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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27414/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento intimato in data 22.12.2016 nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata dalla società in relazione a una riorganizzazione aziendale e a un rilevante esubero di personale. La lavoratrice ha impugnato il recesso chiedendo la declaratoria di nullità o illegittimità del licenziamento, la reintegrazione e il risarcimento del danno. In primo grado e poi in reclamo la domanda è stata respinta. In cassazione la ricorrente ha proposto sei motivi: 1) violazione degli artt. 4 e 5 l. 223/1991, sostenendo che il datore avesse eluso la procedura legale; 2) violazione degli artt. 4, commi 3 e 9, e 5, comma 1, l. 223/1991, con dedotta omessa pronuncia sulla completezza della comunicazione di avvio e sulle censure formulate nel reclamo; 3) violazione dell’art. 4, comma 9, l. 223/1991, per asserita carenza della comunicazione conclusiva sulla concreta applicazione dei criteri di scelta e sulla delimitazione della platea dei licenziandi; 4) violazione dell’art. 5, comma 1, l. 223/1991, per illegittimità della delimitazione dell’ambito di selezione; 5) ulteriore violazione dell’art. 5, comma 1, l. 223/1991, contestando la legittimità dell’accordo sindacale e il rilievo dato al successivo accettamento di trasferimenti da parte di soli 17 lavoratori; 6) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e violazione dell’art. 2 d.lgs. 81/2015 e degli artt. 4 e 5 l. 223/1991, lamentando la mancata comparazione tra lavoratori licenziati e collaboratori coordinati e continuativi operanti in un diverso settore aziendale. La società ha resistito con controricorso. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di specificità e perché, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge o omessa pronuncia, veicolavano in realtà critiche motivazionali e richieste di nuova valutazione del merito; ha ritenuto infondati il terzo, quarto e quinto motivo, confermando che la comunicazione di apertura e quella conclusiva risultavano conformi alla disciplina della l. 223/1991 e che era legittima, in presenza di ragioni oggettive e organizzative, la delimitazione della platea dei licenziandi e la comparazione interna ai soli lavoratori del sito/unità interessata; ha infine dichiarato inammissibile/infondata la censura del sesto motivo, osservando che la lavoratrice non aveva allegato specificamente, in sede di reclamo, elementi idonei a dimostrare la fungibilità tra le prestazioni dei collaboratori e quelle dei lavoratori subordinati licenziati, né che quelle collaborazioni fossero organizzate dal committente con riferimento a tempi e luogo di lavoro. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva a sua volta respinto il reclamo avverso il rigetto delle domande della lavoratrice contro il licenziamento collettivo. La Corte ha valorizzato i precedenti recenti già resi sulla medesima procedura, ritenendo legittima la scelta di circoscrivere la comparazione al personale delle specifiche unità produttive interessate dagli esuberi, sulla base di esigenze tecnico-organizzative e della non fungibilità delle mansioni; ha inoltre ritenuto non superata la ratio decidendi sul punto della mancata comparazione con i collaboratori, perché la ricorrente non aveva dedotto in modo specifico gli elementi necessari a fondare l’applicazione dell’art. 2 d.lgs. 81/2015. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e alla misura accessoria del raddoppio del contributo unificato, se spettante.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 49, L. n. 92/2012

    richiamato come base del rito sommario speciale in materia di opposizione al licenziamento, ma non oggetto di autonoma statuizione di diritto.

  • art. 4, commi 3 e 9, L. n. 223/1991

    la comunicazione di avvio e quella conclusiva della procedura devono contenere le indicazioni prescritte dalla legge; nel caso concreto la Corte ha ritenuto che tali comunicazioni fossero sufficientemente complete e coerenti con la delimitazione degli esuberi e con la spiegazione delle modalità di scelta.

