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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24743/2022 del 12/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assegnatario)

La controversia

Il Comune aveva agito contro l'assegnatario di un alloggio ricavato in un fabbricato realizzato da una cooperativa edilizia su terreni assegnati in forza di convenzione ex art. 35 l. n. 865/1971, chiedendo la condanna al pagamento pro quota dei maggiori oneri di esproprio sostenuti per acquisire le aree, inclusi i costi dei giudizi promossi dai proprietari espropriati per la determinazione delle indennità. Il convenuto aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e contestato nel merito la pretesa. Il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che il corrispettivo della concessione del diritto di superficie dovesse coprire solo il valore concretamente corrisposto agli espropriati e non altre spese. La Corte d'appello, invece, aveva accolto il gravame del Comune, interpretando l'art. 35 in senso ampio, come comprensivo di ogni esborso sostenuto dall'amministrazione per l'acquisizione, incluse le spese di lite. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario e devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa; 2) erronea lettura della sentenza d'appello nella parte in cui avrebbe richiamato il principio del pareggio di bilancio, sopravvenuto rispetto alla convenzione; 3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla qualificazione dell'offerta espropriativa come irrisoria nei giudizi promossi dagli espropriati; 4) insussistenza del diritto del Comune alla ripetizione anche delle spese legali derivanti da condotte non conformi alle norme nella procedura espropriativa; 5) erroneità della pretesa che il ricorrente dovesse proporre domanda riconvenzionale per opporsi alla domanda del Comune; 6) nullità della decisione per non aver considerato le norme violate e l'esclusione del beneficiario dalla procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo il primo inammissibile per giudicato formatosi sulla questione di giurisdizione per mancata impugnazione incidentale del relativo capo della sentenza di primo grado, e il secondo infondato perché la lettura ampia dell'art. 35, comma 12, l. n. 865/1971, già affermata in precedenza, non è smentita dalla successiva esplicitazione del principio del pareggio economico. Ha invece accolto il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, affermando che la Corte d'appello aveva erroneamente ritenuto necessario, per resistere alla domanda del Comune, proporre una domanda o eccezione riconvenzionale; al contrario, il convenuto poteva limitarsi a paralizzare la pretesa avversaria eccependo l'inadempimento o l'imperfetto adempimento del Comune. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 35 l. n. 865/1971

    la locuzione relativa alle "spese sostenute" per l'acquisizione delle aree è interpretata in senso ampio, come comprensiva di tutti gli esborsi sostenuti dall'amministrazione, incluse le spese processuali connesse ai giudizi di opposizione alla stima

  • art. 1460 c.c.

    il convenuto può opporre l'inadempimento o l'imperfetto adempimento della controparte per paralizzare la pretesa avversaria, senza essere tenuto a proporre necessariamente una domanda riconvenzionale

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella formula generale sulla ripartizione dell'onere della prova, ma non costituisce il fulcro decisorio

  • art. 35, l. n. 865/1971

    norma letta come volta a garantire il pareggio economico dell'operazione di acquisizione e concessione in superficie

Massime di principio

  • Quando una parte risulti vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito decisa espressamente o implicitamente in primo grado, deve proporre appello incidentale per devolvere la questione al giudice superiore; la mera riproposizione non basta se la sentenza su quel punto è sfavorevole e non vi è stato legittimo assorbimento.
  • L'espressione normativa che impone la copertura delle spese di acquisizione va interpretata secondo il suo tenore ampio e può ricomprendere ogni esborso sostenuto dall'amministrazione per l'acquisizione del bene, anche le spese processuali correlate, se il testo normativo non consente una distinzione restrittiva.
  • La parte convenuta in un giudizio di pagamento può limitarsi a eccepire l'inadempimento o l'imperfetto adempimento della controparte per paralizzare la domanda, senza dover necessariamente proporre una domanda riconvenzionale, salvo che intenda ottenere un autonomo bene della vita.
  • Nel valutare l'opposizione a una pretesa di rimborso collegata a una procedura espropriativa, il giudice deve verificare la correttezza della tesi difensiva senza trasformare automaticamente le eccezioni del convenuto in obblighi di azione autonoma.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaImpugnazioniContratto preliminareObbligazioni solidali
RamiProcesso civileImmobiliareObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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