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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29784/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia proviene da una sentenza della Corte d'appello di Roma impugnata con ricorso per cassazione dalla Camera di commercio di Frosinone. Nel corso del giudizio di legittimità, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto e notificato alla controparte. Il controricorrente non ha aderito né accettato la rinuncia. La Corte è stata quindi chiamata a verificare gli effetti processuali della rinuncia e la regolazione delle spese, nonché l'applicabilità dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, precisando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è idonea a determinare l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte.

  • art. 391 c.p.c.

    La Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio di legittimità in presenza di rinuncia validamente proposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore contributo unificato non si applica all'estinzione per rinuncia, poiché la disposizione riguarda solo rigetto, inammissibilità e improcedibilità dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 richiamato dalla Corte.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche in mancanza di accettazione della parte controricorrente, essendo sufficiente la rituale comunicazione dell'atto.
  • Con l'estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia, la Corte deve porre le spese del processo a carico del rinunciante, salvo diversa regolazione nei limiti di legge.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non è estensibile oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, trattandosi di misura di stretta interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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