  • art. 5, comma 1, L. n. 223/1991

    i criteri di scelta possono essere applicati nel rispetto di esigenze tecnico-produttive e organizzative oggettivamente dimostrate; è legittima la delimitazione della platea dei licenziandi a una specifica unità o area aziendale quando ciò sia giustificato dalle ragioni del ridimensionamento.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi di ricorso che, pur formalmente rubricati come violazione di legge, si risolvono in doglianze motivazionali o in richieste di rivalutazione del merito sono inammissibili se non specificano chiaramente il vizio dedotto e non colpiscono la concreta ratio decidendi.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è richiesto un preciso requisito di specificità e chiarezza dei motivi di ricorso; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia o extrapetizione deve essere dedotta in modo chiaro e riferita a un effettivo capo di domanda o motivo; altrimenti la doglianza non è scrutinabile.

  • art. 2 d.lgs. n. 81/2015

    le collaborazioni etero-organizzate comportano l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato quando ricorrano i presupposti di legge; la parte che invoca la comparazione con tali collaboratori deve allegare specificamente che le loro prestazioni siano organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.

  • art. 24 bis, ultimo comma, L. n. 134/2012

    richiamato come indice normativo della riconosciuta diversità tra alcune attività di call center inbound e outbound.

  • art. 61, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    citato come norma che, nel contesto ricostruito dalla Corte, conferma la differenziazione tra forme di collaborazione e lavoro subordinato per determinate attività.

  • art. 54 d.lgs. n. 151/2001

    richiamato per la presenza di lavoratrici madri tutelate dal divieto di licenziamento; la Corte ha valorizzato il dato contenuto nella comunicazione aziendale sulla loro individuabilità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato implicitamente nella valutazione dell’autosufficienza del ricorso, poiché la parte non aveva riprodotto adeguatamente gli elementi fattuali e documentali rilevanti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.

    la Corte ha distinto tra violazione di legge e vizio motivazionale, rilevando che i motivi formalmente di diritto erano in realtà costruiti come censure di motivazione o di omessa pronuncia.

  • art. 1 l. n. 223/1991

    richiamato nel quadro generale della disciplina dei licenziamenti collettivi, senza autonoma elaborazione nel decisum.

  • art. 24 l. n. 223/1991

    richiamato nei precedenti citati dalla Corte come disposizione che impone la valutazione congiunta dei criteri di scelta, ferma la possibilità di prevalenza delle esigenze tecnico-produttive se giustificata in concreto.

  • art. 2697 c.c.

    non espressamente citato nel testo, ma la Corte ha applicato il principio per cui incombe sul datore di lavoro l’onere di dimostrare in concreto gli elementi oggettivi che giustificano la delimitazione della platea e i criteri adottati.

Massime di principio

  • Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori da comparare può essere circoscritta a una specifica unità produttiva o area aziendale quando ciò sia sorretto da ragioni oggettive, tecniche, produttive e organizzative concretamente dimostrate, e non emerga un intento elusivo o discriminatorio.
  • È legittimo, in sede di accordo sindacale, adottare criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondano a obiettività e razionalità e siano coerenti con le finalità della riduzione del personale.
  • Ai fini della legittimità della procedura di licenziamento collettivo, la comunicazione di avvio e quella conclusiva devono consentire di comprendere le ragioni della crisi, l’ambito degli esuberi e le modalità essenziali di applicazione dei criteri di scelta; tuttavia, la censura in cassazione deve colpire specificamente la ratio della decisione di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge o dell’omessa pronuncia, si risolve in una critica generica alla motivazione o nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e delle risultanze probatorie.
  • Chi invochi la comparazione con lavoratori formalmente collocati in rapporti diversi dal lavoro subordinato deve allegare in modo specifico e puntuale gli elementi fattuali idonei a dimostrare la fungibilità delle prestazioni e, se invoca l’art. 2 d.lgs. 81/2015, deve dedurre la sussistenza di prestazioni personali e continuative organizzate dal committente anche con riferimento a tempi e luogo di lavoro.
  • La censura di omessa pronuncia richiede l’indicazione chiara del capo di domanda, eccezione o motivo di gravame che si assume non esaminato; in difetto, la doglianza non è scrutinabile.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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