Cassazione Civile, Ordinanza n. 24790/2021 del 15/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l’Amministrazione finanziaria ha rideterminato la rendita di un immobile sito in Roma, ritenendo che esso fosse stato erroneamente collocato in una microzona diversa da quella di effettiva ubicazione. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello dell’Ufficio, ritenendo l’atto non congruamente motivato anche con riferimento alla collocazione dell’immobile nella microzona di riferimento. In cassazione l’Agenzia ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 2, comma 1, D.P.R. n. 138/1998, per avere il giudice di merito ritenuto errata la collocazione dell’immobile nella microzona n. 8 invece che nella n. 24; (2) violazione dell’art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, per avere reputato insufficiente la motivazione dell’avviso per mancanza di riferimenti alle caratteristiche intrinseche dell’immobile; (3) violazione del medesimo art. 1, comma 335, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 249/2017, sostenendo che il riclassamento massivo per microzone risponde a esigenze di equità e perequazione. La Corte ha inoltre rilevato che alcuni documenti allegati al ricorso erano stati prodotti tardivamente e quindi inutilizzabili in cassazione ai sensi dell’art. 372 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto tardiva la produzione documentale relativa alla deliberazione comunale e ad altri atti catastali, perché in cassazione sono producibili oltre il termine solo i documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso e non quelli diretti a sostenerne la fondatezza. Nel merito, ha confermato il principio secondo cui, nei riclassamenti catastali d’ufficio ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione deve essere rigorosa e concreta: non basta il mero richiamo allo scostamento tra valore di mercato e valore catastale della microzona, ma occorre indicare gli elementi specifici che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, compresi quelli relativi alla qualità urbana e ambientale della microzona e alle caratteristiche edilizie dell’unità e del fabbricato. Nel caso concreto, l’avviso era ulteriormente viziato perché riportava una collocazione dell’immobile in una microzona diversa da quella effettiva. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e la parte soccombente è stata condannata alle spese, con statuizione finale non completamente visibile nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 2, comma 1, D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138
definisce la microzona come porzione del territorio comunale omogenea per caratteristiche di posizione, urbanistiche, storico-ambientali, socioeconomiche e dotazione di servizi; rileva nella motivazione del classamento solo se richiamata e correttamente applicata.
art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004 n. 311
consente il riclassamento d’ufficio degli immobili in presenza di significativo scostamento tra valori di mercato e catastali della microzona, ma richiede una motivazione rigorosa e concreta dell’atto.
art. 1, comma 339, L. 30 dicembre 2004 n. 311
richiamato come base procedimentale degli interventi di revisione catastale di portata generalizzata.
art. 3, comma 58, L. 23 dicembre 1996 n. 662
richiamato in tema di riclassificazione d’ufficio per presupposti alternativi (mancato aggiornamento o incongruità rispetto a fabbricati similari).
art. 7, L. 27 luglio 2000 n. 212
impone che gli atti dell’amministrazione finanziaria siano motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione.
art. 3, L. 7 agosto 1990 n. 241
richiamato quale parametro generale dell’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
art. 61, D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142
insieme all’art. 8 del D.P.R. n. 138/1998 disciplina la determinazione della rendita tramite classamento.
art. 8, D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138
indica i criteri per l’attribuzione della classe e richiede di considerare qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie dell’unità e del fabbricato.
in cassazione sono producibili tardivamente solo i documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso, non quelli relativi alla sua fondatezza.
richiamato come termine oltre il quale la produzione documentale è preclusa, salvo le eccezioni dell’art. 372 c.p.c.
base per la definizione del ricorso in camera di consiglio con proposta del relatore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma evocata per i motivi di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 23, comma 9, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, conv. in L. 18 dicembre 2020 n. 176
richiamato solo per la modalità di trattazione da remoto della camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale d’ufficio ex art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione dell’atto non può ridursi al richiamo del mero scostamento statistico tra valore catastale e valore di mercato della microzona, ma deve rendere percepibili al contribuente le ragioni specifiche del nuovo classamento.
- La motivazione deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento, con riferimento non solo al contesto di microzona, ma anche ai fattori di qualità urbana, qualità ambientale e caratteristiche edilizie della singola unità e del fabbricato.
- L’adeguatezza della motivazione va valutata ex ante, cioè sulla base del contenuto dell’atto al momento della sua emissione; non è sufficiente che il contribuente riesca comunque a difendersi in giudizio.
- Nel giudizio di cassazione non possono essere prodotti tardivamente documenti destinati a dimostrare la fondatezza del ricorso; sono ammissibili solo quelli attinenti all’ammissibilità del ricorso stesso.
- In tema di classamento catastale, la revisione per microzona è legittima in astratto, ma richiede un uso rigoroso e non standardizzato del potere amministrativo, per evitare che l’operazione diffusa si traduca in un automatismo privo di verifica del singolo immobile.
- Se l’avviso indica una microzona errata rispetto all’ubicazione effettiva del bene, il provvedimento risulta viziato anche sul piano del presupposto fattuale dell’operazione di riclassamento.
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