Cassazione Civile, Ordinanza n. 23840/2025 del 25/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro subordinato di una dipendente di un'impresa poi sottoposta a fallimento, con successiva stipulazione di contratti di affitto d'azienda prima con un soggetto e poi con un altro. La lavoratrice deduceva di non essere transitata alle dipendenze del primo affittuario nonostante la pretesa operatività dell'art. 2112 c.c.; successivamente il rapporto veniva interrotto con licenziamento intimato per diniego di proroga della CIGS. La lavoratrice chiedeva che fosse accertato il suo diritto alla prosecuzione del rapporto senza soluzione di continuità con la seconda affittuaria, sostenendo che il trasferimento aziendale, comprensivo della fase di retrocessione dell'azienda al fallimento e della successiva riaffittanza, integrasse un fenomeno traslativo tutelato dall'art. 2112 c.c. In appello la società contestava anche la condanna al versamento dei contributi previdenziali e la Corte territoriale riteneva non applicabile l'art. 2112 c.c. per mancanza di un formale atto di retrocessione e per una supposta frattura nel meccanismo traslativo; inoltre la ricorrente deduceva, con il quarto motivo, l'omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per asserita acquiescenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo erronea la decisione d'appello nella parte in cui aveva escluso l'applicazione dell'art. 2112 c.c. per mancanza di una formale retrocessione dell'azienda. La Suprema Corte ha affermato che, in caso di affitto d'azienda, la protezione dell'art. 2112 c.c. opera anche quando l'azienda prosegua l'attività senza soluzione di continuità attraverso passaggi successivi, e che la retrocessione alla scadenza del contratto costituisce effetto sostanziale della cessazione dell'affitto, non richiedendo un autonomo atto formale. È stato invece rigettato il quarto motivo, perché l'adempimento alla provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado non integra acquiescenza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo, che dovrà riesaminare il merito applicando i principi di diritto indicati e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
Si applica ogniqualvolta, in presenza di un fenomeno traslativo dell'azienda, l'organizzazione aziendale rimanga immutata e si verifichi la sostituzione del titolare del rapporto di lavoro, anche mediante affitto d'azienda e successive retrocessioni o ri-affittanze, senza che sia necessario un formale atto di retrocessione.
Viene richiamato dalla ricorrente per sostenere che un accordo sindacale non può derogare alla disciplina di continuità del rapporto ex art. 2112 c.c.; la questione resta assorbita dall'accoglimento dei primi motivi.
La doglianza di omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per acquiescenza è stata ritenuta infondata.
È richiamato dalla corte d'appello nella prospettazione del possibile rinvio al primo giudice per nullità da omessa integrazione del contraddittorio con l'INPS; tale profilo non è decisivo nella soluzione di cassazione riportata.
Costituisce il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza/procedimento e omesso esame di fatto decisivo.
Massime di principio
- In materia di trasferimento d'azienda, l'art. 2112 c.c. tutela la continuità del rapporto di lavoro ogni volta che il complesso aziendale prosegua la propria attività senza soluzione di continuità, a prescindere dallo strumento giuridico impiegato per il subentro.
- Nel contratto di affitto d'azienda, la cessazione del rapporto e la conseguente retrocessione al concedente costituiscono un effetto sostanziale della scadenza del contratto; non è necessario un autonomo atto formale di retrocessione perché operi la disciplina di cui all'art. 2112 c.c.
- La tutela dei lavoratori ex art. 2112 c.c. può operare anche attraverso una sequenza di passaggi aziendali successivi e collegati tra loro, purché l'entità aziendale mantenga la propria identità organizzativa.
- L'appello non diviene inammissibile per acquiescenza solo perché la parte abbia dato esecuzione provvisoria alla sentenza di primo grado; l'adempimento spontaneo o dovuto non equivale di per sé a rinuncia all'impugnazione.
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