Cassazione Civile, Ordinanza n. 22128/2024 del 05/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento IVA per gli anni 2014 e 2015 emessi nei confronti di una società, fondati sull’assunto che alcune fatture fossero relative a operazioni soggettivamente inesistenti emesse da una società ritenuta "cartiera". La Commissione tributaria regionale aveva accolto gli appelli della contribuente, ritenendo non adeguatamente provati dall’Amministrazione sia l’inesistenza soggettiva delle operazioni sia la consapevolezza della contribuente circa tale frode. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sulla motivazione; 2) violazione di norme tributarie e civilistiche in tema di prova e accertamento, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la prova dei fatti costitutivi della pretesa fiscale; 3) omesso esame di fatti decisivi; 4) violazione delle norme sulla fede privilegiata degli atti e sulle presunzioni, sempre con riguardo all’insussistenza della prova dell’operazione soggettivamente inesistente. La difesa della società contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva reso una motivazione puntuale e articolata, ben oltre il minimo costituzionale. Ha poi dichiarato inammissibili gli altri motivi: il secondo perché l’Agenzia non aveva riprodotto in modo adeguato nel ricorso le risultanze del PVC posto a base degli atti impositivi, impedendo alla Corte di verificare la dedotta violazione di legge; il terzo e il quarto perché, sotto la veste della violazione di legge e dell’omesso esame, miravano in realtà a contestare la ricostruzione in fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, attività non sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione logicamente coerente. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
vizio di motivazione apparente / nullità della sentenza
la motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il fondamento della decisione; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta adeguata.
richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie; non risultando una carenza motivazionale, la censura è stata respinta.
richiamato per dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma senza rilievo decisivo nella decisione.
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza; la Corte ha escluso l’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
art. 111, settimo comma, Cost.
richiamato come parametro costituzionale del dovere di motivazione; la sentenza impugnata è stata ritenuta conforme al "minimo costituzionale".
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la violazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della fattispecie astratta, non la mera contestazione della ricostruzione dei fatti.
richiamato dalla ricorrente in tema di IVA; la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza e perché mirava al riesame del fatto.
richiamato dalla ricorrente in tema di fatturazione IVA; non scrutinato nel merito per inammissibilità del motivo.
richiamato dalla ricorrente in tema di accertamento IVA; non scrutinato nel merito per inammissibilità del motivo.
richiamato dalla ricorrente in materia di deducibilità/correlazione dei componenti; non deciso nel merito.
richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte non ha rivalutato il merito probatorio.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la relativa censura è stata reputata inammissibile.
richiamato in tema di presunzioni semplici; la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità non consente di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo; non può essere usato per contestare il mero cattivo apprezzamento delle prove.
richiamato dalla ricorrente con riguardo alla efficacia probatoria degli atti; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza è solo apparente quando, pur esistente testualmente, non consente di percepire il ragionamento decisorio; se la decisione espone un percorso argomentativo articolato e intellegibile, la censura di nullità non è fondata.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, perché tali profili appartengono al giudizio di fatto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo quando sia stato trascurato un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti; non basta lamentare che il giudice abbia attribuito alle prove un diverso peso rispetto a quello auspicato dal ricorrente.
- In cassazione non è consentito sovrapporre una diversa lettura del materiale istruttorio a quella già compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.
- Chi deduce in cassazione la violazione di legge fondata su atti o risultanze istruttorie deve riprodurre in modo specifico e completo il contenuto rilevante degli atti su cui la censura si fonda, altrimenti il motivo è inammissibile.
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