Cassazione Civile, Ordinanza n. 24737/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione a una pretesa contributiva per l’anno 2008 relativa alla Gestione separata. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione, ritenendo non dovuto il contributo per l’attività libero-professionale di avvocato svolta dal professionista e, in ogni caso, prescritto il credito, assumendo come dies a quo il 16 giugno 2009, data che aveva individuato quale scadenza del versamento. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, sostenendo che l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata sussiste per il reddito derivante dallo svolgimento abituale, ma anche occasionale, di attività professionale soggetta ad albo, anche se il soggetto svolge altra attività coperta da diversa assicurazione; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. e l’erronea declaratoria di prescrizione, deducendo che il termine quinquennale non era decorso perché il pagamento era slittato al 6 luglio 2009 ai sensi dell’art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997 e l’atto interruttivo era stato notificato il 30 giugno 2014.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata grava su chi percepisca redditi da attività professionale abituale o anche occasionale per la quale è prevista l’iscrizione ad albo, anche se il soggetto svolge pure un’altra attività con diversa copertura assicurativa; l’obbligo viene meno solo se il reddito professionale è già integralmente assoggettato a obbligo assicurativo presso la cassa di riferimento. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto corretto il differimento del termine di versamento al 6 luglio 2009, sicché la notifica dell’atto interruttivo del 30 giugno 2014 ha impedito il maturare del quinquennio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
"sussistenza dell'obbligo di contribuzione con riguardo al reddito derivante dallo svolgimento non occasionale di attività libero-professionale, al di là della contestuale operatività, in relazione allo svolgimento di altra attività, di altra forma assicurativa"
L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata sussiste per il reddito derivante dall’attività professionale abituale, e secondo l’orientamento richiamato anche occasionale, se non integralmente coperto da altra gestione/cassa professionale.
art. 2935 c.c.
È richiamato per contestare la decorrenza della prescrizione del credito contributivo, ritenendo non corretta la decorrenza fissata dalla Corte territoriale.
art. 2941 c.c.
È richiamato nel motivo sulla prescrizione; la Corte accoglie la censura ritenendola fondata in relazione al termine di decorrenza effettivo del credito contributivo.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali ... sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
Comporta il differimento della scadenza del versamento contributivo al 6 luglio 2009 nel caso esaminato, con conseguente mancato decorso del termine quinquennale alla data della notifica interruttiva.
art. 380-bis c.p.c.
È menzionato nel procedimento camerale non partecipato per la proposta del relatore comunicata alle parti.
Massime di principio
- L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata può sussistere anche per il reddito derivante da attività libero-professionale svolta non occasionalmente, pur quando il soggetto eserciti contemporaneamente un’altra attività soggetta a diversa forma assicurativa, salvo che quel reddito sia già interamente coperto dalla cassa professionale di riferimento.
- Ai fini della prescrizione dei crediti contributivi, il dies a quo va individuato avendo riguardo alla concreta scadenza legale del versamento; se la disciplina fiscale comporta uno slittamento del termine di pagamento, anche il decorso della prescrizione va computato da quella data.
- Quando l’atto interruttivo è notificato prima del compimento del termine quinquennale calcolato sulla scadenza effettiva del contributo, la prescrizione non si è maturata.
- In sede di legittimità, la censura sulla corretta interpretazione della norma contributiva e quella sulla decorrenza della prescrizione possono condurre alla cassazione con rinvio quando la sentenza di merito abbia applicato un criterio non conforme all’orientamento di legittimità.
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