Cassazione Civile, Ordinanza n. 09079/2023 del 31/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni docenti di religione cattolica non di ruolo impugnavano la decisione di merito che aveva negato la nullità del termine apposto a una serie di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero a partire dal 1 settembre 2009. Essi chiedevano l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con conseguente immissione in ruolo e pagamento delle retribuzioni per i periodi di interruzione del rapporto, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009; in subordine domandavano il risarcimento del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine. Con il primo motivo deducevano la violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana e della legge n. 186/2003, sostenendo che l'interpretazione accolta dalla Corte d'appello consentisse un rinnovo senza limiti dei contratti annuali in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro europeo. Contestavano inoltre che la generica esigenza di flessibilità potesse costituire ragione obiettiva idonea a giustificare l'abuso del termine. Con il secondo motivo, in via subordinata, denunciavano la violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che spettasse al datore di lavoro provare che i posti occupati rientrassero nella quota flessibile del 30% e che il mancato rinnovo dei concorsi triennali avesse comunque reso abusiva la reiterazione dei contratti. In via ulteriormente gradata prospettavano questione di legittimità costituzionale della normativa interna per asserita esclusione di tutele dissuasive ed effettive contro l'abuso del contratto a termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso alla luce di precedenti recenti in materia di docenti di religione cattolica non di ruolo. Ha affermato che, nel regime speciale previsto dalla legge n. 186/2003, la reiterazione dei contratti annuali senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorsi triennali, integra abuso del contratto a termine e comporta il diritto al risarcimento del danno eurounitario, senza possibilità di conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato. Ha anche precisato che, se vi è utilizzazione discontinua per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, l'abuso sussiste quando la durata complessiva dei rapporti superi le tre annualità; nei casi di assunzioni infrannuali giustificate da esigenze sostitutive o dalla necessità di completare procedure concorsuali, incombe sul Ministero l'onere di provare la legittimità della causale. Applicando tali principi, la Corte ha cassato la sentenza d'appello perché aveva escluso l'abuso nonostante la reiterazione continuativa dei contratti e la mancata indizione dei concorsi dopo il primo triennio, senza considerare la durata complessiva ultratriennale del rapporto. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
direttiva 1999/70/CE
La normativa interna deve essere interpretata in conformità alla clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, evitando soluzioni che lascino senza tutela i lavoratori contro l'abuso della reiterazione dei contratti.
d.lgs. n. 368 del 2001
Richiamato come normativa di attuazione della direttiva sul lavoro a tempo determinato, nel quadro della censura di incompatibilità con il regime speciale dei docenti di religione cattolica.
art. 9, comma 2, dell’Accordo tra Santa Sede e Repubblica italiana
Invocato per sostenere il regime speciale dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola statale.
punto 5 del Protocollo addizionale dell’Accordo
Richiamato come base del regime speciale relativo all'insegnamento della religione cattolica.
L. n. 186 del 2003, artt. 1, 2 e 3
Costituisce il regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica; la sua applicazione non consente la conversione automatica, ma non esclude il risarcimento per abuso nella reiterazione dei contratti a termine.
art. 267 TFUE
Richiamato con riferimento all'obbligo di interpretazione conforme e al ruolo della Corte di giustizia nella lettura del diritto interno.
art. 2697 c.c.
Nel caso di contestazione sull'abuso e sulla legittimità delle causali, l'onere della prova della giustificazione dell'assunzione a termine grava sul Ministero/datore di lavoro.
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1
Menizionato come parametro interpretativo ritenuto non applicabile nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, anche perché dichiarato incostituzionale.
sentenza Corte cost. n. 187 del 2016
Richiamata come pronuncia che ha dichiarato incostituzionale l'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999.
L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5
Usato come parametro per la liquidazione del risarcimento del danno eurounitario derivante dall'abuso dei contratti a termine.
D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2
Richiamato come parametro sostitutivo per la quantificazione del danno da abuso del termine.
art. 117, primo comma, Cost.
La Corte richiama il precedente secondo cui il sistema complessivo non pone dubbi di compatibilità costituzionale anche rispetto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per richiamare la motivazione di precedenti conformi.
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la conversione del rapporto in tempo indeterminato non è consentita; tuttavia la reiterazione abusiva dei contratti dà comunque diritto al risarcimento del danno.
- La successione di contratti annuali a rinnovo automatico o senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, in assenza di concorsi triennali, integra abuso dell'utilizzo del contratto a termine.
- Anche l'utilizzazione discontinua del lavoratore per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno può integrare abuso, quando la durata complessiva dei rapporti a termine superi tre annualità.
- Quando l'assunzione a termine è giustificata da esigenze sostitutive o dalla necessità di completare procedure concorsuali già avviate, spetta al datore di lavoro dimostrare la legittimità concreta della causale.
- La mancata indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge rileva come indice dell'abusiva protrazione dei contratti a termine e fonda la tutela risarcitoria eurounitaria.
- Il danno da abuso del contratto a termine nei rapporti in esame va liquidato secondo i parametri previsti per il danno eurounitario, salvo prova di un maggior danno.
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