Cassazione Civile, Ordinanza n. 09121/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame alla luce del principio di diritto enunciato e per gli ulteriori accertamenti in fatto, anche sulla tempestività della contestazione.
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare irrogata a un dipendente pubblico. Il lavoratore aveva contestato la legittimità della sanzione sostenendo, tra l'altro, che la decisione non fosse stata adottata dal dirigente dell'ufficio presso cui prestava servizio e che ciò integrasse un vizio dell'atto disciplinare; inoltre aveva dedotto profili relativi alla tempestività della contestazione dell'addebito e al merito dell'illecito. La Corte di legittimità esamina il primo motivo e ritiene che la competenza a irrogare le sanzioni disciplinari "minori" vada ricostruita in base all'organigramma dell'ente: può essere legittimo che la sanzione sia applicata da un dirigente che non è il superiore gerarchico immediato, purché sia comunque inserito nella linea gerarchica del settore. Anzi, l'intervento di un dirigente più alto nella linea gerarchica non determina nullità, ma può offrire maggiore terzietà. Il secondo motivo, relativo alla tempestività della contestazione e al merito, viene dichiarato assorbito perché la Corte territoriale non vi aveva ancora esaminato e richiede accertamenti di fatto in rinvio.
Norme richiamate
art. 55-bis, co. 1, d. lgs. n. 165 del 2001
La competenza per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari minori va individuata secondo l'organigramma dell'ente; la sanzione può essere legittimamente adottata da un dirigente della stessa linea gerarchica del settore, anche se non immediato superiore del dipendente.
Massime di principio
- In materia di sanzioni disciplinari minori nel pubblico impiego, la competenza del dirigente deve essere verificata con riferimento all'assetto organizzativo dell'ente e non necessariamente al rapporto di immediata sovraordinazione gerarchica.
- La circostanza che la sanzione sia applicata da un dirigente più elevato nella medesima linea gerarchica non determina, di per sé, nullità del provvedimento disciplinare, poiché può rafforzarne la terzietà.
- Lo spostamento della funzione disciplinare verso un dirigente diverso da quello preposto all'ufficio di appartenenza non può comunque eludere il termine di venti giorni per la contestazione dell'addebito, termine da valutarsi rispetto alla conoscenza dell'illecito nel contesto dell'ufficio competente.
- Le questioni di tempestività della contestazione e di merito dell'addebito restano assorbite se non esaminate dal giudice di merito e richiedono, in sede di rinvio, specifici accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
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