Cassazione Civile, Ordinanza n. 09126/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dall'INPS per il pagamento, da parte della committente di un appalto di servizi di trasporto, di somme dovute a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili in via di responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003. Il Tribunale ha revocato il decreto ritenendo maturata la decadenza biennale dalla cessazione dell'appalto; la Corte d'appello ha confermato, affermando che il termine biennale si applica anche all'ente previdenziale e che l'azione monitoria era stata proposta oltre due anni dalla cessazione del rapporto. L'INPS ha proposto ricorso principale deducendo, da un lato, che la decadenza biennale riguarda solo le pretese dei lavoratori e non anche quelle degli enti previdenziali, i quali sarebbero soggetti alla sola prescrizione; dall'altro, che la notifica del verbale ispettivo avrebbe comunque impedito la decadenza. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale sostenendo: a) che la motivazione sulla qualificazione del contratto come appalto era apparente; b) che il rapporto doveva qualificarsi come trasporto o contratto misto, non come appalto di servizi; c) che l'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, di stretta interpretazione, non sarebbe applicabile ai contratti misti di appalto e trasporto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso incidentale della società, ritenendo non apparente la motivazione della sentenza d'appello e corretta la qualificazione del rapporto come appalto di servizi di trasporto, con conseguente inammissibilità della censura che mirava a una diversa lettura del contratto. Ha invece accolto il primo motivo del ricorso principale dell'INPS, affermando che il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 non si applica alle azioni promosse dagli enti previdenziali, che restano soggette al solo termine di prescrizione; ha quindi assorbito il secondo motivo dell'INPS. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per l'esame della pretesa contributiva e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
"obbligato in solido ... entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti"
la decadenza biennale prevista dalla norma opera per le pretese dei lavoratori nei confronti del committente, ma non si estende all'azione dell'ente previdenziale, che resta assoggettata alla sola prescrizione
richiamato come parametro identificativo dell'appalto, valorizzando l'esistenza di un'organizzazione di mezzi e della gestione di una prestazione complessiva
invocato dall'INPS per evidenziare l'irrazionalità di un sistema in cui il committente può essere tenuto verso i lavoratori oltre il biennio ma non verso l'ente previdenziale
richiamato dalla ricorrente principale nel censurare la ritenuta decadenza e nel sostenere che un atto stragiudiziale possa impedirne il verificarsi
richiamato dalla ricorrente principale in relazione all'effetto impeditivo della decadenza mediante atti idonei a rendere edotto l'obbligato
richiamato dalla ricorrente principale nel quadro della censura sulla prova e sull'operatività della decadenza
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
invocato dalla società per sostenere l'apparenza della motivazione della sentenza d'appello, censura respinta
art. 111, sesto comma, Cost.
richiamato quale parametro del "minimo costituzionale" della motivazione, ritenuto rispettato dalla sentenza impugnata
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma processuale utilizzata come base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata per la censura di nullità della sentenza per motivazione apparente
art. 371, quarto comma, c.p.c.
richiamato per il controricorso dell'INPS al ricorso incidentale
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
richiamati ai fini della trattazione in camera di consiglio secondo il rito applicabile ratione temporis
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
richiamato per la disciplina transitoria applicabile al procedimento
art. 14 delle preleggi
richiamato dalla società a sostegno della tesi di stretta interpretazione della norma sulla responsabilità solidale
richiamato dalla società nel tentativo di contestare la qualificazione del rapporto come appalto
richiamato dalla società nella medesima censura sulla qualificazione del contratto
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 286/2005
richiamato dalla società per sostenere la tesi della riconducibilità al trasporto
decreto dirigenziale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1 febbraio 2006
richiamato dalla società in tema di qualificazione dei servizi di trasporto
art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004
richiamato come modifica dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
art. 1, comma 911, L. n. 296/2006
richiamato come ulteriore modifica dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
art. 4, L. n. 1369/1960
richiamato come antecedente normativo, senza che da esso derivi l'estensione della decadenza agli enti previdenziali
art. 3, L. n. 1369/1960
richiamato nel quadro evolutivo della disciplina della tutela nei rapporti di appalto
Massime di principio
- Nel regime della responsabilità solidale del committente nell'appalto, il termine biennale di decadenza previsto dall'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 si riferisce alle pretese dei lavoratori e non si estende, in assenza di espressa previsione, all'azione dell'ente previdenziale per il recupero dei contributi.
- La pretesa contributiva dell'ente previdenziale nei confronti del committente resta soggetta al solo termine di prescrizione; la decadenza, essendo istituto di stretta interpretazione, non può essere applicata oltre i limiti testuali e teleologici fissati dalla legge.
- Per distinguere l'appalto di servizi di trasporto dal mero contratto di trasporto occorre verificare se le parti abbiano programmato una prestazione complessiva e continuativa, con corrispettivo unitario e organizzazione di mezzi idonea, finalizzata al raggiungimento di un risultato unitario nell'interesse del committente.
- La qualificazione del contratto e l'interpretazione del regolamento negoziale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione nei casi consentiti o della violazione dei canoni legali di ermeneutica.
- La motivazione è solo apparente, e quindi censurabile per nullità, quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito; non basta la mera non condivisione della soluzione adottata.
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