Cassazione Civile, Ordinanza n. 09120/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento disciplinare avviato nei confronti di un dipendente pubblico contrattualizzato per avere svolto, senza la preventiva autorizzazione, un incarico lavorativo esterno protrattosi per circa due anni. Dopo una richiesta di autorizzazione inoltrata nel 2011, l'amministrazione svolgeva accertamenti presso la banca interessata, verificando che l'attività era iniziata nel 2009; seguivano la contestazione disciplinare e l'irrogazione di una sanzione conservativa. In appello il lavoratore otteneva una decisione favorevole, fondata essenzialmente sul regolamento disciplinare interno e sulla clausola di proporzionalità e gradualità, senza adeguato confronto con la previsione di legge che tipizza la possibilità del recesso datoriale. Con il ricorso per cassazione l'ente datore censurava tale impostazione, deducendo che la Corte territoriale aveva omesso di considerare la norma di legge che attribuisce rilievo espulsivo alla violazione, e che il giudizio di proporzionalità doveva essere condotto partendo dal disvalore legale del fatto. Il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per asserita genericità e per invadenza del merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di lavoro pubblico contrattualizzato, la sanzione legale del recesso per svolgimento non autorizzato di attività lavorativa non comporta automaticamente il licenziamento in ogni caso, dovendosi comunque valutare la proporzionalità; tuttavia tale valutazione non può essere svolta ignorando il valore normativo della previsione legislativa e il disvalore che essa esprime. Ha quindi cassato la sentenza impugnata, ma, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria del dipendente. Ha inoltre confermato la tempestività della contestazione disciplinare e ha ritenuto non sproporzionata, nel caso concreto, la sanzione sospensiva di quindici giorni, considerando il protrarsi dell'illecito per un biennio e gli elementi attenuanti valorizzati nei gradi di merito. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del dipendente.
Norme richiamate
art. 1, comma 61, L. n. 662 del 1996
La previsione di legge che sanziona lo svolgimento non autorizzato di attività lavorativa nel pubblico impiego contrattualizzato esprime un disvalore legale elevato e può giustificare il recesso datoriale; non impone però automaticamente il licenziamento in ogni caso, restando necessaria la valutazione di proporzionalità condotta a partire da quel parametro normativo.
art. 55-bis, d.lgs. n. 165 del 2001
art. 55-bis, co. 1, 2 e 4
Il termine per la contestazione disciplinare è stato ritenuto rispettato sulla base della scansione temporale degli atti dell'amministrazione e della trasmissione degli atti all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
art. 98 Cost.
Richiamato come parametro dei doveri di fedeltà e imparzialità del pubblico dipendente, rilevanti nella valutazione del disvalore del comportamento.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, quando la legge prevede per un determinato illecito anche la sanzione espulsiva, il giudizio di proporzionalità non può essere svolto in astratto o facendo leva soltanto sulla disciplina regolamentare interna: occorre partire dal disvalore legale del fatto.
- La tipizzazione legale dell'illecito disciplinare può comportare un'inversione dell'onere della prova, gravando sul dipendente l'onere di allegare e dimostrare elementi attenuanti o esimenti idonei a superare la presunzione di gravità dell'illecito.
- La previsione legale del licenziamento non esclude una sanzione conservativa, ma la sua applicazione richiede una valutazione concreta che tenga conto, oltre agli elementi attenuanti, della durata della condotta e dei valori pubblicistici coinvolti.
- In tema di procedimento disciplinare, la tempestività della contestazione va verificata considerando la sequenza effettiva degli atti istruttori e di trasmissione agli organi competenti, non solo la data iniziale della notizia del fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09070/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09079/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09090/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09099/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09121/2023 del 31/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 31 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09124/2023 del 31/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →