Cassazione Civile, Ordinanza n. 16080/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per irregolarità relative agli anni d'imposta 2011 e 2008, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto e contestando inoltre vizi formali e sostanziali, in particolare la mancanza di motivazione. In cassazione ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 38, comma 4, lett. b), d.l. 78/2010, sostenendo che la notifica via PEC fosse stata eseguita da soggetto privo di legittimazione e in un momento in cui la relativa disciplina non era ancora vigente; con il secondo ha dedotto omesso esame sul formato del documento trasmesso via PEC, sostenendo che l'atto fosse stato inviato in formato .pdf, mera copia non firmata, mentre sarebbe stato necessario il formato .p7m; con il terzo ha lamentato omesso esame circa i calcoli degli importi e degli interessi ingiunti. La Corte ha anche rilevato preliminarmente l'inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero, non evocato nei precedenti gradi di merito.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze per difetto di legittimazione processuale, e lo ha rigettato nei confronti delle altre resistenti. Ha ritenuto infondato il primo motivo, perché alla data della notifica la disciplina della cartella via PEC era già vigente e non ancora differita; ha inoltre osservato che il formato .pdf è idoneo, non essendo necessaria la firma digitale in formato .p7m, salvo specifiche contestazioni che nel caso non risultavano utilmente formulate. I secondi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e di autosufficienza, poiché non riproducevano gli atti processuali rilevanti e non consentivano alla Corte di verificare se si trattasse di questioni effettivamente già dedotte nei gradi di merito; in ogni caso, la censura sul formato .pdf è stata anche reputata infondata. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata...
La notifica della cartella via PEC era già consentita ratione temporis alla data della notificazione considerata; il successivo differimento al 1° giugno 2016 non incideva sul caso, perché intervenuto dopo la notifica.
art. 38, comma 4, lett. b), d.l. 78/2010
Norma richiamata dalla ricorrente a sostegno della censura sulla legittimazione e sul regime della notificazione, ma non ritenuta idonea a fondare l'illegittimità della notifica nel caso concreto.
d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68
Costituisce il quadro regolatorio delle notificazioni a mezzo PEC richiamato dall'art. 26 d.P.R. 602/1973.
Ha introdotto il termine dilatorio al 1° giugno 2016 per consentire l'adeguamento delle CCIAA, ma tale differimento non escludeva la validità della notifica avvenuta prima di tale data.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il formato digitale dell'atto notificato; la Corte ha però affermato la validità della notifica via PEC in formato .pdf.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale evocata per il primo motivo di ricorso per cassazione, ritenuto infondato.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale evocata per i motivi relativi all'omesso esame di punti decisivi; i motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità e autosufficienza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere gli elementi necessari a consentire la verifica delle censure senza ricorso a fonti esterne; il principio di autosufficienza non esige trascrizioni integrali, ma richiede l'indicazione puntuale del contenuto rilevante e della collocazione negli atti di causa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento a mezzo PEC è valida se effettuata secondo il regime normativo vigente al momento della notificazione; un differimento successivo dell'operatività di alcune modalità tecniche non travolge gli atti già validamente notificati.
- Per contestare la validità della notificazione via PEC non basta dedurre astrattamente irregolarità formali del mezzo o del formato del file: occorre allegare specifiche e concrete conseguenze pregiudizievoli sul diritto di difesa oppure l'effettiva mancanza dei presupposti legali della notificazione.
- La trasmissione della cartella in formato .pdf, e non necessariamente in .p7m, non invalida di per sé la notificazione via PEC, poiché il protocollo PEC è idoneo a garantire la riferibilità dell'atto al soggetto da cui proviene, salvo specifiche contestazioni contrarie.
- Nel giudizio di cassazione, i motivi che denunciano omesso esame di punti decisivi sono inammissibili se non risultano autosufficienti: il ricorrente deve indicare con precisione i fatti processuali, il contenuto delle difese o degli atti trascurati e la loro collocazione nel fascicolo, senza limitarsi a rinviare genericamente agli atti di merito.
- Il ricorso per cassazione proposto contro un soggetto che non ha partecipato ai precedenti gradi di merito è inammissibile per difetto di corretta instaurazione del contraddittorio processuale.
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