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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23928/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere, in via principale, l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la società resistente, con mansioni di autista e inquadramento nel 3° livello Super del CCNL Autotrasporto, per il periodo dal 20 marzo 2012 al 1 settembre 2014; in subordine chiedeva di accertare la simulazione di alcuni contratti intestati a una società slovacca e a una cooperativa, ovvero l'esistenza di intermediazione illecita di manodopera, somministrazione fraudolenta o appalto illecito, con imputazione alla resistente dell'attività svolta nel periodo marzo-luglio 2012. Domandava inoltre le differenze retributive. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto in primo grado, ritenendo che dalla documentazione e dalla prova testimoniale non emergessero né gli indici della subordinazione né elementi sufficienti a provare la simulazione dei contratti o l'intermediazione illecita. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., 214, 215 e 416 c.p.c., 2702, 2709, 2712 e 2729 c.c., lamentando che i giudici avessero trascurato il contenuto delle scritture di assunzione e dei dati cronotachigrafici; nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile e omessa pronuncia su vari motivi di appello; violazione degli artt. 112, 115, 132, 324 c.p.c. e 2697, 2712, 2727, 2729 c.c. per il rigetto delle pretese retributive; infine violazione dell'art. 2094 c.c., sostenendo che gli elementi probatori dimostravano il pieno inserimento nell'organizzazione aziendale e l'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di procura speciale, perché la procura richiamava espressamente la sentenza d'appello impugnata e soddisfaceva il requisito di specialità. Nel merito, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non spiegava in modo autosufficiente in che modo le asserite violazioni processuali determinassero nullità della sentenza o del procedimento; inoltre la censura sull'art. 115 c.p.c. richiamava un orientamento superato. Quanto ai documenti di assunzione, la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano accertato il disconoscimento espresso di sottoscrizione, contenuti e autenticità delle lettere di assunzione, e che la valutazione della specificità del disconoscimento è di merito. Quanto ai cronotachigrafi, la Corte ha ribadito che, se la conformità ai fatti registrati è contestata, tali documenti da soli non bastano a provare prestazione lavorativa e straordinario, occorrendo ulteriori elementi indiziari o presuntivi. Il secondo motivo è stato respinto perché la motivazione della sentenza d'appello era sufficiente a superare il minimo costituzionale e non vi era omessa pronuncia, avendo la Corte territoriale esaminato congiuntamente i motivi di appello e comunque disatteso le censure sul difetto di subordinazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e non indicava specificamente atti processuali idonei a dimostrare i crediti retributivi. Il quarto motivo è stato parimenti inammissibile perché, sotto la veste della violazione dell'art. 2094 c.c., sollecitava una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata ritenuta inammissibile perché non adeguatamente sviluppata e non collegata a un effettivo vizio decisorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta inammissibile anche perché fondata su un orientamento sull'errore di percezione del contenuto della prova ritenuto superato dalle Sezioni unite.

  • art. 214 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del disconoscimento delle scritture, ma la Corte ha trattato la relativa valutazione come giudizio di fatto rimesso al merito.

  • art. 215 c.p.c.

    Richiamato nel contesto del disconoscimento delle scritture, senza accoglimento della censura.

  • art. 416 c.p.c.

    Citato tra le norme asseritamente violate, senza rilievo decisivo ai fini dell'accoglimento.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza d'appello non è stata ritenuta affetta da nullità, perché la motivazione superava il minimo costituzionale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Invocato per censurare la motivazione, ma la Corte ha escluso che la motivazione fosse perplessa o incomprensibile.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al preteso giudicato interno sulle allegazioni e richieste istruttorie, ma la censura è stata respinta.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nei motivi sulla prova della subordinazione e delle pretese retributive; la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in relazione al valore probatorio delle scritture di assunzione disconosciute; la Corte ha dato rilievo al disconoscimento della sottoscrizione e dei contenuti.

  • art. 2709 c.c.

    Citato nei motivi relativi alla prova documentale, senza effetti favorevoli al ricorrente.

  • art. 2712 c.c.

    La Corte ha ribadito che le riproduzioni meccaniche, ove contestate quanto alla conformità ai fatti rappresentati, non fanno piena prova da sole e richiedono elementi ulteriori.

  • art. 2727 c.c.

    Citato in tema di presunzioni, ma la Corte ha ritenuto che il ricorso pretendesse una diversa valutazione delle prove.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per sostenere la prova presuntiva della subordinazione, senza accoglimento delle censure.

  • art. 2094 c.c.

    La Corte ha escluso che la deduzione di subordinazione potesse essere riesaminata come mera violazione di legge, trattandosi in sostanza di una richiesta di diversa valutazione dei fatti e delle prove.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per rinviare a precedente giurisprudenza senza ulteriori sviluppi autonomi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in conseguenza del rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di nullità della sentenza o del procedimento deve essere specificamente argomentata: non basta evocare la violazione di norme processuali se non si spiega in che modo il vizio abbia inciso sulla decisione.
  • La censura sulla violazione dell'art. 115 c.p.c. non può essere costruita su un orientamento superato in tema di errore di percezione del contenuto della prova; il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Il disconoscimento di scritture o documenti e la valutazione della sua specificità sono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito e non sono liberamente riesaminabili in cassazione.
  • Le riproduzioni meccaniche o documentali contestate quanto alla loro conformità ai fatti rappresentati non costituiscono da sole prova piena del rapporto dedotto, ma necessitano di ulteriori elementi indiziari o presuntivi.
  • La motivazione della sentenza è viziata solo se scende sotto il minimo costituzionale; non sussiste nullità quando il percorso logico della decisione sia comprensibile e consenta di individuare le ragioni del decisum.
  • Il giudice di merito può esaminare congiuntamente le censure logicamente connesse e non è tenuto a confutare singolarmente ogni argomentazione delle parti, purché indichi gli elementi essenziali posti a fondamento della decisione.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione delle prove: la contestazione della sussistenza della subordinazione richiede il rispetto dei limiti del controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieSubordinazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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