Cassazione Civile, Ordinanza n. 24739/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da una professionista avverso un credito contributivo richiesto dall'INPS per l'attività libero-professionale svolta nell'anno 2008, con riferimento all'obbligo di contribuzione alla Gestione separata. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritto il credito, assumendo come dies a quo il 16 giugno 2009 e ritenendo maturato il termine quinquennale. In cassazione l'INPS ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2935 c.c. e 2, commi 26-31, L. n. 335/1995, sostenendo che la scadenza del versamento contributivo era slittata al 6 luglio 2009 per effetto del differimento del termine di pagamento delle imposte, sicché la notifica dell'atto interruttivo del 30 giugno 2014 era tempestiva e non era decorso il quinquennio; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 2935 e 2941 c.c. e di varie norme speciali, deducendo che il termine di prescrizione fosse comunque sospeso per la condotta dolosa della professionista, che avrebbe occultato il reddito non compilando il quadro RR della dichiarazione dei redditi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La decisione si fonda sull'art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997, interpretato nel senso che i contributi dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in gestioni amministrate da enti previdenziali si versano entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi; per l'anno 2009 ciò comportava lo slittamento al 6 luglio 2009, con conseguente mancato compimento della prescrizione quinquennale alla data della notifica dell'atto interruttivo del 30 giugno 2014. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a contestare un accertamento di fatto della Corte territoriale circa l'assenza di dolo, proponendo una presunzione automatica di occultamento derivante dalla mancata compilazione del quadro RR, già esclusa dalla giurisprudenza di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto il dies a quo andava collocato alla scadenza differita del versamento contributivo.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la sospensione della prescrizione in presenza di condotta dolosa di occultamento del debito contributivo.
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
Disciplina l'obbligo contributivo alla Gestione separata, assunto come base del credito azionato.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
"i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi"
La scadenza del versamento dei contributi segue quella delle imposte sui redditi; per l'anno 2009 il termine era differito al 6 luglio 2009.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Norma richiamata nel secondo motivo in relazione alla disciplina del quadro dichiarativo dei redditi e degli obblighi contributivi.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prescrizione e sugli adempimenti dichiarativi.
art. 10, comma 1, d.lgs. n. 241/1997
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina degli adempimenti fiscali e contributivi connessi alla dichiarazione dei redditi.
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata da titolari di posizione assicurativa in gestioni amministrate da enti previdenziali, il termine di versamento è quello previsto per le somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi, con conseguente spostamento in avanti del dies a quo della prescrizione.
- Ai fini della prescrizione del credito contributivo, il decorso del termine quinquennale va computato dalla scadenza effettiva del versamento e non da una data anticipata rispetto al termine legalmente differito.
- La mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi non comporta automaticamente un occultamento doloso del debito contributivo né determina di per sé la sospensione della prescrizione; occorre un accertamento specifico della condotta soggettiva.
- È inammissibile in cassazione la censura che, sotto forma di violazione di legge, miri in realtà a contestare un apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla sussistenza o meno del dolo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24736/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24737/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24740/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24743/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24744/2022 del 12/08/2022
- ordinanza_civile · 12 ago 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 24745/2022 del 12/08/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →