confermata la correttezza probatoria dell'utilizzo dei verbali ispettivi come fonti di prova per gli elementi di fatto acquisiti e documentati.

Norme richiamate

  • art. 54 CCNL Cooperative settore socio-sanitario-assistenziale-educativo triennio 2010/2012

    invocato dalla cooperativa per sostenere la sostituzione dell'indennità di lavoro notturno rispetto ai turni di reperibilità/turnisti.

  • art. 56 CCNL Cooperative settore socio-sanitario-assistenziale-educativo triennio 2010/2012

    richiamato come disciplina collettiva alternativa per i lavoratori turnisti.

  • art. 52 CCNL Cooperative settore socio-sanitario-assistenziale-educativo triennio 2010/2012

    richiamato dalla ricorrente per sostenere il recupero del maggiore orario tramite riposi compensativi e flessibilità contrattuale.

  • art. 51 CCNL Cooperative settore socio-sanitario-assistenziale-educativo triennio 2010/2012

    richiamato insieme alle altre clausole collettive sulla disciplina dell'orario di lavoro.

  • art. 53 CCNL Cooperative settore socio-sanitario-assistenziale-educativo triennio 2010/2012

    richiamato tra le disposizioni collettive sull'orario di lavoro.

  • art. 57 CCNL Cooperative sociali del 2010

    menzionato come previsione di un'indennità mensile di reperibilità notturna esclusa dal computo dell'orario di lavoro, la cui conformità ai parametri costituzionali deve però essere verificata.

  • art. 58 CCNL Cooperative sociali

    richiamato nel complesso della disciplina collettiva applicata al rapporto.

  • artt. 3, comma 2, 4, comma 3, 5, 6, 11 ss. d.lgs. n. 66/2003

    invocati come disciplina legale dell'orario di lavoro e dei riposi, in combinato con il CCNL.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.

  • artt. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema della valutazione della prova e dell'utilizzo degli atti ispettivi.

  • artt. 116 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema della valutazione della prova e del libero convincimento del giudice.

  • art. 209 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di censura relativo alla prova e agli atti ispettivi.

  • art. 10, comma 5, d.lgs. n. 124/2004

    "I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate"

    la Corte ritiene legittimo l'uso dei verbali ispettivi come fonti di prova per gli elementi di fatto acquisiti e documentati.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato nel motivo per contestare la portata probatoria dei verbali, ma la Corte conferma l'utilizzabilità probatoria nei limiti di legge.

  • art. 36 Cost.

    utilizzato come parametro di adeguatezza, proporzionalità e sufficienza della retribuzione dovuta per il tempo di reperibilità con presenza fisica presso il luogo di lavoro.

  • Direttiva 2003/88/CE

    richiamata quale fonte eurounitaria che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, distingue in modo reciproco orario di lavoro e riposo.

  • art. 1374 c.c.

    richiamato quale possibile criterio integrativo del contratto per adeguare il trattamento economico ai parametri richiesti.

Massime di principio

  • Il tempo di reperibilità notturna con obbligo di presenza fisica e pernottamento presso il luogo di lavoro va qualificato, secondo la disciplina eurounitaria e la sua attuazione interna, come orario di lavoro e non come periodo di riposo, anche se non vi sia svolgimento di attività materiale continuativa.
  • La qualificazione come orario di lavoro non comporta automaticamente il diritto alla retribuzione propria del lavoro straordinario notturno; tuttavia il compenso pattuito o previsto dal contratto collettivo deve essere comunque verificato alla luce dei criteri di proporzionalità e sufficienza dell'art. 36 Cost.
  • Il giudice, nel commisurare la retribuzione, deve prendere come primo parametro la contrattazione collettiva nazionale applicabile, ma può discostarsene anche d'ufficio quando la disciplina collettiva risulti incompatibile con i requisiti costituzionali di adeguatezza e dignità della retribuzione.
  • I verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo costituiscono fonti di prova quanto agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati dalle amministrazioni ai fini dell'adozione di provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili.
  • La mera qualificazione contrattuale di una prestazione come reperibilità non consente di escludere, senza ulteriore verifica, la sua rilevanza retributiva quando il lavoratore è tenuto a permanere fisicamente nel luogo di lavoro per tutta la notte.

Come è indicizzato

MaterieOrario di lavoro e ferieProve
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.