Cassazione Civile, Ordinanza n. 23929/2025 del 26/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla cancellazione del nominativo del lavoratore dagli elenchi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per gli anni 2008-2013, disposta dall'INPS dopo un accertamento ispettivo svolto presso l'azienda presso la quale il lavoratore assumeva di aver prestato attività. In primo grado la domanda di contestazione della cancellazione era stata rigettata perché le risultanze ispettive erano state ritenute non superate dalla prova testimoniale. In appello il lavoratore aveva sostenuto di avere assolto l'onere probatorio mediante documenti e richiesto la reiscrizione negli elenchi; la Corte territoriale aveva però ritenuto tardivamente prodotta la documentazione non già introdotta in primo grado e aveva reputato inattendibili le testimonianze, confermando il rigetto. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione del giusto processo e degli artt. 3, 24 e 111 Cost. per la mancata ammissione di un documento che avrebbe dovuto essere prodotto in appello e per la decisione in trattazione scritta nonostante la richiesta di discussione orale; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere la Corte di merito valorizzato i verbali ispettivi e la comparazione con altra documentazione, sostenendo che l'INPS avrebbe dovuto provare l'inesistenza del rapporto; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, lamentando motivazione apparente e mancata considerazione di elementi istruttori e verbali ispettivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese di lite, oltre agli ulteriori adempimenti sul contributo unificato se dovuto. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la trattazione scritta era stata disposta in applicazione della disciplina emergenziale e con adeguato bilanciamento tra esigenze difensive e organizzative; ha ritenuto inammissibile il secondo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità, tanto più in presenza di un corretto riparto dell'onere della prova che grava sul lavoratore che pretenda il riconoscimento del rapporto agricolo disconosciuto dall'INPS; ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché non indicava un fatto storico decisivo effettivamente omesso, ma censurava la valutazione di elementi istruttori già esaminati nei gradi di merito, in un quadro di doppia conforme.
Norme richiamate
art. 3 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della censura sul giusto processo e sulla parità delle armi, ma non ritenuto violato
art. 24 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente per dedurre lesione del diritto di difesa; la Corte non ravvisa alcuna compressione illegittima
art. 111 Cost.
richiamato dalla parte ricorrente in tema di giusto processo; la Corte reputa legittima la trattazione scritta in base alla disciplina emergenziale
art. 83, comma 7, lett. h), d.l. n. 18/2020
ritenuto base normativa legittimante la trattazione scritta e i decreti organizzativi adottati per l'emergenza epidemiologica
art. 2697 c.c.
la Corte ribadisce che, nel disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo, l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto grava sul lavoratore che invochi l'iscrizione negli elenchi
artt. 115 e 116 c.p.c.
non risultano violati perché il ricorrente sollecitava una diversa valutazione del materiale probatorio, rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito
art. 132 c.p.c.
il vizio di motivazione è escluso perché la sentenza di merito ha esaminato i fatti e le prove rilevanti, senza motivazione apparente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro di ricorso, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette a una rivalutazione del merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato in relazione alle dedotte nullità processuali, ma le doglianze sono state disattese
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mancata valutazione di singoli elementi istruttori
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica del fatto storico, del dato da cui risulta e del momento della sua deduzione, oneri non assolti
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato insieme all'art. 366 c.p.c. quale presidio dell'ammissibilità della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Massime di principio
- In caso di disconoscimento da parte dell'INPS del rapporto di lavoro agricolo, l'iscrizione negli elenchi dei braccianti perde la sua funzione di agevolazione probatoria e il lavoratore che ne chieda il mantenimento o la reiscrizione deve provare in modo certo l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto, con particolare riguardo all'elemento della subordinazione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare le censure sulla violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove: il sindacato della Cassazione non si estende alla ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di appello se questa è sorretta da motivazione non apparente.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. richiede l'omissione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non è sufficiente lamentare la mancata valorizzazione di singoli documenti o testimonianze già esaminati dal giudice di merito.
- La decisione di utilizzare la trattazione scritta in luogo della discussione orale, nella disciplina emergenziale, è legittima quando il giudice espliciti le ragioni organizzative e realizzi un bilanciamento tra il diritto di difesa e le esigenze di celere definizione del processo.
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