Cassazione Civile, Ordinanza n. 09070/2023 del 31/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (docente)
La controversia
La controversia riguarda la reiterazione di contratti a termine stipulati con docenti di religione cattolica nell'ambito del sistema di reclutamento previsto dalla legge n. 186/2003. Il Ministero, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe deciso ultra o extra petita richiamando anche la disciplina dei docenti di religione cattolica e la giurisprudenza sui docenti della scuola pubblica generale; dall'altro, la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell'onere di allegazione, nonché dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e della legge n. 186/2003, assumendo che i contratti non potessero essere ricondotti alla quota del 70% della dotazione organica riservata al tempo indeterminato e che fosse onere dei docenti provare sia la mancata indizione dei concorsi triennali sia il danno da mancata stabilizzazione. La tesi ministeriale era che il sistema speciale, articolato in una quota del 70% per il ruolo e del 30% per i contratti a termine, costituisse ragione oggettiva idonea a legittimare la reiterazione dei contratti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la violazione dell'art. 112 c.p.c. perché il giudice di merito non aveva mutato petitum o causa petendi, ma si era limitato a utilizzare anche la disciplina relativa ai docenti di religione cattolica e la giurisprudenza sui docenti della scuola pubblica come argomento giuridico per decidere la domanda. Ha inoltre respinto il secondo motivo, ritenendo che nel sistema dei docenti di religione cattolica, dopo la legge n. 186/2003, l'obbligo di concorsi triennali e la necessaria annualità degli incarichi a termine rendano sufficiente, per integrare l'abuso, la mancata indizione dei concorsi e la protrazione del servizio oltre il triennio senza soluzione di continuità; non vi è quindi violazione dell'art. 2697 c.c. né dell'art. 115 c.p.c., perché l'accertamento compiuto dal giudice di merito si colloca sul piano della valutazione delle prove e della ricostruzione in fatto. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori dei controricorrenti; nulla è stato disposto per la parte intimata rimasta contumace. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per l'Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ricorre solo se il giudice attribuisce o nega un bene della vita diverso da quello richiesto; non vi è violazione quando la decisione si fonda su diverse argomentazioni giuridiche senza alterare petitum e causa petendi.
art. 2697 c.c.
Non è violato quando il giudice ritenga sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'illecito, la mancata indizione dei concorsi triennali prevista dalla disciplina speciale, senza richiedere ulteriori dimostrazioni al lavoratore.
art. 115 c.p.c.
La denuncia della violazione del principio dispositivo e del libero convincimento non integra di per sé vizio di violazione di legge, ma semmai attiene alla valutazione del materiale probatorio e al difetto di motivazione nei limiti consentiti dal ricorso per cassazione.
art. 116 c.p.c.
Richiamato come fondamento del libero convincimento del giudice nella valutazione delle prove, il cui sindacato è limitato in sede di legittimità.
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Invocato dal ricorrente nel quadro della disciplina dei rapporti a termine nella pubblica amministrazione, ma non ritenuto decisivo per escludere l'illegittimità della reiterazione nel peculiare sistema dei docenti di religione cattolica.
legge n. 186/2003
Costituisce la disciplina speciale del reclutamento dei docenti di religione cattolica, con previsione di concorsi triennali e sistema di copertura dei posti che, se non attuato, può determinare precarizzazione illegittima.
direttiva 1999/70/CE
Richiamata dal ricorrente, ma la Corte valorizza la compatibilità del sistema solo se funzionante; la mancata indizione dei concorsi triennali integra l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica alle amministrazioni dello Stato che versano il contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. sussiste solo quando il giudice alteri l'oggetto della domanda o attribuisca un bene della vita diverso da quello richiesto; non basta che utilizzi argomenti giuridici diversi o faccia riferimento a discipline analoghe per motivare la decisione.
- Nel giudizio di cassazione, la censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per contestare la valutazione del materiale probatorio, che rimane di merito; la critica deve tradursi, secondo i casi, in un vizio di motivazione nei limiti oggi consentiti.
- Quando una disciplina speciale prevede un reclutamento a termine scandito da concorsi obbligatori a cadenza prefissata, la mancata attuazione di tale meccanismo e la protrazione dei rapporti senza soluzione di continuità possono integrare abuso del sistema e illegittima precarizzazione, senza necessità di ulteriori prove da parte del lavoratore oltre all'inosservanza dell'obbligo legale.
- In un sistema di reclutamento speciale, l'onere probatorio relativo alla legittimità della reiterazione dei contratti non può essere spostato sul lavoratore oltre la dimostrazione dei fatti costitutivi dell'illecito che emergono dalla violazione della disciplina di settore.
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