Cassazione Civile, Ordinanza n. 24781/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia riguarda la debenza di contributi alla Gestione separata per l'anno 2010 da parte di un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, perché privo del reddito minimo che avrebbe fatto sorgere l'obbligo verso la Cassa. I giudici di merito avevano ritenuto prescritti i crediti contributivi, reputando tardiva la richiesta di pagamento dell'INPS e facendo decorrere la prescrizione dal termine di scadenza del pagamento dei contributi, non dalla successiva dichiarazione dei redditi. Avevano inoltre escluso la sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., ritenendo che la mancata compilazione del quadro RR non integrasse, di per sé, occultamento doloso del debito, anche perché il professionista aveva presentato la dichiarazione e l'INPS avrebbe potuto attivarsi con i propri poteri ispettivi. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sulla Gestione separata e sulla disciplina dei contributi dovuti dai professionisti; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, c.c., sostenendo che l'omessa compilazione del quadro RR avrebbe dovuto far presumere l'occultamento doloso e quindi sospendere la prescrizione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il secondo motivo non cogliesse specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non confutava la motivazione secondo cui l'INPS avrebbe dovuto dimostrare in concreto un occultamento doloso idoneo a impedire l'esercizio del diritto, non superabile con gli ordinari controlli. La Corte ha inoltre ribadito che non esiste un automatismo tra mancata compilazione del quadro RR e occultamento doloso del debito contributivo, trattandosi di accertamento rimesso al giudice di merito. Quanto al primo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché le censure colpivano profili non decisivi, mentre era ormai definitiva la ratio autonoma della prescrizione del credito contributivo, sufficiente da sola a sorreggere la decisione. L'INPS è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori della parte controricorrente, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, commi 26-31
Disciplina la Gestione separata e il correlato obbligo contributivo per i soggetti interessati; nel caso concreto viene in rilievo per stabilire se e quando sorga l'obbligazione contributiva del professionista.
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, conv. in L. 15 luglio 2011, n. 111
Richiamato dall'INPS a sostegno della pretesa contributiva e della relativa decorrenza, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326
Norma richiamata nel ricorso insieme alle disposizioni sulla Gestione separata, senza che le censure superassero il vaglio di ammissibilità.
La prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere; la Corte d'appello ha fatto applicazione del principio con riferimento alla scadenza del termine di pagamento dei contributi.
La sospensione per occultamento doloso del debito richiede un comportamento concretamente idoneo a impedire l'esercizio del diritto e non superabile con l'ordinaria diligenza investigativa del creditore; non opera automaticamente per la sola omissione del quadro RR.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Il sindacato sulla valutazione di merito dell'eventuale occultamento doloso è censurabile solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale, che nel caso non risultano ritualmente dedotti.
art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre, in via ordinaria, dal momento in cui il credito diventa esigibile, cioè dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, e non dal successivo momento della dichiarazione dei redditi o di altri adempimenti fiscali.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito richiede la prova di una condotta concretamente idonea a impedire al creditore l'esercizio del proprio diritto; non basta la mera omissione di un dato dichiarativo se il creditore avrebbe potuto accertare il credito con gli ordinari poteri di controllo.
- Non è configurabile un automatismo tra mancata compilazione di un quadro dichiarativo e occultamento doloso del debito contributivo: l'accertamento del dolo impeditivo è rimesso al giudice di merito e deve essere specificamente censurato nei limiti del vizio motivazionale.
- Quando una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione non viene validamente attaccata, le ulteriori censure sul merito del rapporto diventano inammissibili perché comunque incapaci di determinare la cassazione della sentenza.
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