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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29899/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite trae origine da un avviso di accertamento emesso nei confronti di un contribuente per IRPEF, IRAP e IVA dell’anno 2005, fondato su accertamenti bancari relativi a quattro conti correnti a lui riconducibili. In primo grado il ricorso era stato accolto solo parzialmente; in appello la CTR Toscana aveva a sua volta accolto parzialmente l’impugnazione, ritenendo giustificati solo alcuni prelevamenti e confermando la ripresa per le ulteriori rimesse non adeguatamente giustificate. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) violazione delle norme sul contenzioso tributario e sulla rappresentanza dell’Agenzia, sostenendo il difetto di legittimazione processuale del funzionario che aveva sottoscritto la costituzione in appello dell’Ufficio, per asserita carenza di delega valida; 2) violazione di legge per mancata preventiva autorizzazione del magistrato all’accesso della polizia municipale presso l’appartamento del contribuente, accesso che avrebbe innescato il controllo fiscale; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia, in relazione alla valutazione di alcune rimesse bancarie e alla presunzione fiscale di cui all’art. 32 d.P.R. 600/1973. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e infondato, osservando che la questione non era stata adeguatamente specificata e documentata e che, comunque, per la difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni è sufficiente la dichiarazione del funzionario di agire in tale qualità, senza necessità di esibire la delega; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione era nuova e, secondo la CTR, proposta solo in appello; il terzo motivo è stato respinto perché la sentenza d’appello era tutt’altro che apparente, avendo motivato in modo articolato sulla giustificazione delle rimesse, mentre le ulteriori censure miravano in realtà a un riesame del merito e introducevano per la prima volta in cassazione il tema della presunzione ex art. 32 d.P.R. 600/1973. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese, alla responsabilità aggravata e all’ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha confermato la correttezza della decisione della CTR Toscana, che aveva già accolto solo parzialmente l’appello, ritenendo giustificati alcuni prelevamenti e mantenendo la ripresa fiscale sulle rimesse non provate. Sul piano processuale, la Corte ha escluso sia il vizio di rappresentanza dell’Agenzia in giudizio, sia la possibilità di introdurre per la prima volta in cassazione questioni nuove, sia l’esistenza di un vizio di motivazione apparente o di omessa pronuncia. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, della somma per responsabilità aggravata e, in applicazione della disciplina sul contributo unificato, all’ulteriore importo dovuto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 3

    è invocato dal ricorrente per contestare la regolarità della costituzione dell’Ufficio in appello; la Corte nega che da esso discenda la nullità dedotta, rilevando soprattutto la mancanza di specificità e documentazione del motivo.

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 3

    richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione processuale del funzionario dell’Agenzia; la Corte non ravvisa la dedotta invalidità della costituzione dell’Ufficio.

  • regolamento Agenzia delle entrate n. 4 del 3 novembre 2000, art. 5, punto 6

    richiamato a fondamento della censura sulla delega del funzionario; la Corte ritiene la doglianza non specificamente provata e comunque infondata.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro invocato per censurare la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente o omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per dedurre il difetto di motivazione della sentenza tributaria; la Corte afferma che la sentenza era invece ampiamente argomentata.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    invocato per sostenere l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte esclude l’anomalia motivazionale.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare omessa pronuncia su talune rimesse; la Corte osserva che la questione era stata comunque affrontata dal giudice d’appello.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente; la Corte esclude che la motivazione della CTR sia mancante o incomprensibile.

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    la Corte dichiara inammissibile la censura sulla presunzione fiscale perché proposta per la prima volta in cassazione.

  • art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.

    la Corte condanna il ricorrente anche alla responsabilità aggravata e alle relative somme aggiuntive.

  • art. 380 bis c.p.c.

    è richiamato per la disciplina della definizione anticipata e per il collegamento con la condanna ex art. 96 c.p.c.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma che ha introdotto il comma 1 quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002, richiamata per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel testo, ma la decisione ruota sulla prova delle giustificazioni di prelevamenti e rimesse; tuttavia non viene esplicitamente richiamato, quindi non è incluso.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le questioni che attengono alla legittimazione processuale o alla validità della costituzione dell’Ufficio devono essere dedotte con specificità e corredate dalla riproduzione degli atti rilevanti; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Per la difesa in giudizio delle pubbliche amministrazioni, la regolarità della costituzione del funzionario delegato può essere desunta dalla sua dichiarazione di agire in tale qualità, non essendo necessaria, di regola, l’allegazione in giudizio della delega o del mandato come avviene per la procura del difensore privato.
  • Nel giudizio tributario, le questioni non sollevate tempestivamente davanti al giudice di merito e non rilevabili d’ufficio non possono essere introdotte per la prima volta in appello o in cassazione.
  • Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur materialmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico della decisione; non basta una mera critica alla sufficienza o condivisione della motivazione, che attiene al merito e non è censurabile in cassazione.
  • Non configura omessa pronuncia la doglianza che in realtà contesta la valutazione, espressa o implicita, compiuta dal giudice di merito su fatti o documenti già esaminati; per dedurre validamente il vizio occorre indicare in modo puntuale la domanda o eccezione non decisa e il luogo processuale in cui fu proposta.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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