Cassazione Civile, Ordinanza n. 23848/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un accordo sindacale aziendale del 31.3.2014, collegato a un'operazione di affitto/cessione di ramo d'azienda tra una società in crisi e la società poi convenuta, con cui sarebbe stato riconosciuto ai lavoratori rimasti alle dipendenze della cedente un diritto di precedenza nelle future assunzioni per 36 mesi. Il lavoratore sosteneva di avere diritto all'assunzione a tempo indeterminato e al risarcimento del danno per la mancata chiamata da parte della società cessionaria. In primo grado la domanda era stata accolta, ritenendosi che la società avesse l'obbligo di informare preventivamente il lavoratore dell'opportunità assunzionale, così da consentirgli di esercitare il diritto di precedenza. La Corte d'appello ha invece riformato la decisione, affermando che il diritto di precedenza richiede una manifestazione di volontà del lavoratore nei termini e nelle forme previste dall'art. 24 d.lgs. n. 81/2015 e che il datore di lavoro non ha un obbligo generale di informare il singolo lavoratore dell'intenzione di assumere. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, in sintesi: omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte territoriale esaminato la specifica censura sulla violazione dell'accordo sindacale; vizio di motivazione per non avere considerato la distinta autonomia del diritto di precedenza pattizio rispetto a quello legale; omessa motivazione sulla rilevanza del fatto che la società avesse assunto nuovo personale; violazione dell'art. 47 L. n. 428/1990, assumendo che tale disposizione non richiederebbe la forma scritta né un termine di decadenza per l'esercizio del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché diretti a contestare l'interpretazione dell'accordo sindacale aziendale, attività riservata al giudice di merito, mentre la Corte d'appello aveva comunque esaminato la disciplina legale di riferimento e aveva dato una motivazione implicita e logicamente coerente nel ritenere l'accordo attuativo della normativa, senza imporre ulteriori oneri informativi al datore di lavoro. Ha inoltre ribadito che il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame sussiste solo se vi sia reale mancanza di statuizione o un insanabile contrasto logico, non essendo sufficiente il semplice dissenso della parte sulla ricostruzione interpretativa. Il quarto motivo è stato disatteso perché introduceva in cassazione una questione nuova, non proponibile se richiede nuovi accertamenti di fatto, con conseguente conferma della sentenza di appello che aveva respinto le domande del lavoratore. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il diritto di precedenza nell'assunzione a tempo indeterminato richiede l'attivazione del lavoratore, con manifestazione scritta della volontà di avvalersene nel termine previsto; non grava sul datore un obbligo generale di preventiva informazione specifica
invocato come base dell'accordo sindacale aziendale relativo alla precedenza nelle assunzioni; la Corte non ne trae un obbligo di informazione o una disciplina autonoma diversa da quella richiamata dalla decisione di merito
il motivo è stato prospettato come omessa pronuncia, ma è stato escluso poiché la questione risultava sostanzialmente esaminata o implicitamente rigettata nella motivazione
utilizzato per denunciare la violazione di legge; la Corte rileva che non può essere introdotta in cassazione una nuova questione di diritto se richiede accertamenti di fatto non compiuti nei gradi di merito
richiamato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte lo respinge perché il vizio non sussiste quando la decisione contiene un rigetto implicito e una motivazione complessivamente coerente
richiamato per vizio motivazionale; la Corte esclude il vizio poiché la motivazione non presenta lacune decisive né contraddizioni insanabili
richiamato per escludere la possibilità di introdurre in cassazione nuove questioni non supportate da documenti ammissibili nei limiti della norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'interpretazione degli accordi aziendali o sindacali di ambito limitato è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione логica e non contraddittoria.
- Il vizio di omessa pronuncia o di omesso esame non sussiste quando la questione sia stata comunque affrontata o respinta implicitamente nella struttura argomentativa della sentenza.
- Il diritto di precedenza nell'assunzione, quando regolato dalla disciplina legale richiamata dalla decisione, presuppone l'iniziativa del lavoratore nei modi e nei termini previsti e non comporta di per sé un obbligo generale del datore di lavoro di avvisare individualmente il potenziale avente diritto.
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che richiedano ulteriori accertamenti di fatto preclusi al giudice di legittimità.
- La censura di vizio motivazionale è ammissibile solo se la motivazione omette punti decisivi o presenta un contrasto insanabile tale da impedire la ricostruzione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.
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