Cassazione Civile, Ordinanza n. 24736/2022 del 12/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assicurati)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta da due soggetti avverso avvisi di addebito emessi dall'INPS per contributi ritenuti evasi in relazione a un maggior fatturato accertato dall'Agenzia delle Entrate. La Corte d'appello aveva accolto l'opposizione, ma aveva compensato integralmente le spese di lite. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., oltre che degli artt. 24 e 111 Cost., perché la compensazione sarebbe stata in contrasto con il principio di soccombenza; 2) violazione delle medesime norme e vizio di motivazione, perché la compensazione era stata sorretta da una motivazione ritenuta inadeguata e contraddittoria, semmai idonea a giustificare la condanna dell'INPS soccombente alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non idonea a sorreggere la compensazione la motivazione della Corte territoriale, fondata sulla difficoltà ricostruttiva della fattispecie e sul regime dell'art. 92 c.p.c. applicabile dopo la novella del 2014, osservando che la compensazione è ammessa solo nei casi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
richiamato come norma sul principio di soccombenza nella liquidazione delle spese
art. 92 c.p.c.
interpretato nel testo vigente dopo la novella del 2014 come norma che consente la compensazione solo in ipotesi tassative: assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza
art. 24 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla regolazione delle spese
art. 111 Cost.
invocato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla regolazione delle spese
d.l. 12 settembre 2014, n. 132
richiamato come fonte della modifica dell'art. 92 c.p.c.
L. 10 novembre 2014, n. 162
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 132/2014
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata
Massime di principio
- In tema di spese processuali, la compensazione non può essere disposta in via generica o per ragioni di mera difficoltà ricostruttiva della fattispecie, ma richiede una motivazione che rientri nelle ipotesi tassative previste dall'art. 92 c.p.c. nel testo applicabile.
- Dopo la modifica dell'art. 92 c.p.c. operata nel 2014, la compensazione totale delle spese è ammessa soltanto in presenza di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.
- Quando una parte risulta vittoriosa nel merito, la deroga al principio di soccombenza deve essere sorretta da una motivazione specifica e conforme ai presupposti legali; in difetto, il capo sulle spese è cassabile.
- La censura sulla regolazione delle spese può essere scrutinata unitamente alla violazione delle norme processuali e alla carenza o contraddittorietà della motivazione, se il vizio incide sulla legittimità della compensazione.
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