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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31009/2021 del 02/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un sollecito di pagamento avente a oggetto una cartella di pagamento per IRPEF 2003. Il contribuente aveva impugnato il sollecito davanti al giudice tributario, contestando in particolare: 1) la validità della notifica della cartella presupposta, sostenendo che, essendo stata consegnata a un familiare convivente, avrebbe dovuto essere inviata anche la raccomandata informativa prevista per alcune notifiche ex art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e L. n. 890 del 1982; 2) la decisione della CTR che aveva applicato la prescrizione ordinaria decennale al credito erariale, anziché quella quinquennale, assumendo che la cartella, essendo un atto amministrativo, non potesse acquistare efficacia di giudicato. In memoria aveva inoltre sollevato, per la prima volta, una questione sulla prescrizione quinquennale delle sanzioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi di ricorso. Ha affermato, quanto alla notifica, che nel caso di cartella notificata ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973 mediante raccomandata A/R spedita dall'agente della riscossione e consegnata a persona diversa dal destinatario ma da questa qualificata come familiare convivente, non è necessaria la successiva raccomandata informativa; è sufficiente l'indicazione della persona legittimata a ricevere e la sua sottoscrizione. Quanto alla prescrizione, ha ribadito che la cartella non si trasforma in titolo giudiziale e non produce giudicato, ma ha comunque confermato che per IRPEF il termine prescrizionale è quello decennale ordinario ex art. 2946 c.c.; poiché tra la notifica della cartella (15.12.2011) e il sollecito (3.2.2016) non erano decorsi dieci anni, il credito non era prescritto. Ha inoltre dichiarato inammissibile, perché proposta solo in memoria, l'eccezione di prescrizione quinquennale delle sanzioni. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese, non essendosi costituita tempestivamente l'Agenzia delle entrate-Riscossione, ed è stato dato atto dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    non si applica, nel caso di notifica della cartella eseguita dall'agente della riscossione mediante raccomandata A/R ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, la disciplina della raccomandata informativa prevista per altre forme di notifica

  • art. 7 L. n. 890 del 1982

    non trova applicazione nella notificazione postale diretta della cartella esattoriale effettuata dall'agente della riscossione

  • art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973

    consente la notifica diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento; se la consegna avviene a persona diversa dal destinatario ma legittimata a ricevere, non occorre ulteriore raccomandata informativa

  • art. 2946 c.c.

    si applica il termine ordinario decennale ai tributi erariali quali IRPEF, IRES e IVA

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    la prescrizione breve quinquennale non è applicabile ai tributi erariali, perché non sono obbligazioni periodiche da pagarsi anno per anno

  • art. 2953 c.c.

    la prescrizione decennale collegata alla definitività del titolo non discende dalla semplice cartella di pagamento, che resta atto amministrativo e non acquista efficacia di giudicato

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 370, comma 1, c.p.c.

    la costituzione dell'intimata è avvenuta fuori termine al solo fine di eventuale partecipazione all'udienza

  • art. 380-bis c.p.c.

    la memoria non può introdurre nuove censure o nuove eccezioni, ma solo illustrare quelle già proposte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nella notifica diretta della cartella di pagamento eseguita dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, la consegna a persona diversa dal destinatario è valida se il consegnatario è individuato come soggetto legittimato alla ricezione; in tale ipotesi non è necessaria la raccomandata informativa prevista da discipline diverse.
  • La cartella di pagamento è un atto amministrativo e, anche se non opposta nei termini, non diventa un titolo giudiziale né acquista efficacia di giudicato; l'effetto della mancata impugnazione è la sola irretrattabilità del credito nei limiti della decadenza dall'impugnazione.
  • Per i tributi erariali quali IRPEF, IRES e IVA si applica la prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c., non quella quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c., perché tali obbligazioni non hanno natura di prestazioni periodiche annuali in senso proprio.
  • Nel giudizio di cassazione la memoria ex art. 380-bis c.p.c. non può introdurre nuove eccezioni o nuovi motivi, ma solo chiarire e sviluppare le censure già formulate nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicato

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